IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in  base  alle  attribuzioni  conferitegli  dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:

                              Dispone:

1.  Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone
fisiche.

1.1.  Sono  approvati,  il  modello "Unico 2001 - Persone fisiche" da
presentare  nell'anno  2001  da  parte  delle persone fisiche, con le
relative  istruzioni,  integrate  da  istruzioni  particolari  per la
compilazione  della  dichiarazione mod. IVA/2001, annessi al presente
provvedimento,   nonche'   la  busta  per  la  consegna  alle  banche
convenzionate  o  agli  uffici  postali,  di  cui  all'allegato  2 al
presente provvedimento.
1.2. II modello e' composto da:
a) il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ,
RI., RM, RN, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, RY, nonche' il prospetto dei
familiari   a  carico,  concernenti  la  dichiarazione  agli  effetti
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  il  quadro  RR,
concernente  la  determinazione  dei  contributi previdenziali dovuti
all'INPS  dai  soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali',   il   quadro  AC  relativo  alla  comunicazione  degli
amministratori  dei  condomini,  nonche'  il modulo RW, concernente i
trasferimenti  da,  per  e  sull'estero  di  denaro,  titoli e valori
mobiliari,  oggetto  di  approvazione  dei  presente provvedimento. I
predetti  quadri  sono  contenuti  in  tre  distinti  fascicoli cosi'
composti:
-  "Fascicolo  1  -  Modello  base",  contenente il frontespizio ed i
quadri  RA,  RB,  RC,  il prospetto dei familiari a carico, nonche' i
quadri' RP, RN, RV ed RX;
-  "Fascicolo 2", riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta
delle  scritture  contabili,  contenente i quadri RE, RH, RI. RL, RM,
RT, RR, RW, AC, nonche' la guida alla compilazione per i soggetti non
residenti;
-  "Fascicolo  3",  riservato  ai  contribuenti obbligati alla tenuta
delle  scritture  contabili,  contenente i quadri RE, RF, RG, RD, RS,
RQ, RJ, RY ed RU.
b)   i   quadri  costituenti  il  modello  IVA/2001,  concernente  la
dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto -
con  esclusione  del  frontespizio  e  del  quadro VX - approvato con
decreto  29 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14
alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 18 gennaio 2001;
c)  i  quadri  costituenti  il  modello  770/2001, con esclusione dei
frontespizio,   concernente   la  dichiarazione  agli  effetti  delle
ritenute,  delle  imposte  sostitutive,  dei  contributi  e dei premi
assicurativi  approvati con provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato
nel  supplemento ordinario n. l5 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 2001;
d)  il  modello  concernente  la  dichiarazione  ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno
2000, che sara' approvato con separato provvedimento;
e) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini  dell'applicazione  degli studi di settore nonche' dei parametri
che  sono  approvati  con  appositi  provvedimenti.  Con  i  medesimi
provvedimenti  sono  individuati  altresi'  gli elementi contabili ed
extra  contatili  rilevanti  ai  fini degli studi di settore, oggetto
dell'asseverazione  di  cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  come modificato dal
decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.
1.3.  E'  altresi'  approvata  la scheda da utilizzare, ai fini della
scelta  della  destinazione  dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte
dei   soggetti   esonerati   dall'obbligo   di   presentazione  della
dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera e), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Reperabilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.

2.1.  I  modelli di dichiarazione "Unico 2001 - Persone fisiche" sono
resi  disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato
elettronico   e  possono  essere  utilizzati  prelevandoli  dal  sito
Internet  www.finanze.it  nel  rispetto,  in  fase  di  stampa, delle
caratteristiche  tecniche  indicate  nel  successivo  punto  2.4.  Il
"Fascicolo  1  -  Modello  base",  il  "Fascicolo 2" e la busta, sono
altresi'  resi  disponibili  gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate
presso gli uffici comunali.
2.2.  I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti
Intemet  a  condizione  che  gli  stessi  abbiano  le caratteristiche
indicate  nel punto 2.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono
stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3.  E'  autorizzata  la  stampa  dei  modelli di cui al punto 1 nel
rispetto  delle  caratteristiche  tecniche di cui al punto 2.4. A tal
fine  i  modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del
Ministero   delle  Finanze  in  uno  specifico  formato  elettronico,
riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a
consentirne la riproduzione.
2.4.  Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le
caratteristiche tecniche contenute:
-  nell'allegato  1  al presente provvedimento, per i quadri indicati
nella lettera a) del punto 1.2 e per la scheda di cui al punto 1.3;
-  nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e
modelli indicati nel punto 1.
2.5.  Per  tutti  i  modelli di cui al punto 1, e' consentita, per la
riproduzione  mediante  l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi
di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita'
dei   modelli   nel   tempo,   la  stampa  monocrornatica  realizzata
utilizzando il colore nero.
2.6.  Per  la  stampa  della  busta da utilizzare per la consegna dei
modelli  di  dichiarazione  alle  banche  convenzionate o agli uffici
della  Poste italiane S.p.a., si rinvia alle caratteristiche tecniche
contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

3. Modalita' per la trasmissione dei dati della dichiarazione.

3.1.  Gli  utenti  del  servizio telematico devono trasmettere in via
telematica  i  dati  della dichiarazione di cui al punto 1 secondo le
specifiche    tecniche   che   saranno   approvate   con   successivo
provvedimento.
3.2.   E'   fatto   comunque   obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla
trasmissione  telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998. n. 322 e
successive  modificazioni,  di rilasciare al contribuente copia della
dichiarazione  su  modelli conformi per struttura e sequenza a quelli
approvati  con  il  presente  provvedimento,  anche  se  privi  delle
caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.
3.3.  Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalita' per
l'invio all'Agenzia delle Entrate delle buste contenenti la scheda ai
fini  della  scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF
da parte dei soggetti di cui al punto 1.3.

