Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Differimento  di  termini  per  la prosecuzione della radiodiffusione
     televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora.

  1.   Il   termine   previsto   dal  comma  1  dell'articolo  1  del
decreto-legge   18   novembre   1999,   n.   433,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  gennaio 2000, n. 5, per il rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito
locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono
titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva
su  frequenze terrestri in tecnica digitale, e' differito al 15 marzo
2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono
la  concessione  possono  acquisire impianti di diffusione e connessi
collegamenti  legittimamente  eserciti alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti
dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato
dall'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione
n. 78 del 1o dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono
proseguire  l'esercizio  della  radiodiffusione,  con i diritti e gli
obblighi  del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale
di  assegnazione  delle  frequenze televisive in tecnica digitale, da
adottarsi  non  oltre  il  31 dicembre  2002. Fino all'attuazione del
predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di
azienda  tra  emittenti  televisive  locali  private e tra queste e i
concessionari  televisivi  nazionali  che,  alla  data  di entrata in
vigore  del  presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del
settantacinque   per   cento   del   territorio  nazionale.  ((  Fino
all'attuazione  del  piano  nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive  in  tecnica  digitale  e'  differito  il  termine  di cui
all'ultimo  periodo  del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18
novembre  1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 2000, n. 5. ))
  2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il
31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997,
n.  249,  il  piano  nazionale  di  assegnazione  delle frequenze per
radiodiffusione   sonora   in  tecnica  digitale  e,  successivamente
all'effettiva  introduzione  di  tale  sistema  e  allo  sviluppo del
relativo  mercato,  il  piano  di  assegnazione  delle  frequenze  di
radiodiffusione  sonora  in  tecnica  analogica  di cui alla predetta
legge.  Fino all'adozione (( del predetto piano di assegnazione delle
frequenze  in  tecnica  analogica,  ))  di  tale  piano,  i  soggetti
legittimamente    operanti    possono    proseguire    nell'esercizio
dell'attivita' con gli obblighi e i diritti del concessionario.
((  2-bis.  La  prosecuzione  nell'esercizio da parte dei soggetti di
cui al comma 2 e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti
requisiti alla data del 30 settembre 2001: ))
((    a) se  emittente  di  radiodiffusione sonora in ambito locale a
carattere  commerciale,  la natura giuridica di societa' di persone o
di  capitali  o  di  societa'  cooperativa  che  impieghi  almeno due
dipendenti   in   regola  con  le  vigenti  disposizioni  in  materia
previdenziale; ))
((    b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a
carattere  commerciale,  la  natura giuridica di societa' di capitali
che  impieghi  almeno  quindici  dipendenti  in regola con le vigenti
disposizioni in materia previdenziale; ))
((    c) se   emittente   di   radiodiffusione   sonora  a  carattere
comunitario,  la  natura giuridica di associazione riconosciuta o non
riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro. ))
((  2-ter.  I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa
non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per
delitto  non  colposo  superiore a sei mesi e non devono essere stati
sottoposti   alle   misure   di   prevenzione  previste  dalla  legge
27 dicembre  1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure
di  sicurezza  previste  dagli  articoli  199  e  seguenti del codice
penale.  Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente
comma,   le   emittenti  interessate  inoltrano  al  Ministero  delle
comunicazioni  entro  il  30 settembre  2001  le  dichiarazioni  e la
documentazione  necessarie,  secondo  modalita' definite dallo stesso
Ministero entro il 30 giugno 2001. ))
((  2-quater.  Le  imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale
possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al
nord  ovvero  cinque  regioni  al  centro e al sud, purche' le stesse
siano  limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi
i  quindici  milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata
in  vigore della legge di conversione del presente decreto superino i
predetti  limiti  sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei
mesi.  In  caso  di  inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni
dispone  la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.
