IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento alimenti nutrizione e sanita'
                  pubblica veterinaria - Ufficio VI

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto   27 luglio   1934,   n.   1265,  e  successive  modifiche  o
integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
  Vista  la  legge  23 giugno  1970,  n.  503, modificata dalla legge
11 marzo 1974, n. 101;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
  Vista  la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990,
relativa a talune spese del settore veterinario;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio n. 91/666/CEE dell'11 dicembre
1991  che  stabilisce  le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e
indica   le  banche  di  antigene  comunitarie,  tra  cui  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle  direttive  n.  81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n. 87/20/CEE e n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1 marzo 1992,
concernente   il   regolamento   di  attuazione  della  direttiva  n.
85/511/CEE  che  stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica,
tenuto  conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/423/CEE
del 26 giugno 1990;
  Vista   la  decisione  della  Commissione  del  2 luglio  1992,  n.
92/380/CEE   che   modifica  l'elenco  degli  istituti  e  laboratori
autorizzati  a  manipolare  il virus dell'afta epizootica di cui alla
direttiva n. 85/511/CEE;
  Visto  il  decreto  7 luglio  1992,  per  la produzione, acquisto e
distribuzione  di  antigene  e vaccino per la profilassi immunizzante
obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico
delle  disposizioni  in  materia  di  appalti pubblici e forniture in
attuazione   delle   direttive  n.  77/62/CEE,  n.  80/767/CEE  e  n.
88/295/CEE;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche,  recante  norme  sul  riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  1993, n. 66, attuativo
della  direttiva  90/&///CEE e n. 92/18/CEE, in materia di medicinali
veterinari  e  disposizioni  complementari per i medicinali ad azione
immunologica;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al
riordino   degli   Istituti   zooprofilattici  sperimentali  a  norma
dell'art.  1,  comma  1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363,  concernente  il  regolamento  di  attuazione della direttiva n.
91/685/CEE,  recante  modifica  della  direttiva  n.  80/217/CEE  che
stabilisce   misure  comunitarie  di  lotta  contro  la  peste  suina
classica;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  del  28 luglio  1999,  n.
99/584/CE,  relativa  ad  un aiuto finanziario della Comunita' per la
costituzione  in  Francia,  in  Italia e nel Regno Unito di scorte di
antigene  destinate  alla  fabbricazione  di  vaccini  contro  l'afta
epizootica;
  Considerato  che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei
prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario,
sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita';
  Considerato  che  al  fine  di  assicurare un uniforme e tempestivo
approvvigionamento  delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni,
occorre  stabilire  le  quantita'  di vaccini e antigeni che dovranno
essere   prodotte   dagli   Istituti   zooprofilattici   sperimentali
incaricati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanita'
costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di
vaccino.
  L'onere  derivante  dall'acquisto  delle  scorte  di  vaccini  e di
antigeni  grava  sul  capitolo  2558 del bilancio del Ministero della
sanita' per l'anno 2000.