IL DIRETTORE GENERALE del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali Visto il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra; Visti, in particolare gli obiettivi fissati nel Libro bianco per la tecnologia solare termica per la quale si stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2010 a una superficie installata di circa 3 milioni di mq; Vista la delibera del CIPE del 18 novembre 1998 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra" ed i successivi aggiornamenti dei programmi nazionali per l'attuazione del protocollo di Kyoto; Ritenuto opportuno avviare azioni dirette alla diffusione della tecnologia solare termica per calore a bassa temperatura, all'instaurazione di un mercato certo e duraturo, al conseguimento della competitivita' dell'industria italiana e, piu' in generale, alla disseminazione delle conoscenze sul territorio nazionale e alla creazione di un clima favorevole che stimoli gli investimenti di settore e l'imprenditorialita' locale; Ritenuto opportuno definire le linee guida di un programma nazionale, mirato al conseguimento degli obiettivi sopra riportati; Visto l'art. 26 della legge n. 10/1991, comma 7 "Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica Visto l'allegato D del decreto legislativo n. 412/1993 che individua le priorita' di intervento per il settore del solare termico nell'edilizia pubblica o ad uso pubblico, in particolare produzione di acqua calda sanitaria per edifici ad uso continuativo, impianti sportivi e riscaldamento dell'acqua delle piscine; Visto il decreto di finanziamento del Servizio Iar del Ministero dell'ambiente relativo al progetto "Comune solarizzato" del 4 dicembre 2000, prot. 75/2000/Siar che impegna 18 miliardi sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4.; Decreta: Art. 1. Programma e soggetti ammessi al finanziamento E' varato un programma per l'incentivazione di sistemi solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura. Il programma e' rivolto a: 1) i comuni che intendano installare impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura su strutture edilizie sulle quali esercitano un diritto reale di proprieta' e che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, devono prevedere, all'interno del piano regolatore generale, uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia; 2) le aziende distributrici del gas di proprieta' comunale che, in relazione all'art. 16, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, devono raggiungere obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Ai fini dell'individuazione dei progetti che verranno finanziati verra' emesso apposito bando.