))
          Riferimenti normativi:
              - L'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge 18 novembre
          1999,  n.  433,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          l4 gennaio  2000,  n.  5, recante: "Disposizioni urgenti in
          materia  di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale
          e  di termini relativi al rilascio delle concessioni per la
          radiodiffusione  televisiva  privata su frequenze terrestri
          in ambito locale", e' il seguente:
              "1.  E'  consentita ai soggetti legittimamente operanti
          ai   sensi   del  decreto-legge  30 gennaio  1999,  n.  15,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
          n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione
          televisiva   in   ambito  locale  fino  al  rilascio  della
          concessione  ovvero  fino  alla  reiezione della domanda e,
          comunque,  non  oltre  il  31 gennaio  2001.  Le domande di
          concessione  per  la  radiodiffusione televisiva privata su
          frequenze  terrestri  in  ambito  locale sono presentate al
          Ministero  delle  comunicazioni  entro il 30 giugno 2000. I
          termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'art.
          3,  comma 3,  del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono
          rispettivamente  differiti  al  1o ottobre  1999  ed  al 31
          dicembre 1999".
              - Il  testo dell'art. 6 del regolamento per il rilascio
          delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata
          su  frequenze  terrestri,  approvato  dall'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni  con deliberazione n. 78 del
          1o dicembre 1998, e' il seguente:
              "Art.  6 (Condizioni per la presentazione delle domande
          di   concessione).  -  1.  Possono  presentare  domanda  di
          concessione  per la radiodiffusione televisiva su frequenze
          terrestri  in  ambito  nazionale  o  locale  i  soggetti di
          cittadinanza  o  nazionalita'  di  uno  degli  Stati membri
          dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE).
              2.  La concessione per la radiodiffusione televisiva su
          frequenze   terrestri   in  ambito  nazionale  puo'  essere
          richiesta   esclusivamente   da   societa'  di  capitali  o
          cooperative  con  capitale  sociale interamente versato non
          inferiore a lire 12 miliardi.
              3.  La concessione per la radiodiffusione televisiva su
          frequenze  terrestri in ambito locale puo' essere richiesta
          esclusivamente  da  societa'  di capitali o cooperative con
          patrimonio  netto  non  inferiore  a  lire 300 milioni, che
          impieghino   non   meno   di   quattro  dipendenti  o  soci
          lavoratori,  in regola con le vigenti disposizioni di legge
          in  materia  previdenziale.  I requisiti di cui al presente
          comma  possono  essere acquisiti anche attraverso fusioni o
          incorporazioni in societa' di capitali o in cooperative, di
          imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data
          di entrata in vigore della legge.
              4.  La concessione per la radiodiffusione televisiva su
          frequenze   terrestri   in   ambito   locale   a  carattere
          comunitario    puo'   essere   rilasciata   a   fondazioni,
          associazioni  riconosciute  o  non  riconosciute e societa'
          cooperative prive di scopo di lucro.
              5.  Il  rilascio  di concessione per la radiodiffusione
          televisiva  su  frequenze  terrestri  in ambito nazionale a
          societa'   operante  nel  settore  delle  telecomunicazioni
          comporta   l'obbligo   di  separazione  societaria  per  le
          attivita' esercitate nel settore televisivo. Il rilascio di
          concessione  per la radiodiffusione televisiva su frequenze
          terrestri  in ambito locale a societa' operante nel settore
          delle  telecomunicazioni  comporta  comunque  l'obbligo  di
          separazione  contabile  per  le  attivita'  esercitate  nel
          settore  televisivo  ai  sensi  dell'art. 4, comma 5, della
          legge, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 8,
          della legge stessa.
              6.  La concessione per la radiodiffusione televisiva su
          frequenze  terrestri  in ambito nazionale o locale non puo'
          essere  rilasciata  qualora  gli  amministratori,  i legali
          rappresentanti  e,  quanto  alle associazioni, i soci delle
          richiedenti  abbiano riportato condanna irrevocabile a pena
          detentiva  per  delitto  non colposo superiore a sei mesi o
          siano  sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla
          legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni
          o  alle  misure  di sicurezza previste dagli articoli 199 e
          seguenti del codice penale.
