IL RETTORE

  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19 novembre  1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  1995,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  88  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 167 del
19 luglio 1995, concernente il riordinamento di parte delle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Visto  il proprio decreto n. 123 del 18 dicembre 1996, con il quale
e' stata riordinata la scuola di specializzazione in cardiochirurgia;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalla
facolta' di medicina e chirurgia in data 6 luglio 2000, dal consiglio
di amministrazione in data 17 ottobre 2000 e dal senato accademico in
data  10 ottobre  2000,  intese  ad ottenere la variazione del numero
degli iscrivibili alla scuola di specializzazione in cardiochirurgia;
  Visto il parere del consiglio universitario nazionale;
  Visto  lo  statuto di autonomia dell'Universita' di Padova, emanato
con  decreto  rettorale  n.  94  del  8 novembre 1995, pubblicato nel
supplemento  n.  138  alla  Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre
1995,   non   contiene  gli  ordinamenti  didattici  e  che  il  loro
inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo;
  Considerato  che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole
di  specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Il comma 6 dell'art. 108, concernente l'ordinamento della scuola di
specializzazione  in  cardiochirurgia,  e' soppresso e sostituito dal
seguente:
                              Art. 108.
                               Omissis
  6.  Il  numero  massimo  degli  specializzandi  che  possono essere
ammessi  alla  scuola,  tenuto  conto delle capacita' formative delle
strutture di cui al precedente comma 5, e' di cinque per anno, per un
totale di venticinque specializzandi per l'intero corso di studi.
                               Omissis
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Padova, 7 marzo 2001
                                               Il rettore: Marchesini