La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; b) tenuto conto dell'imminente convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo di alcune amministrazioni provinciali e comunali; c) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; d) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; e) viste inoltre, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni, nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; f) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; considerato che le modalita' di prima applicazione della legge n. 28/2000 alle elezioni politiche presentano necessariamente profili anche sperimentali; g) visti, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533; h) vista, quanto alla disciplina della consultazione elettorale amministrativa, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni; i) tenuto conto della propria prassi in materia di elezioni politiche e di tribune elettorali; della disciplina disposta in occasione dei precedenti rinnovi del Parlamento nazionale, ed in particolare di quella stabilita con i propri provvedimenti del 29 febbraio 1996 e del 6, 7, 12 e 25 marzo successivi (riuniti questi ultimi nel testo coordinato approvato il 25 marzo 1996); della disciplina disposta in occasione di precedenti consultazioni amministrative, ed in particolare di quella stabilita con i propri provvedimenti del 1o marzo 2000, del 27 aprile 1999, del 6 ottobre 1998, del 2 aprile 1998, del 9 ottobre 1997, del 13 marzo e del 3 aprile 1997, del 29 marzo 1995; delle scelte adottate, in particolare riferimento alla prima applicazione della legge n. 28/2000, con il proprio citato provvedimento del 1o marzo 2000 e con quello del 21 giugno 2000, rispettivamente riferiti alla campagna elettorale regionale ed amministrativa della primavera 2000, ed ai periodi non coincidenti con campagne elettorali; j) ritenuta la propria potesta' di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti, i soggetti politicamente piu' rilevanti in determinate circostanze; k) tenuto in particolare conto dell'esigenza di un'attuazione specifica del combinato disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n. 515/1993, e degli articoli 4 e 5 della legge n. 28/2000, anche alla luce dei precedenti provvedimenti della commissione e della prassi formatasi; l) consultata, nella seduta del 6 marzo 2001, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; m) ritenuto di dover assicurare l'adeguata conoscibilita' del presente provvedimento anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al pari di quanto deciso in riferimento ai propri provvedimenti del 16, del 29 marzo e del 21 giugno 2000; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito; Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che nel presente provvedimento sono definite elezioni politiche, senza specificazione ulteriore, nonche' alle elezioni del sindaco, del presidente della provincia e dei relativi consigli comunali e provinciali programmate nella primavera 2001 in varie provincie e comuni, che nel presente provvedimento sono definite elezioni amministrative, senza specificazione ulteriore. 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle elezioni amministrative. Successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative la commissione puo', con le modalita' di cui all'art. 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni puo' cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge. 3. Le trasmissioni di cui al presente provvedimento riferite alle elezioni politiche sono programmate sulle reti nazionali della concessionaria pubblica; quelle riferite alle elezioni amministrative, sulle reti regionali, salvo quanto previsto all'art. 9, commi 7 ed 11. 4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto. 5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica. 6. La designazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene per quanto possibile conto dell'esigenza di garantire pari opportunita' tra uomini e donne. Le trasmissioni di comunicazione politica irradiate successivamente alla data di presentazione delle candidature sono precedute da una scheda che informa sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati. 7. Nel presente provvedimento, ogni riferimento ai Corerat si intende espresso nei confronti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero dei comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), nelle regioni ove essi sono gia' istituiti.