              7.  Le  emittenti  estere sottoposte alla giurisdizione
          italiana  ai  sensi  del  diritto comunitario, le quali non
          siano gia' titolari di concessioni od autorizzazioni per la
          radiodiffusione   televisiva  rilasciate  dalle  competenti
          autorita'      amministrative      italiane,     comunicano
          all'Autorita',  a  seguito  dell'eventuale  rilascio di una
          concessione  e,  comunque, prima dell'inizio dell'esercizio
          dell'attivita',  i  dati  di  cui  alle  seguenti  lettere,
          aggiornando   tempestivamente   l'Autorita'   in   caso  di
          successive modificazioni:
                a) la  denominazione  e l'indirizzo o la sede sociale
          della  persona  fisica  o ente morale avente la qualita' di
          emittente,  in quanto responsabile editoriale dei programmi
          dei palinsesti televisivi;
                b) il  nome  degli  amministratori  e dei giornalisti
          responsabili  delle  decisioni  editoriali  concernenti  la
          programmazione;
                c) la   descrizione   dell'attivita'  televisiva  che
          intendono  esercitare  e  le informazioni relative ai mezzi
          tecnici che intendono utilizzare;
                d) la  dichiarazione  che l'emittente e' stabilita in
          Italia  ai  sensi  dell'art.  2,  par. 3 della direttiva n.
          89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, ed
          e' soggetta al diritto italiano ai fini di tale direttiva.
              8.  Le condizioni per il rilascio delle concessioni per
          la  radiodiffusione  televisiva  su  frequenze terrestri in
          ambito  nazionale  o  locale previste dal presente articolo
          debbono  essere  possedute  al  momento della presentazione
          della  domanda,  sussistere  al  momento del rilascio della
          concessione   e  per  tutta  la  durata  della  stessa.  Le
          emittenti  legittimamente  operanti alla data di entrata in
          vigore della legge possono:
                a) documentare  nella  domanda di aver costituito una
          riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso
          di  rilascio della concessione, dovra' essere versato entro
          30 giorni dal rilascio stesso;
                b) modificare   la   propria   natura  giuridica  per
          adeguarsi  a  quanto  stabilito  dal  comma  3 non oltre il
          termine  finale  previsto per il rilascio della concessione
          dal Ministero delle comunicazioni.
              9.  Restano  salve le disposizioni di cui agli articoli
          10,  10-bis,  10-quater, 10-quinquies della legge 31 maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni".
              - L'art.  2,  comma  4,  del  decreto-legge 18 novembre
          1999,  n.  433,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          14 gennaio  2000,  n.  5, recante: "Disposizioni urgenti in
          materia  di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale
          e  di termini relativi al rilascio delle concessioni per la
          radiodiffusione  televisiva  privata su frequenze terrestri
          in ambito locale", e' il seguente:
              "4.  Un medesimo soggetto non puo' ottenere piu' di una
          concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto
          puo'  ottenere  concessioni  in  piu'  bacini  regionali  e
          provinciali  purche'  riferiti  rispettivamente a regioni o
          province limitrofe, che servano una popolazione complessiva
          non  superiore  a  15  milioni  di  abitanti  con il limite
          massimo  complessivo  di  quattro regioni al nord ovvero di
          cinque  regioni  al  centro  e  al  sud.  Chi  ottiene  una
          concessione   per   bacino   regionale  non  puo'  ottenere
          concessioni  per bacini provinciali nella stessa regione. I
          soggetti  che chiedono la concessione per uno o piu' bacini
          regionali  possono chiedere in subordine la concessione per
          uno  o  piu' bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero
          per   uno  o  piu'  bacini  provinciali  di  altre  regioni
          limitrofe.   In  sede  di  prima  attuazione,  un  medesimo
          soggetto  che alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto  sia  titolare  di piu'
          emittenti  televisive  locali  nell'ambito  di  uno  stesso
          bacino,  puo' ottenere due concessioni nel medesimo bacino.
          Un  medesimo  soggetto  che  sia titolare di piu' emittenti
          televisive  locali  nell'ambito di diversi bacini deve, nel
          termine  di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo
          periodo  del  comma  1  dell'art.  1, regolarizzarsi ovvero
          cedere  il  controllo delle emittenti eccedenti i limiti di
          cui al presente comma".
              - La  legge  31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".
              - La  legge  27 dicembre  1956,  n.  1423, e successive
          modificazioni,  reca:  "Misure di prevenzione nei confronti
          delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
          moralita'".
              - Il  Libro  I  - Titolo VIII (articoli 199 e seguenti)
          del  codice  penale, approvato con regio decreto 19 ottobre
          1930,  n.  1398,  e  successive  modificazioni, concerne le
          misure amministrative di sicurezza.