IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca, il quale dispone che l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 2 del medesimo articolo e' ridotta di L. 100.000 per mille litri di prodotto; Visto l'art. 1, comma 4, del suindicato decretolegge n. 265 del 2000 il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione; Visto il medesimo art. 1, comma 4, del decretolegge n. 265 del 2000 il quale dispone che con il suindicato decreto interministeriale sono altresi' stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta; Viste le rilevazioni effettuate settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nel periodo dal 4 settembre 2000 al 18 dicembre 2000 e la rilevazione di tale prezzo effettuata dal medesimo ministero l'8 gennaio 2001; Considerato che, secondo il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea non sono state effettuate rilevazioni settimanali dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel periodo dal 19 dicembre 2000 al 7 gennaio 2001 e che, pertanto, si rende necessario rilevare il prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nelle ultime due settimane del suddetto quadrimestre ricorrendo ad un metodo di calcolo che ripartisca uniformemente, nel periodo suindicato, l'incidenza della variazione di prezzo determinato, in tal modo, in L. 1.817.000 per mille litri al 25 dicembre 2000 e in L. 1.795.000 per mille litri al 31 dicembre 2000; Vista la comunicazione n. 14151 del 7 marzo 2001 dell'ufficio legislativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente il metodo di calcolo adottato per rilevare il prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione; Considerato che, dalle rilevazioni settimanali cosi' ottenute, deriva nel quadrimestre considerato uno scostamento medio del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione pari a L. 71.000 per mille litri e che tale scostamento supera mediamente il 10 per cento in piu' dell'ammontare della riduzione di accisa sopra menzionata; Decreta: Art. 1. Rideterminazione della riduzione dell'aliquota L'aumento dell'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, previsto dal comma 4 del medesimo articolo, e' stabilito, per il periodo che va dal 10 settembre 2000 al 31 dicembre 2000, in L. 71.000 per mille litri di gasolio; conseguentemente l'importo della riduzione dell'aliquota di accisa, di cui al medesimo art. 1, comma 1, e' fissata in L. 171.000 per mille litri di gasolio.