IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; Visto il regolamento interno della Commissione unica del farmaco, approvato nella riunione del 25 giugno 1997; Visto l'art. 28 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la deliberazione del CIPE 30 gennaio 1997, recante l'individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci innovativi; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante l'attuazione della direttiva n. 93/39/CEE in materia di medicinali; Visto l'art. 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 266; Ritenuto che occorre provvedere ad articolare la Commissione unica del farmaco in sottocommissioni; Decreta: Art. 1. 1. Per le attivita' istruttorie, la Commissione unica del farmaco (CUF) si articola in sottocommissioni permanenti delle quali fanno parte almeno due componenti della Commissione stessa ed esperti scelti sulla base di specifiche e documentate competenze. 2. Il coordinamento di ciascuna sottocommissione e' affidato congiuntamente ad un membro della Commissione unica del farmaco ed ad un esperto della Commissione unica del farmaco, nell'ambito delle rispettive competenze e nominati dalla Commissione stessa, su proposta del direttore del dipartimento. 3. I coordinatori di cui al punto 2, riferiscono alla Commissione unica del farmaco, ai fini delle relative deliberazioni, i risultati delle attivita' istruttorie svolte. 4. Sono istituite le seguenti sottocommissioni con compiti istruttori nelle materie di: a) farmacovigilanza e farmacoutilizzazione; b) revisione programmata e verifica degli stampati; c) rimborsabilita' e prezzi secondo PME, categorie omogenee e confezioni ottimali (piu' Gruppo CIPE); d) sperimentazione clinica e 648; e) affari comunitari: procedure registrative secondo MR e rapporti con EMEA; f) AIC nazionali (specialita' e generici).