     Motivazioni::

II presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente
le  modalita'  e  i  termini per la presentazione delle dichiarazioni
relative  alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive  e  all'imposta sul valore aggiunto, approva il
modello  di  dichiarazione  "Unico  2001  -  Persone fisiche", con le
relative  istruzioni,  integrate  da  istruzioni  particolari  per la
compilazione   della   dichiarazione  mod.  IVA/2001,  da  presentare
nell'anno 2001 da parte delle persone fisiche.
Inoltre,  con il presente provvedimento vengono altresi' approvate la
busta  per  la  consegna  della  medesima  dichiarazione  alle banche
convenzionate  o  agli  uffici  postali nei casi in cui e' consentita
tale  modalita' di presentazione, nonche' la scheda da utilizzare, ai
fini  della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF,
da  parte  dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
II  presente  provvedimento  si  rende, quindi, necessario al fine di
modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materia
di  imposte  sui  redditi,  compresa  quella unificata, allo scopo di
adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.
Con   lo   stesso   provvedimento  viene,  inoltre,  disciplinata  la
reperibilita'   dei   predetti   modelli  di  dichiarazione  e  viene
autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli
stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Per quanto concerne la reperibilita', i suddetti modelli saranno resi
disponibili  gratuitamente  dall'Agenzia  delle Entrate, sia in forma
cartacea  presso  i  Comuni,  sia  in  formato  elettronico  sul sito
Internet del Ministero delle Finanze.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto  legislativo  30  luglio 1999. n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
Statuto   dell'Agenzia   delle  Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
fficiale  n.  42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);   Regolamento  di  amministrazione  dell'Agenzia  delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni:  istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive  modificazioni:  disposizioni  in  materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione
degli  adempimenti'  dei  contribuenti  in  sede di dichiarazione dei
redditi    e   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   nonche'   di
modernizzazione  del  sistema  di  gestione delle dichiarazioni, come
modificato  dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante
la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Decreto  legislativo  2  settembre  1997, n. 314: norme in materia di
armonizzazione,    razionalizzazione    e    semplificazione    delle
disposizioni  fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro
dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto   legislativo   15   dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive  (IRAP),  revisione degli scaglioni delle aliquote e delle
detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
Legge  8  maggio  1998,  n. 146 (art. 10): modalita' di utilizzazione
degli studi di settore in sede di accertamento;
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
Decreto  31  luglio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del  12  agosto:  modalita' tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  Finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto   legislativo   28  settembre  1998,  n.  360,  e  successive
modificazioni:  istituzione  di  una addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
Legge   13   maggio   1999,   n.  133:  disposizioni  in  materia  di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
Legge  23  dicembre  1999, n. 488: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Decreto   legislativo   23   dicembre   1999,  n.  505:  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n.
314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in
materia   di  redditi  di  capitale,  di  imposta  sostitutiva  della
maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
Decreto   legislativo   30   dicembre   1999,  n.  506:  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n.
446  e  18  dicembre  1997,  n.  472,  ed,  in  particolare,  recante
disposizioni     modificative    delle    modalita'    di    prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche  sui  redditi  di  lavoro  dipendente  e assimilati; Legge 21
novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
Legge  23  dicembre  2000,  n. 388: disosizioni per la formazione del
bilancio annuale dello Stato;
Decreto  29 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14
alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 18 gennaio 2001, di approvazione dei
modelli  di dichiarazione IVA concernenti l'anno 2000 con le relative
istruzioni;
Provvedimento  25  gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  25  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  12  febbraio 2001, di
approvazione dei modelli 730/2001 con le relative istruzioni, nonche'
della  busta  per  la  consegna  del  modello  730-1,  concernenti la
dichiarazione  semplificata  agli  effetti  dell'imposta  sul reddito
delle  persone  fisiche,  da  presentare  nell'anno 2001 da parte dei
soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale;
Provvedimento  31  gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  35  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio 2001, di
approvazione   del  modello  770/2001  con  le  relative  istruzioni,
concernente  la  dichiarazione  agli  effetti  delle  ritenute, delle
imposte  sostitutive,  dei  contributi  e  dei premi assicurativi, da
presentare  nell'anno  2001  da parte dei sostituti d'imposta e degli
altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale;
Legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  e  successive modificazioni, in
materia  di  tutela  delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al
trattamento   dei   dati   personali,   come  integrata  dal  decreto
legislativo   11  maggio  1999,  n.  135,  recante  disposizioni  sul
trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
Decreto   legislativo  24  giugno  1998,  n.  213:  disposizioni  per
l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.

II  presente  provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

   Roma, 13 marzo 2001
                                      Il direttore dell'Agenzia: Roma