Al  Ministero dell'interno - Dipartimento
                            della pubblica sicurezza
                            Al  Ministero  dei  trasporti - Direzione
                            generale M.C.T.C.
                            A tutte le prefetture
                            Alle amministrazioni regionali
                            All'amministrazione    della    provincia
                            autonoma di Bolzano
                            All'amministrazione    della    provincia
                            autonoma di Trento
                            Alle amministrazioni provinciali
                            Alle amministrazioni comunali
                            Al   presidente  della  giunta  regionale
                            della Valle d'Aosta
                            All'Anas  -  Direzione generale tecnica -
                            Ispettorato 2 - Ufficio 4
                            Ai compartimenti viabilita' ANAS
                            Ai  provveditorati  regionali  alle opere
                            pubbliche
                            Alla   C.S.A.I.   (Commissione   sportiva
                            automobilistica)
                            Alla  F.M.I  (Federazione  motociclistica
                            italiana)
1. Premesse.
  1.1  L'art.  9  del  Nuovo codice della strada (decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285), al comma 1, precisa che sulle strade ed aree
pubbliche  le  competizioni  sportive  con veicoli o animali e quelle
atletiche  possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate,
a seconda dei casi, dal sindaco o dal prefetto.
  Con  gli  articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  e'  stato  disposto  il  trasferimento  alle  regioni, alle
province   ed   ai   comuni   della   competenza  al  rilascio  della
autorizzazione   per   l'espletamento   di   gare   con  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  su  strade  ordinarie rispettivamente di
interesse   di   piu'   province,   di   interesse  sovracomunale  ed
esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.
  Ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del
15 marzo  1997  e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la
decorrenza  dell'esercizio da parte delle regioni e degli Enti locali
delle  funzioni agli stessi conferite e' determinata, contestualmente
all'effettivo  trasferimento  dei  beni  e delle risorse finanziarie,
umane,  strumentali  e  organizzative, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre
2000  (pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  224 alla Gazzetta
Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre 2000) e' stato disposto a decorrere
dal 1o gennaio 2001 il trasferimento della funzione di rilascio delle
autorizzazioni  per  lo  svolgimento  delle competizioni motoristiche
sopra  richiamate.  Pertanto  la  presente circolare, a differenza di
quelle  similari  emanate  negli  anni  precedenti, e' essenzialmente
indirizzata  alle  regioni, province e comuni in qualita' di Enti che
autorizzano  lo  svolgimento  delle  gare,  ferma  restando, ai sensi
dell'art.  7  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre  2000,  l'attivita'  di  supporto per lo svolgimento dei
compiti   trasferiti   da   parte  delle  prefetture,  in  precedenza
competenti alla trattazione della materia trasferita.
  1.2  Dalla  disciplina  restano  escluse  le manifestazioni che non
comportano  lo  svolgersi di una gara intesa come la competizione tra
due   o   piu'   concorrenti   o   squadre   impegnate   a  superarsi
vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.
  Non  rientrano  quindi in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno  carattere  agonistico.  Per esse restano in vigore le consuete
procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto
6 maggio  1940,  n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
  Il  comma  3  dell'art. 9 del Nuovo codice della strada prevede che
per  l'effettuazione  di  tutte  le  competizioni motoristiche che si
svolgono  su  strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o
Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori
(promotori)  devono  preliminarmente  richiedere  il  nulla  osta  al
Ministero   dei   lavori  pubblici  -  Ispettorato  generale  per  la
circolazione e la sicurezza stradale.
  Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
predisposizione  di  un  programma delle competizioni da svolgere nel
corso   di  ogni  anno  sulla  base  delle  proposte  avanzate  dagli
organizzatori,  tramite le competenti Federazioni sportive nazionali,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
  Il  comma  5 dell'art. 9, citato, disciplina poi il procedimento di
nulla-osta  ministeriale nei casi in cui, per motivate necessita', si
debba inserire una competizione non prevista nel programma.
  Come  detto,  il  nulla-osta  del  Ministero dei lavori pubblici e'
richiesto  quando  le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree
pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo codice della
strada.
  Pertanto  non  rientrano  nella presente disciplina neppure le gare
che  si  svolgono  fuoristrada,  anche  se  per i trasferimenti siano
percorse  strade  ordinarie  nel rispetto delle norme di circolazione
del  Nuovo  codice  della  strada  e  quelle che si svolgono su brevi
circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le
gare  di  formula  challenge,  le  gimkane,  le  gare  di  minimoto e
similari.
