Agli  enti pubblici assoggettati al
                                  sistema di tesoreria unica (Tabelle
                                  A   e   B  annesse  alla  legge  n.
                                  720/1984)
                                  Ai  tesorieri  degli  enti pubblici
                                  assoggettati    al    sistema    di
                                  tesoreria unica
                                  Alla      Banca      d'Italia     -
                                  Amministrazione centrale - Servizio
                                  rapporti con il Tesoro
                                  Ai   dipartimenti  provinciali  del
                                  Tesoro ragionerie provinciali dello
                                  Stato
                                  Alle direzioni centrali
                                  Alle direzioni regionali
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Agli uffici Iva
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette ed indirette
                                  Ai  centri  di  risposta telefonici
                                  (call center)
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al   Ministero   del   tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica   -   Dipartimento  della
                                  ragioneria generale dello Stato
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'associazione bancaria italiana

  L'applicazione  dell'art.  34,  comma  3,  della  legge finanziaria
23 dicembre  2000, n. 388, ha dato luogo a diversi quesiti anche dopo
la  diffusione  della  circolare n. 7 del 6 febbraio 2001 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2001) del Dipartimento
della  ragioneria  generale  dello  Stato  e della circolare n. 8 del
26 gennaio  2001  dell'Agenzia  delle  entrate  del  Ministero  delle
finanze.
  Per   superare   dette   ulteriori  perplessita'  appare  opportuno
integrare  i  chiarimenti precedentemente forniti per cui, sentito il
Dipartimento  della ragioneria generale dello Stato, si forniscono le
seguenti precisazioni.
  In  primo  luogo  si sottolinea che gli enti pubblici in indirizzo,
qualora    siano    tenuti   a   versare   delle   ritenute,   devono
obbligatoriamente  effettuare  tale  versamento  presso le sezioni di
tesoreria  provinciale  dello  Stato e non possono piu' procedere con
modalita' diverse (versamenti unificati con mod. F24).
  In  tutti  i  casi  in  cui  le disposizioni di legge consentono la
compensazione,  gli  stessi  enti possono continuare ad utilizzare il
mod.  F24,  ma  esclusivamente  per effettuare la compensazione tra i
crediti vantati e le ritenute da versare. L'utilizzo del mod. F24 e',
dunque,  limitato  ai  soli importi da compensare. Se a seguito della
compensazione  restano  ancora ritenute da versare, queste, come gia'
precisato, vanno versate in Tesoreria.
  Resta fermo che il termine ultimo per la presentazione del mod. F24
ai  fini  della  compensazione  e' il giorno 16 del mese (art. 18 del
decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241), mentre i versamenti in
Tesoreria  devono essere effettuati entro il giorno 15 del mese (art.
8  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602).
  Con  riferimento poi al versamento delle ritenute IRPEF si conferma
che  quelle  operate  sui  redditi  di  lavoro  dipendente  e redditi
assimilati  trovano  imputazione  al  capo  VI, capitolo 1023, art. 3
dell'entrata statale.
  Le ulteriori ritenute fiscali, diverse da quelle sopra evidenziate,
operate  dagli  enti  pubblici in indirizzo devono essere imputate ai
capi,  capitoli  e  articoli  dell'entrata  statale corrispondenti ai
codici tributo precedentemente utilizzati.
  Per  agevolare  l'individuazione  dei  capi,  capitoli  e  articoli
interessati  si allega un prospetto nel quale sono indicati, per ogni
singolo  codice  tributo gia' utilizzato dall'ente, il corrispondente
capo,  capitolo  e  articolo  dell'entrata  statale  da  riportare in
occasione del versamento delle ritenute.
  In considerazione di quanto sopra gli enti avranno cura, in sede di
versamento,   di  specificare  per  ciascuna  tipologia  di  ritenuta
l'imputazione  in  bilancio  secondo  le  indicazioni  riportate  nel
predetto prospetto.
  Nella  distinta  di  versamento  (mod.  124T)  - da presentare alla
competente  sezione di tesoreria provinciale e da non assoggettare al
visto   della  Ragioneria  provinciale  dello  Stato  -  va  indicata
l'imputazione  al capo, capitolo e articolo di bilancio. Vanno quindi
raggruppate  le  somme  che,  seppure riferite a piu' codici tributo,
riguardano  un'unica  imputazione.  Puo'  essere  compilata  un'unica
distinta  (mod.  124T)  per i versamenti relativi alle ritenute IRPEF
riportando  sulla  stessa, per ciascuna quietanza da emettere, sino a
sette imputazioni per capitolo e articolo.
  Si  fa  presente che gli enti dovranno, in sede di compilazione del
mod.  770,  indicare i versamenti effettuati distintamente per codice
tributo.
  Si  conferma che nella distinta di versamento va indicato il codice
fiscale dell'ente versante.
  Si  precisa  che nella causale della quietanza va riportata la data
di  consegna  della  relativa  documentazione  da  parte  degli  enti
pubblici in indirizzo ai seguenti uffici:
    a) alle  sezioni  di  tesoreria provinciale dello Stato se l'ente
versante e' titolare di contabilita' speciale;
    b) al  Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA,
ufficio  XII, se l'ente versante e' titolare di conto corrente aperto
presso la Tesoreria centrale.
  Per quanto riguarda la regione Sicilia - considerato il particolare
ordinamento  statutario  -  si  fa  presente che gli enti pubblici in
indirizzo  ubicati  nel territorio della suddetta regione e che nello
stesso  territorio effettuano i versamenti delle ritenute, provvedono
al versamento delle ritenute sopra elencate presso la tesoreria della
regione  siciliana,  gestione  Banco  di  Sicilia,  per  la  parte di
spettanza  regionale.  Per  le  quote di gettito riservato allo Stato
trovano  invece  applicazione  le modalita' previste dalla richiamata
circolare n. 7 del 6 febbraio 2001 nonche' dalla presente circolare.
  Si  fa  infine  presente  che  sono considerati validi i versamenti
delle ritenute sinora effettuati attraverso il mod. F24.

    Roma, 5 marzo 2001

       Il direttore della direzione centrale gestione tributi
                               Romano