IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n.
265,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
343, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della
pesca,  il  quale  dispone  che  l'aliquota  prevista nell'allegato I
annesso  al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni,  per  il  gasolio  per  autotrazione  utilizzato dagli
esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli di massa
massima  complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate  e  dai  soggetti
indicati  nel  comma 2 del medesimo articolo e' ridotta di L. 100.000
per mille litri di prodotto;
  Visto  l'art.  1,  comma  4, del suindicato decretolegge n. 265 del
2000  il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e'  stabilita  la  variazione dell'importo
della  riduzione  di  cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento
del  prezzo  di  vendita  al  consumo  del  gasolio per autotrazione,
rilevato  settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  purche'  lo scostamento del medesimo prezzo che
risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella
prima  settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento
in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione;
  Visto il medesimo art. 1, comma 4, del decretolegge n. 265 del 2000
il quale dispone che con il suindicato decreto interministeriale sono
altresi'  stabilite  le  modalita'  per  la regolazione contabile dei
crediti di imposta;
  Viste  le  rilevazioni  effettuate  settimanalmente  dal  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  del  prezzo di
vendita  al  consumo  del  gasolio  per  autotrazione nel periodo dal
4 settembre  2000 al 18 dicembre 2000 e la rilevazione di tale prezzo
effettuata dal medesimo ministero l'8 gennaio 2001;
  Considerato  che,  secondo  il calendario fissato dalla Commissione
dell'Unione europea non sono state effettuate rilevazioni settimanali
dal  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato nel
periodo  dal  19 dicembre  2000 al 7 gennaio 2001 e che, pertanto, si
rende necessario rilevare il prezzo di vendita al consumo del gasolio
per autotrazione nelle ultime due settimane del suddetto quadrimestre
ricorrendo  ad un metodo di calcolo che ripartisca uniformemente, nel
periodo   suindicato,   l'incidenza   della   variazione   di  prezzo
determinato,  in  tal  modo,  in  L. 1.817.000  per  mille  litri  al
25 dicembre  2000  e  in  L. 1.795.000 per mille litri al 31 dicembre
2000;
  Vista  la  comunicazione  n.  14151  del  7 marzo 2001 dell'ufficio
legislativo   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  concernente  il  metodo  di  calcolo  adottato  per
rilevare   il   prezzo   di   vendita  al  consumo  del  gasolio  per
autotrazione;
  Considerato  che,  dalle  rilevazioni  settimanali  cosi' ottenute,
deriva  nel quadrimestre considerato uno scostamento medio del prezzo
di  vendita  al consumo del gasolio per autotrazione pari a L. 71.000
per  mille  litri  e che tale scostamento supera mediamente il 10 per
cento   in  piu'  dell'ammontare  della  riduzione  di  accisa  sopra
menzionata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Rideterminazione della riduzione dell'aliquota

  L'aumento dell'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2000, n. 343, previsto dal
comma  4  del  medesimo articolo, e' stabilito, per il periodo che va
dal  10 settembre  2000  al  31 dicembre 2000, in L. 71.000 per mille
litri   di   gasolio;   conseguentemente  l'importo  della  riduzione
dell'aliquota  di  accisa,  di  cui  al  medesimo art. 1, comma 1, e'
fissata in L. 171.000 per mille litri di gasolio.