IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria - Ufficio VI Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7; Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990, relativa a talune spese del settore veterinario; Vista la decisione del Consiglio n. 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990; Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992, n. 92/380/CEE che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica di cui alla direttiva n. 85/511/CEE; Visto il decreto 7 luglio 1992, per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CEE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/&///CEE e n. 92/18/CEE, in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 91/685/CEE, recante modifica della direttiva n. 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; Vista la decisione della Commissione del 28 luglio 1999, n. 99/584/CE, relativa ad un aiuto finanziario della Comunita' per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica; Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita'; Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantita' di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli Istituti zooprofilattici sperimentali incaricati; Decreta: Art. 1. Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanita' costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino. L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita' per l'anno 2000.