IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti il decreto ministeriale del 24 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1996, concernente le norme generali dei corsi di diploma universitari dell'area sanitaria ed il decreto rettorale del 30 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 1997, di adeguamento al predetto decreto ministeriale; Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997, relativo agli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitari di "Terapista della neuro e psico-motricita' dell'eta' evolutiva" e di "Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale" ed il decreto ministeriale 14 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1997, relativo all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di "Disegnatore anatomico"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare l'art. 2, comma 4; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione interna di questa Universita' del 20 luglio 2000; Visto il parere espresso dal comitato universitario regionale di coordinamento della regione Puglia nella riunione del 21 luglio 2000; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 30 novembre 2000; Vista la nota M.U.R.S.T. n. 2122 del 15 dicembre 2000; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nel titolo XXIII - "Diplomi universitari" - il testo dell'art. 410, nella parte contenente l'elenco dei diplomi universitari, e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo testo: 1) Dietista; 2) Disegnatore anatomico; 3) Fisioterapista; 4) Igienista dentale; 5) Infermiere; 6) Logopedista; 7) Ortottista-assistente di oftalmologia; 8) Ostetrico/a; 9) Tecnico audiometrista; 10) Tecnico audioprotesista; 11) Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; 12) Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 13) Tecnico sanitario di radiologia medica; 14) Terapista della neuro e psicomotricita' della eta' evolutiva.