IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, ed in particolare l'art. 62, comma 4, che prevede l'obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale da parte del datore di lavoro di impresa esterna per l'esercizio dell'attivita' presso terzi esercenti attivita' comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA); Sentita la Conferenza Stato-Regioni; Udito il parere del Consiglio di Stato emesso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2001; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) datore di lavoro di imprea esterna: soggetto che mediante lavoratori di categoria A, di cui all'art. 4, comma 2, lettera o), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, effettua prestazioni in una o piu' zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi. Non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attivita' sia la sola a determinare la costituzione di una o piu' zone controllate presso le installazioni di terzi; b) lavoratore autonomo: lavoratore autonomo che svolge presso terzi attivita' che comportino la classificazione come lavoratore di categoria A; c) zone controllate esercite da terzi: zone controllate, di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, presso impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi, in cui le imprese esterne e i lavoratori autonomi effettuano le loro prestazioni.