Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  protetta  "Pancetta di
Calabria",  registrata  con  regolamento  della  Commissione  (CE) n.
134/98,  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  presentata
dall'Associazione  Regionale  Suinicoltori  (ARS) - Co-Z.A.C. S.r.l.,
con  sede  in  Piano  Lago  -  Figline Vegliaturo (Cosenza), mediante
talune variazioni ed integrazioni al testo di detto disciplinare.
    Considerato  che le modifiche proposte non riducono il legame con
l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui
quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non
compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
    Considerato  che  il  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  prevede la
facolta',  ai  sensi  dell'art.  9,  da  parte  degli Stati membri di
proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in
ambito Comunitario;
    Considerato  che  appare  opportuno  scindere in quattro distinti
disciplinari  l'unico  disciplinare  originariamente  presentato  per
quattro  prodotti  (soppressata,  capocollo,  salsiccia  e pancetta),
poiche'  con  il  citato  Reg.  (CE)  n. 134/98 sono state registrate
quattro distinte denominazioni;
Ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  della proposta di
modifiche  nel  testo  di  seguito  riportato  e  di dover pubblicare
altresi',  per  una  migliore conoscenza degli operatori interessati,
l'intero  testo  della  proposta di disciplinare di produzione, cosi'
come risulta dalla scissione del testo originario.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione   generale   delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali  nazionali  -  Ufficio  tutela  qualita' dei prodotti
agricoli  -  via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di
opportuna   valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche
agricole   e  forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta
proposta alla Commissione europea.
A) Proposta   di   modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  "Pancetta  di Calabria" - (Reg.
della Commissione CE n. 134/98).
    Nel   titolo,   anziche':   "Salumi   di  Calabria:  Soppressata,
capocollo, salsiccia e pancetta", leggi: "Pancetta di Calabria";
    All'art.  1,  nel  primo  comma  anziche':  "Salumi  di Calabria:
soppressata,  capocollo,  salsiccia  e pancetta", leggi: "Pancetta di
Calabria";
    All'art.  2,  nel primo comma anziche': "dei Salumi di Calabria",
leggi: "della Pancetta di Calabria";
    All'art. 3:
      a) Nel  primo  comma  anziche':  "I  prodotti  indicati  con la
denominazione "Salumi di Calabria", di cui all'art. 1, debbono essere
ottenuti", leggi: "La Pancetta di Calabria deve essere ottenuta";
      b) Nel  primo  comma  anziche':  "allevati in Calabria e le cui
fasi  di  preparazione",  leggi:  "nati  nel territorio delle regioni
Calabria,  Basilicata,  Sicilia,  Puglia  e  Campania  e allevati nel
territorio  della regione Calabria dall'eta' massima di quattro mesi.
Le fasi di macellazione";
      c) Nel  terzo  comma  anziche':  "quali  la  Large  White  e la
Landrace italiana e loro incroci.", leggi: "quali:
      calabrese;
      Large White e Landrace italiana cosi' come migliorate dal libro
genealogico italiano o figli di verri di quelle razze;
      Suini  figli  di verri della razza Duroc, cosi' come migliorate
dal libro genealogico italiano;
      Suini  figli  di verri di altre razze o di verri ibridi purche'
detti  verri - siano essi nati in Italia o all'estero - provengano da
schemi   di   selezione   o   incrocio   attuati  con  finalita'  non
incompatibili  con  quelle  del  libro  genealogico  italiano, per la
produzione del suino pesante.
    Per contro, sono espressamente esclusi:
      suini   portatori  di  caratteri  antitetici,  con  particolare
riferimento alla sensibilita' agli stress (PSS);
      animali  in  purezza  delle  razze  Landrace  Belga, Hampshire,
Pietrain e Spot.";
      d) Il  settimo comma: "Nei due mesi precedenti la macellazione,
l'alimentazione deve essere prevalentemente proteica" e' cancellato.
      e) Nell'ultimo comma anziche': "Nella preparazione dell'impasto
per  la soppressata e per la salsiccia, nonche' per la confezione del
capocollo  e  della  pancetta,",  leggi:  "Per  la  confezione  della
Pancetta di Calabria";
      f) Nell'ultimo  comma  anziche':  "pepe  rosso  previsti  dalle
vigenti  disposizioni  di  legge",  leggi: "pepe rosso piccante, pepe
rosso dolce, crema di peperoni, aceto di vino. Possono inoltre essere
impiegati:  caseinato,  acido  ascorbico  e/o sale sodico, lattato di
sodio,  nitrato  di  sodio  e/o  di potassio, nitrito di sodio e/o di
potassio. Il loro utilizzo e' limitato a quanto consentito e fintanto
che sia previsto dalle vigenti disposizioni di legge";
    All'art. 4:
      a) il  titolo  del  quarto  paragrafo "Pancetta di Calabria" e'
cancellato.
      b) Il  primo  paragrafo,  il  secondo  paragrafo  ed  il  terzo
paragrafo  che  disciplinano,  rispettivamente,  la  "Soppressata  di
Calabria",  la  "Salsiccia  di Calabria" e il "Capocollo di Calabria"
sono cancellati.
