IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
  1.  Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti
di  ricavi  o  compensi  di  cui  all'art.  14,  comma 1, della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  relativi  alle  attivita'  comprese nei
ventinove  studi  di  settore  approvati con decreti ministeriali del
20 marzo  2001.  I predetti limiti, determinati sulla base della nota
tecnica  e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al
fine di verificare l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita'
marginali.
  2.  I  contribuenti  che  svolgono  piu'  attivita',  per  le quali
risultano  applicabili  gli  studi di settore, sono ammessi al regime
fiscale  delle  attivita'  marginali  a  condizione  che  l'ammontare
complessivo dei ricavi o compensi sia non superiore a lire 50 milioni
e  che  le  singole  attivita'  diano  luogo  a  ricavi o compensi di
ammontare non superiore ai limiti di cui al punto 1.
                            Motivazioni:
  Il  presente  atto, previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge
23 dicembre  2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime
fiscale  delle  attivita'  marginali,  stabilisce,  per  le attivita'
comprese nei ventinove nuovi studi di settore recentemente approvati,
il  limite dei ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del
regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.
                Si riportano i riferimenti normativi
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate;
    decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1).
  b) Disciplina  degli  studi di settore e del regime delle attivita'
marginali;
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
    decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
    decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive esercitate nel territorio delle regioni;
    decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427 (art. 62-bis):
istituzione degli studi di settore;
    legge  8 maggio  1998,  n.  146  (art.  10): individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
    legge   23 dicembre   2000,   n.   388  (art.  14):  disposizioni
riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
    decreti  ministeriali  20 marzo 2001: approvazione degli studi di
settore   relativi   ad   attivita'   economiche  nel  settore  delle
manifatture, del commercio, dei servizi e ad attivita' professionali;
    atto  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate 8 febbraio 2001:
approvazione  dei  limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile
avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali, relativi alle
attivita'  comprese  negli  ottantasei studi di settore approvati con
decreti  ministeriali  30 marzo  1999,  3 febbraio 2000 e 25 febbraio
2000;
    atto  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 28 febbraio 2001:
approvazione  dei  limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile
avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali, relativi alle
attivita'  comprese  nei  quattordici  studi di settore approvati con
decreti ministeriali 16 febbraio 2001.
  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 marzo 2001
                                                 Il direttore: Romano