  Analogamente  puo' non essere richiesto il nulla-osta del Ministero
dei  lavori pubblici per le manifestazioni di regolarita' amatoriali,
per  i  raduni  e per le manifestazioni di abilita' di guida (slalom)
svolte  su  speciali  percorsi  di  lunghezza limitata, appositamente
attrezzati  per evidenziare l'abilita' dei concorrenti, con velocita'
di  percorrenza  ridotta  e che non creino limitazioni al servizio di
trasporto pubblico e al traffico ordinario.
  Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9,
comma  3,  del  Nuovo  codice della strada in quanto il nulla-osta di
competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei
condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
  Non  sono  invece  consentite  le gare di velocita' da svolgersi su
circuiti  cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocumento alla
mobilita'  urbana  dei  veicoli  e  dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
  E'  necessario  che  l'Ente  competente,  quale  che sia il tipo di
manifestazione   sportiva,   acquisisca   comunque  il  parere  delle
competenti   Federazioni   sportive   nazionali  e  cio',  anche  per
verificare  il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui
ambito   appare   logico  ricondurre  tutte  le  caratteristiche  che
garantiscano,  sotto  il profilo della tipologia della gara, ma anche
della  professionalita'  degli  organizzatori,  i presupposti per uno
svolgimento  delle  iniziative,  ordinato  e  conforme  ai  canoni di
sicurezza.
2. Programma-procedure.
  2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2000 e
degli  anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per
offrire   un   utile   ed  uniforme  indirizzo  alle  amministrazioni
interessate per gli atti di propria competenza.
  2.2   Le  proposte  degli  organizzatori,  espresse  attraverso  le
competenti  Federazioni  sportive  nazionali,  che ne garantiscono il
carattere  sportivo,  sono  pervenute all'Ispettorato generale per la
circolazione  e la sicurezza stradale - che ha formulato il programma
allegato  alla  presente  circolare, dopo aver verificato il rispetto
delle  condizioni  poste dall'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della
strada.
  2.3  Nel  caso  di  svolgimento di una competizione motoristica non
prevista  nel  programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori
devono   chiedere  il  nulla-osta  all'Ispettorato  generale  per  la
circolazione  e  la  sicurezza  stradale almeno sessanta giorni prima
della gara motivando il mancato inserimento nel programma.
  In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
    a) relazione  che  elenchi e descriva le strade interessate dalla
gara,   le   modalita'  di  svolgimento  della  stessa,  i  tempi  di
percorrenza  previsti  per  le  singole  tratte,  la  velocita' media
prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada
e  la  loro durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per
meglio  individuare  il  tipo  di  manifestazione e l'Ente o gli Enti
competenti al rilascio dell'autorizzazione;
    b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste
tratte  stradali  chiuse  al  traffico,  devono  essere evidenziati i
percorsi alternativi per il traffico ordinario;
    c) regolamento di gara;
    d) parere  favorevole  del  CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;
    e) ricevuta  del  versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale
n. 66782004 intestato al Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana
2,  00161  Roma,  per  le  gare  fuori  programma,  per le operazioni
tecniche  amministrative  di  competenza  del  Ministero  dei  lavori
pubblici,  come  previsto  dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato
con  decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 gennaio 2001,
n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2001).
  L'Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza stradale
non   potra'   garantire   l'esame  delle  istanze  presentate  e  il
conseguente rilascio del nulla-osta, ove non siano rispettati i tempi
previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.
  Completata    l'istruttoria,    l'Ispettorato   generale   per   la
circolazione  e  la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta
trasmettendolo all'Ente o agli Enti competente/i.
  2.4  Ai  sensi dell'art. 9, comma 5, del Nuovo codice della strada,
l'Ente  competente  puo'  autorizzare,  per comprovate necessita', lo
spostamento  della  data  di  effettuazione  di una gara prevista nel
programma,  su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando
comunicazione della variazione al predetto Ispettorato.
  Ai  fini  dell'autorizzazione  dell'Ente  competente, almeno trenta
giorni  prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori
devono avanzare richiesta allo stesso Ente.
