IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal
decreto  legislativo 26 maggio 2000, n. 241, ed in particolare l'art.
62,  comma  4,  che  prevede  l'obbligo di notifica o di richiesta di
autorizzazione  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale da
parte  del  datore  di  lavoro  di  impresa  esterna  per l'esercizio
dell'attivita' presso terzi esercenti attivita' comportanti l'impiego
di radiazioni ionizzanti;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);
  Sentita la Conferenza Stato-Regioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  emesso  dalla Sezione
consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 gennaio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Per  l'applicazione  del  presente  decreto valgono le seguenti
definizioni:
    a) datore  di  lavoro  di  imprea  esterna: soggetto che mediante
lavoratori  di  categoria  A, di cui all'art. 4, comma 2, lettera o),
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230,  come modificato
dall'art.  4  del decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, effettua
prestazioni in una o piu' zone controllate di impianti, stabilimenti,
laboratori,  installazioni in genere, gestiti da terzi. Non rientrano
nella  presente definizione i soggetti la cui attivita' sia la sola a
determinare  la costituzione di una o piu' zone controllate presso le
installazioni di terzi;
    b) lavoratore  autonomo:  lavoratore  autonomo  che svolge presso
terzi  attivita' che comportino la classificazione come lavoratore di
categoria A;
    c) zone  controllate  esercite da terzi: zone controllate, di cui
all'art.  4,  comma  4,  lettera c), del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  230,  come  modificato dall'art. 4 del decreto legislativo
26 maggio  2000,  n.  241, presso impianti, stabilimenti, laboratori,
installazioni  in genere, gestiti da terzi, in cui le imprese esterne
e i lavoratori autonomi effettuano le loro prestazioni.