IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con   regio   decreto   14 ottobre   1926,   n.  2134,  e  successive
modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  della  legge  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti  il decreto ministeriale del 24 luglio 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 241 del 14 ottobre 1996, concernente le norme
generali  dei corsi di diploma universitari dell'area sanitaria ed il
decreto  rettorale  del  30 ottobre  1996,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 4 aprile 1997, di adeguamento al predetto decreto
ministeriale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 10 settembre 1997, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233 del 6 ottobre 1997, relativo agli
ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitari di "Terapista
della  neuro  e  psico-motricita'  dell'eta' evolutiva" e di "Tecnico
dell'educazione  e  della riabilitazione psichiatrica e psicosociale"
ed  il decreto ministeriale 14 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  225  del  26 settembre  1997, relativo all'ordinamento
didattico   del   corso  di  diploma  universitario  di  "Disegnatore
anatomico";
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 27 gennaio
1998, n. 25, ed in particolare l'art. 2, comma 4;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
Universita';
  Vista  la  relazione  tecnica  del nucleo di valutazione interna di
questa Universita' del 20 luglio 2000;
  Visto  il  parere  espresso dal comitato universitario regionale di
coordinamento della regione Puglia nella riunione del 21 luglio 2000;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nella riunione del 30 novembre 2000;
  Vista la nota M.U.R.S.T. n. 2122 del 15 dicembre 2000;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  apportare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con  decreto  rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n.
183  supplemento  alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996,
non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato   che  nelle  more  della  emanazione  del  regolamento
didattico   di   Ateneo  le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Bari e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nel titolo XXIII - "Diplomi universitari" - il testo dell'art. 410,
nella   parte   contenente  l'elenco  dei  diplomi  universitari,  e'
soppresso e sostituito dal seguente nuovo testo:
    1) Dietista;
    2) Disegnatore anatomico;
    3) Fisioterapista;
    4) Igienista dentale;
    5) Infermiere;
    6) Logopedista;
    7) Ortottista-assistente di oftalmologia;
    8) Ostetrico/a;
    9) Tecnico audiometrista;
    10) Tecnico audioprotesista;
    11) Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale;
    12) Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    13) Tecnico sanitario di radiologia medica;
    14) Terapista della neuro e psicomotricita' della eta' evolutiva.