IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226; Vista l'ordinanza n. 2322/FPC pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 1993, concernente interventi urgenti a favore dei soggetti danneggiati dall'attentato dinamitardo verificatosi in Firenze il giorno 27 maggio 1993; Vista la nota del prefetto di Firenze del 4 agosto 2000, nella quale viene rappresentata l'esigenza di assicurare agli operatori economici della zona oggetto dell'attentato provvidenze che ne riducano i danni conseguenti alla chiusura della viabilita' per interventi di ripristino; Considerato che con l'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e' stato riconosciuto il principio che contributi pubblici possano essere erogati a favore di operatori economici la cui attivita' e' stata danneggiata per interruzione prolungata della viabilita' dovuta ad eventi calamitosi; Vista l'ordinanza n. 2787, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni, da ultimo l'ordinanza n. 3098, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, concernenti interventi urgenti a seguito delle calamita' che hanno colpito il territorio della regione Campania nel maggio 1998; Ritenuto di prorogare anche per l'anno 2001 i benefici previsti, a favore dei comuni danneggiati, dall'art. 5, comma 5, della legge n. 226/1999, anche in adesione ad impegni assunti dal Governo in sede parlamentare; Vista l'ordinanza n. 2847 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998 e successive modificazioni, da ultimo l'ordinanza n. 3098 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, concernenti interventi urgenti a seguito dell'evento sismico del 9 settembre 1998 che ha interessato in particolare il territorio della regione Basilicata; Visto l'esito del completamento degli accertamenti tecnici disposto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 226/1999, che individua altri comuni della regione Basilicata con danni superiori alla soglia stabilita dall'art. 2, comma 2, della medesima legge ai quali, conseguentemente, devono essere estesi i benefici di cui allo stesso comma, come prorogati per l'anno 2000 dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 3028 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301, del 24 dicembre 1999; Vista l'ordinanza n. 3108 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1 marzo 2001, concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana; Considerate le esigenze rappresentate dal commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001 di integrare le disposizioni della medesima ordinanza al fine di rendere piu' efficace l'azione della struttura commissariale; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. E' assegnata al prefetto di Firenze la somma di lire 1 miliardo per interventi a favore degli operatori economici la cui attivita' ha sede in via Lambertesca o in via dei Georgofili in Firenze, finalizzati a ridurre i danni conseguenti alla chiusura delle suddette strade per interventi di ripristino conseguenti agli eventi del maggio 1993. 2. Il prefetto di Firenze individua i soggetti beneficiari e stabilisce l'entita' dei contributi, nei limiti dello stanziamento assegnato al comma 1, tenendo conto della effettiva riduzione dell'attivita', della sua estensione temporale, nonche' dei costi fissi di gestione. 3. All'onere per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa fronte con la disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.