IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Visto  il  decreto-legge  13 maggio  1999,  n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
  Vista  l'ordinanza  n. 2322/FPC pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  140  del 17 giugno 1993, concernente
interventi  urgenti  a favore dei soggetti danneggiati dall'attentato
dinamitardo verificatosi in Firenze il giorno 27 maggio 1993;
  Vista  la  nota  del  prefetto  di Firenze del 4 agosto 2000, nella
quale  viene  rappresentata  l'esigenza  di assicurare agli operatori
economici  della  zona  oggetto  dell'attentato  provvidenze  che  ne
riducano  i  danni  conseguenti  alla  chiusura  della viabilita' per
interventi di ripristino;
  Considerato  che  con  l'art.  4-bis,  comma 3,  del  decreto-legge
12 ottobre  2000,  n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 dicembre  2000,  n.  365,  e'  stato riconosciuto il principio che
contributi  pubblici  possano  essere  erogati  a favore di operatori
economici  la  cui  attivita'  e'  stata danneggiata per interruzione
prolungata della viabilita' dovuta ad eventi calamitosi;
  Vista  l'ordinanza  n.  2787,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  120  del 26 maggio 1998 e successive
modificazioni,  da  ultimo  l'ordinanza  n.  3098,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre
2000,  concernenti  interventi  urgenti a seguito delle calamita' che
hanno colpito il territorio della regione Campania nel maggio 1998;
  Ritenuto  di prorogare anche per l'anno 2001 i benefici previsti, a
favore  dei  comuni danneggiati, dall'art. 5, comma 5, della legge n.
226/1999,  anche  in  adesione ad impegni assunti dal Governo in sede
parlamentare;
  Vista l'ordinanza n. 2847 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  220  del  21 settembre  1998  e  successive
modificazioni,   da  ultimo  l'ordinanza  n.  3098  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre
2000,  concernenti  interventi  urgenti a seguito dell'evento sismico
del  9 settembre 1998 che ha interessato in particolare il territorio
della regione Basilicata;
  Visto l'esito del completamento degli accertamenti tecnici disposto
dall'art.  1,  comma  1, della legge n. 226/1999, che individua altri
comuni  della  regione  Basilicata  con  danni  superiori alla soglia
stabilita  dall'art.  2,  comma  2,  della  medesima  legge ai quali,
conseguentemente,  devono essere estesi i benefici di cui allo stesso
comma,  come  prorogati  per  l'anno  2000  dall'art.  12,  comma  1,
dell'ordinanza  n.  3028  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 301, del 24 dicembre 1999;
  Vista l'ordinanza n. 3108 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana n. 50 del 1 marzo 2001, concernente disposizioni
urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana;
  Considerate  le  esigenze rappresentate dal commissario delegato di
cui  all'ordinanza  n.  3108/2001  di integrare le disposizioni della
medesima  ordinanza  al  fine di rendere piu' efficace l'azione della
struttura commissariale;
  Su  proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  E' assegnata al prefetto di Firenze la somma di lire 1 miliardo
per interventi a favore degli operatori economici la cui attivita' ha
sede  in  via  Lambertesca  o  in  via  dei  Georgofili  in  Firenze,
finalizzati  a  ridurre  i  danni  conseguenti  alla  chiusura  delle
suddette  strade per interventi di ripristino conseguenti agli eventi
del maggio 1993.
  2.  Il  prefetto  di  Firenze  individua  i  soggetti beneficiari e
stabilisce  l'entita'  dei  contributi, nei limiti dello stanziamento
assegnato  al  comma  1,  tenendo  conto  della  effettiva  riduzione
dell'attivita',  della  sua  estensione  temporale, nonche' dei costi
fissi di gestione.
  3.  All'onere per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
precedenti   si   fa   fronte   con   la  disponibilita'  dell'unita'
previsionale  di  base 20.2.1.3 (fondo della protezione civile) dello
stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.