IL DIRETTORE GENERALE
                del servizio inquinamento atmosferico
                        e rischi industriali

  Visto  il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili,  approvato  dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale
si  individuano,  per  ciascuna  fonte rinnovabile, gli obiettivi che
devono  essere  conseguiti  per ottenere le riduzioni di emissioni di
gas serra;
  Visti, in particolare gli obiettivi fissati nel Libro bianco per la
tecnologia  solare  termica  per la quale si stima uno sviluppo annuo
simile   a   quello   registrato   negli   ultimi  anni  sul  mercato
internazionale,  tale  da  consentire  di  giungere  al  2010  a  una
superficie installata di circa 3 milioni di mq;
  Vista la delibera del CIPE del 18 novembre 1998 "Linee guida per le
politiche  e  misure  nazionali  di  riduzione delle emissioni di gas
serra"  ed  i  successivi  aggiornamenti  dei programmi nazionali per
l'attuazione del protocollo di Kyoto;
  Ritenuto  opportuno  avviare  azioni  dirette alla diffusione della
tecnologia   solare   termica   per   calore   a  bassa  temperatura,
all'instaurazione  di  un  mercato certo e duraturo, al conseguimento
della  competitivita'  dell'industria  italiana  e, piu' in generale,
alla  disseminazione delle conoscenze sul territorio nazionale e alla
creazione  di  un  clima  favorevole  che stimoli gli investimenti di
settore e l'imprenditorialita' locale;
  Ritenuto   opportuno  definire  le  linee  guida  di  un  programma
nazionale, mirato al conseguimento degli obiettivi sopra riportati;
  Visto  l'art.  26 della legge n. 10/1991, comma 7 "Negli edifici di
proprieta'  pubblica  o  adibiti  ad uso pubblico e' fatto obbligo di
soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso
a  fonti  rinnovabili  di  energia  o assimilate salvo impedimenti di
natura tecnica od economica
  Visto   l'allegato  D  del  decreto  legislativo  n.  412/1993  che
individua  le  priorita'  di  intervento  per  il  settore del solare
termico  nell'edilizia  pubblica  o  ad  uso pubblico, in particolare
produzione  di acqua calda sanitaria per edifici ad uso continuativo,
impianti sportivi e riscaldamento dell'acqua delle piscine;
  Visto  il  decreto  di finanziamento del Servizio Iar del Ministero
dell'ambiente   relativo   al   progetto   "Comune  solarizzato"  del
4 dicembre  2000,  prot.  75/2000/Siar  che  impegna  18 miliardi sul
capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Programma e soggetti ammessi al finanziamento

  E'  varato  un  programma  per  l'incentivazione  di sistemi solari
termici per la produzione di calore a bassa temperatura. Il programma
e' rivolto a:
    1)  i comuni che intendano installare impianti solari termici per
la  produzione  di  calore  a bassa temperatura su strutture edilizie
sulle quali esercitano un diritto reale di proprieta' e che, ai sensi
dell'art.  5,  comma  5,  della  legge  9 gennaio 1991, n. 10, devono
prevedere,  all'interno  del piano regolatore generale, uno specifico
piano  a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di
energia;
    2)  le  aziende distributrici del gas di proprieta' comunale che,
in  relazione all'art. 16, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, devono raggiungere obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
  Ai  fini  dell'individuazione  dei progetti che verranno finanziati
verra' emesso apposito bando.