Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora. 1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, e' differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1o dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. (( Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e' differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5. )) 2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione (( del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, )) di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi e i diritti del concessionario. (( 2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001: )) (( a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; )) (( b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; )) (( c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro. )) (( 2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalita' definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001. )) (( 2-quater. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purche' le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento. )) Riferimenti normativi: - L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge l4 gennaio 2000, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale", e' il seguente: "1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1o ottobre 1999 ed al 31 dicembre 1999". - Il testo dell'art. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1o dicembre 1998, e' il seguente: "Art. 6 (Condizioni per la presentazione delle domande di concessione). - 1. Possono presentare domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalita' di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE). 2. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale puo' essere richiesta esclusivamente da societa' di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi. 3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale puo' essere richiesta esclusivamente da societa' di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che impieghino non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in societa' di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di entrata in vigore della legge. 4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario puo' essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e societa' cooperative prive di scopo di lucro. 5. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale a societa' operante nel settore delle telecomunicazioni comporta l'obbligo di separazione societaria per le attivita' esercitate nel settore televisivo. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a societa' operante nel settore delle telecomunicazioni comporta comunque l'obbligo di separazione contabile per le attivita' esercitate nel settore televisivo ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 8, della legge stessa. 6. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non puo' essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 7. Le emittenti estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, le quali non siano gia' titolari di concessioni od autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva rilasciate dalle competenti autorita' amministrative italiane, comunicano all'Autorita', a seguito dell'eventuale rilascio di una concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attivita', i dati di cui alle seguenti lettere, aggiornando tempestivamente l'Autorita' in caso di successive modificazioni: a) la denominazione e l'indirizzo o la sede sociale della persona fisica o ente morale avente la qualita' di emittente, in quanto responsabile editoriale dei programmi dei palinsesti televisivi; b) il nome degli amministratori e dei giornalisti responsabili delle decisioni editoriali concernenti la programmazione; c) la descrizione dell'attivita' televisiva che intendono esercitare e le informazioni relative ai mezzi tecnici che intendono utilizzare; d) la dichiarazione che l'emittente e' stabilita in Italia ai sensi dell'art. 2, par. 3 della direttiva n. 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, ed e' soggetta al diritto italiano ai fini di tale direttiva. 8. Le condizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente articolo debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della concessione e per tutta la durata della stessa. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge possono: a) documentare nella domanda di aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso di rilascio della concessione, dovra' essere versato entro 30 giorni dal rilascio stesso; b) modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione dal Ministero delle comunicazioni. 9. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-quater, 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni". - L'art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale", e' il seguente: "4. Un medesimo soggetto non puo' ottenere piu' di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto puo' ottenere concessioni in piu' bacini regionali e provinciali purche' riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi ottiene una concessione per bacino regionale non puo' ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. I soggetti che chiedono la concessione per uno o piu' bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o piu' bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o piu' bacini provinciali di altre regioni limitrofe. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di piu' emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, puo' ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un medesimo soggetto che sia titolare di piu' emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma". - La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'". - Il Libro I - Titolo VIII (articoli 199 e seguenti) del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, concerne le misure amministrative di sicurezza.