    All'art.  5,  anziche':  "La  stagionatura dei salumi deve essere
fatta  allo  stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano,
secondo le seguenti indicazioni:
      g) per la soppressata, quarantacinque giorni;
      h) per la salsiccia, trenta giorni;
      i) per il capocollo, cento giorni;
      j) per la pancetta, trenta giorni.",
leggi:  "La stagionatura della Pancetta di Calabria deve essere fatta
allo  stato  naturale  in  apposito ambiente, igienicamente sano, per
trenta giorni".
    All'art.  6, il primo paragrafo, il secondo paragrafo ed il terzo
paragrafo  che  disciplinano,  rispettivamente,  la  "Soppressata  di
Calabria",  la  "Salsiccia  di Calabria" e il "Capocollo di Calabria"
sono cancellati.
    All'art. 7, anziche': "Fatte salve le competenze attribuite dalla
legge  al  medico veterinario ufficiale (USL) dello stabilimento - il
quale ai sensi del capitolo IV controllo della produzione del decreto
legislativo   30 dicembre  1992,  n.  537,  accerta  e  mediante  una
ispezione   adeguata  controlla  che  i  prodotti  a  base  di  carne
rispondano  ai  criteri  di  produzione  stabiliti dal produttore, in
particolare,  che la composizione corrisponda realmente alle diciture
dell'etichetta  essendogli  attribuita tale funzione specialmente nel
caso  in  cui  sia  usata  la  deno-minazione  commerciale  di cui al
capitolo   V,  punto  4  del  sopracitato  decreto  legislativo.  (La
denominazione  commerciale  seguita  dal  riferimento  alla  norma  o
legislazione nazionale che l'autorizza).
    Le  imprese  produttrici devono consentire, agli addetti preposti
ai  controlli  igienici,  sanitari  ed  amministrativi,  l'accesso ai
locali  ed agli impianti di lavorazione e tutte le ispezioni ritenute
necessarie,   in   conformita'   a  quanto  stabilito  dalla  vigente
legislazione.
    Le  imprese  produttrici  sono  tenute,  inoltre, a permettere le
verifiche  delle  carni  lavorate  o  da  lavorare,  controllo  della
produzione  ,  nonche' le verifiche dei registri dai quali risulti la
provenienza  delle carni, le modalita' e la durata delle lavorazioni,
della   conservazione   e   stagionatura   dei  prodotti  e  la  loro
corrispondenza ai requisiti di cui al presente disciplinare.
    La  vigilanza  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare  di  produzione  e'  svolta  dal Ministero delle risorse
agricole alimentari e forestali il quale puo' avvalersi ai fini della
vigilanza  sulla  produzione  e  sul commercio dei Salumi di Calabria
dell'Associazione  tra i produttori in conformita' a quanto stabilito
dal regolamento CEE di riferimento.",
leggi:  "Il  controllo  per  l'applicazione  delle  disposizioni  del
presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo privato
autorizzato,  conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del
Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.";
    All'art. 8:
      a) al  primo comma anziche': " Salumi di Calabria: Soppressata,
Capocollo,  Salsiccia  e  Pancetta  (che  puo'  anche recare per ogni
singola  tipologia  le  seguenti  diciture: Soppressata di Calabria ;
Capocollo  di Calabria ; Salsiccia di Calabria ; Pancetta di Calabria
)", leggi: "Pancetta di Calabria";
      b) al  primo  comma  dopo  le  parole:  "cartellino allegato al
prodotto,"  e' aggiunta la frase: "o indicazione sulla confezione del
prodotto porzionato".
      c) dopo  il  terzo  comma  e' aggiunto il seguente comma: "Tali
indicazioni   sono   abbinate   inscindibilmente   al  marchio  della
denominazione  della  Pancetta  di Calabria che deve essere applicato
nella  relativa  etichetta  seguendo  le  indicazioni  descritte  nel
Manuale di presentazione allegato."
      d) al  quarto  comma  anziche':  "dei  salumi",  leggi:  "della
Pancetta di Calabria";
      e) al   comma  5,  risultante  dopo  l'integrazione  del  punto
precedente,  dopo  le  parole:  "retrostante  del  cartellino",  sono
aggiunte le parole: "o sulla confezione del prodotto porzionato";
      f) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "La Pancetta di
Calabria  puo'  essere  immessa  al consumo sfusa ovvero confezionata
sottovuoto  o in atmosfera modificata, intera, in tranci o affettata.
Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono
avvenire  esclusivamente  nella  zona di produzione indicata all'art.
2.".
B) Proposta  di  disciplinare  di  produzione  della denominazione di
origine protetta "pancetta di calabria".
                               Art. 1.
                           (Denominazione)
  La  Denominazione  di  origine  protetta: "Pancetta di Calabria" e'
riservata  ai  prodotti  di  salumeria aventi i requisiti fissati nel
presente disciplinare di produzione.