IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8; Visto il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto b; Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto b; Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Visto l'art. 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346; Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996; Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Tecnotubi, con la quale e' stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996); Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; Considerato che le unita' produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. l, della richiamata legge n. 236/1993; Ritenuta la necessita' di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 comma 6, lettera c), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' l'art. 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unita' di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 6 unita' lavorative per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.