  Al  momento  della  presentazione  dell'istanza,  gli organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la   responsabilita'   civile,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge
24 dicembre  1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la
responsabilita'  dell'organizzazione  e  degli altri obbligati, per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
  Nell'istanza  deve  essere  esplicitamente  dichiarata la velocita'
media  prevista  per  le  tratte  di  gara da svolgersi sia su strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
  Alla  stessa  istanza  e'  opportuno che sia allegato il nulla-osta
dell'Ente  o  degli  Enti  proprietari  delle  strade,  su  cui  deve
svolgersi  la  gara. Tale nulla-osta puo' anche essere acquisito, nei
casi   di   particolare   urgenza,  dall'Ente  competente  nel  corso
dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.
  Si  precisa  che  ai  sensi  dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice
della  strada la competenza alla sospensione della circolazione nelle
strade  interessate  dalle competizioni motoristiche, ove necessario,
e' attribuita al prefetto.
  Sentite   le  competenti  Federazioni  sportive  nazionali,  l'Ente
competente  puo' rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della
competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive
e  di  sicurezza  vigenti  (ad esempio, quelle emanate dalle suddette
Federazioni),  di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito
favorevole  del  collaudo  del  percorso di gara e delle attrezzature
relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.
  A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell'art.
9  del Nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara e'
obbligatorio  nel  caso  di  gare  di velocita' e nel caso di gare di
regolarita'  per  le  tratte  di  strada  sulle  quali  siano ammesse
velocita'  medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente,
aperte o chiuse al traffico.
  In  tal  modo  e'  risolto  il  problema  riguardante  la  corretta
interpretazione  del termine "velocita' media" nel caso delle gare di
regolarita' in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte
di  regolarita'  e prove speciali a velocita' libera su tratte chiuse
al traffico.
  Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
  Il  collaudo  del  percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che
nei  casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'Ente competente,
e'  da quest'ultimo effettuato ovvero richiesto all'Ente proprietario
della  strada se la strada interessata non e' di proprieta' dell'Ente
competente.
  Ai  sensi  del  citato  comma  4 dell'art. 9 del Nuovo codice della
strada,  al  collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti
del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dell'interno e dei trasporti,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli
organizzatori.
  Per  quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni
citate,   l'Ente  competente  ovvero  il  proprietario  della  strada
comunica  la  data  del  collaudo  e  richiede al piu' vicino ufficio
periferico   di   tali   amministrazioni   di  designare  il  proprio
rappresentante.
  Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e'  essenziale  per  poter  svolgere  tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni.
  Al termine di ogni gara l'Ente competente comunica al Ministero dei
lavori  pubblici  -  Ispettorato  generale  per  la circolazione e la
sicurezza  stradale  risultanze  della  competizione,  precisando  le
eventuali  inadempienze  rispetto  alla  autorizzazione e l'eventuale
verificarsi  di  inconvenienti  o  incidenti. Tali comunicazioni sono
tenute  in  conto  per  la  predisposizione  del programma per l'anno
successivo.
3. Nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici.
  Tanto  premesso,  sono  state prese in esame e definite le proposte
avanzate   dagli   organizzatori   per   il  tramite  della  C.S.A.I.
(Commissione   sportiva  automobilistica  italiana)  e  della  F.M.I.
(Federazione  motociclistica italiana) per la redazione del programma
delle  gare  automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno
2001. Le proposte sono state distinte in:
    programma 2001 di gare che si sono gia' svolte nel 2000 o in anni
precedenti,  e  per  le  quali l'Ispettorato per la circolazione e la
sicurezza  stradale  ha  verificato  che  non  si  sono  create gravi
limitazioni  al  servizio  di trasporto pubblico, nonche' al traffico
ordinario  per  effetto  dello  svolgersi  delle gare stesse e per le
quali  lo stesso Ispettorato ha gia' concesso il nulla-osta (allegato
A);
    programma   2001  di  gare  di  nuova  formulazione  interessanti
percorsi   che   non  trovano  riscontro  nelle  manifestazioni  gia'
effettuate negli anni precedenti per le quali il predetto Ispettorato
dovra'   procedere  a  specifica  istruttoria  per  il  rilascio  del
nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).
      Roma, 1o marzo 2001
                                                    Il Ministro: Nesi
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 174