Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  protetta "Capocollo di
Calabria",  registrata  con  regolamento  della  commissione  (CE) n.
134/98,  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  presentata
dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) - Co-Z.A.C. S.r.l. con
sede  in  Piano  Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza), mediante talune
variazioni ed integrazioni al testo di detto disciplinare.
    Considerato  che le modifiche proposte non riducono il legame con
l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui
quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non
compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
    Considerato  che  il  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  prevede la
facolta',  ai  sensi  dell'art.  9,  da  parte  degli Stati membri di
proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in
ambito comunitario;
    Considerato  che  appare  opportuno  scindere in quattro distinti
disciplinari  l'unico  disciplinare  originariamente  presentato  per
quattro  prodotti  (soppressata,  capocollo,  salsiccia  e pancetta),
poiche'   con  il  citato  regolamento  (CE)  n.  134/98  sono  state
registrate n. 4 distinte denominazioni;
Ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  della proposta di
modifiche  nel  testo  di  seguito  riportato  e  di dover pubblicare
altresi',  per  una  migliore conoscenza degli operatori interessati,
l'intero  testo  della  proposta di disciplinare di produzione, cosi'
come risulta dalla scissione del testo originario.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione   generale   delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali  nazionali  -  Ufficio  tutela  qualita' dei prodotti
agricoli  - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di
opportuna   valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche
agricole   e  forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta
proposta alla commissione europea.
A)   Proposta  di  modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  "Capocollo di Calabria" - (Reg.
della commissione CE n. 134/98).
    Nel  titolo  del  disciplinare  anziche':  "Salumi  di  Calabria:
soppressata,  capocollo,  salsiccia  e pancetta" leggi: "Capocollo di
Calabria"
    All'art.  1,  nel  primo  comma  anziche'  "Salumi  di  Calabria:
soppressata,  capocollo,  salsiccia  e pancetta" leggi: "Capocollo di
Calabria".
    All'art.  2,  nel  primo comma anziche': "dei salumi di Calabria"
leggi "del Capocollo di Calabria".
    All'art. 3:
      a) Nel  primo  comma  anziche':  "I  prodotti  indicati  con la
denominazione "Salumi di Calabria", di cui all'art. 1, debbono essere
ottenuti" leggi: "il Capocollo di Calabria deve essere ottenuto";
      b) Nel  primo  comma  anziche':  "allevati in Calabria e le cui
fasi  di  preparazione";  leggi:  "nati  nel territorio delle regioni
Calabria,  Basilicata,  Sicilia,  Puglia  e  Campania  e allevati nel
territorio  della regione Calabria dall'eta' massima di quattro mesi.
Le fasi di macellazione";
      c) Nel  terzo  comma  anziche':  "quali  la  Large  White  e la
Landrace italiana e loro incroci" leggi: "quali:
        Calabrese;
        Large  White  e  Landrace  italiana cosi' come migliorate dal
libro genealogico italiano o figli di verri di quelle razze;
        suini figli di verri della razza Duroc, cosi' come migliorate
dal libro genealogico italiano;
        suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purche'
detti  verri,  siano  essi nati in Italia o all'estero, provengano da
schemi   di   selezione   o   incrocio   attuati  con  finalita'  non
incompatibili  con  quelle  del  libro  genealogico  italiano, per la
produzione del suino pesante.
    Per contro, sono espressamente esclusi:
      suini   portatori  di  caratteri  antitetici,  con  particolare
riferimento alla sensibilita' agli stress (PSS);
      animali  in  purezza  delle  razze  Landrace  Belga, Hampshire,
Pietrain e Spot.";
      d) Il  settimo comma: "nei due mesi precedenti la macellazione,
l'alimentazione deve essere prevalentemente proteica" e' cancellato.
      e) All'ultimo  comma anziche': "Nella preparazione dell'impasto
per  la soppressata e per la salsiccia, nonche' per la confezione del
capocollo e della pancetta,": leggi: "per la confezione del Capocollo
di Calabria"
      f)  All'ultimo  comma  anziche':  "pepe  rosso  previsti  dalle
vigenti  disposizioni  di  legge":  leggi: "pepe rosso piccante, pepe
rosso  dolce,  aceto  di  vino.  Possono  inoltre  essere  impiegati:
caseinato, acido ascorbico e/o sale sodico, lattato di sodio, nitrato
di  sodio  e/o di potassio, nitrito di sodio e/o di potassio. Il loro
utilizzo  e' limitato a quanto consentito e fintanto che sia previsto
dalle vigenti disposizioni di legge".
    All'art. 4:
      a) Il  titolo  del  terzo  paragrafo "Capocollo di Calabria" e'
cancellato;
      b) Il  primo  paragrafo,  il  secondo  paragrafo  ed  il quarto
paragrafo  che  disciplinano,  rispettivamente,  la  "Soppressata  di
Calabria",  la  "Salsiccia  di  Calabria" e la "Pancetta di Calabria"
sono cancellati.
    All'art.  5,  anziche':  "La  stagionatura dei salumi deve essere
fatta  allo  stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano,
secondo le seguenti indicazioni:
      a) per la soppressata, quarantacinque giorni;
      b) per la salsiccia, trenta giorni;
      c) per il capocollo, cento giorni;
      d) per la pancetta, trenta giorni.",
leggi:  "La  stagionatura del Capocollo di Calabria deve essere fatta
allo  stato  naturale  in  apposito ambiente, igienicamente sano, per
cento giorni.".
    All'art. 6: il primo paragrafo, il secondo paragrafo ed il quarto
paragrafo  che  disciplinano,  rispettivamente,  la  "Soppressata  di
Calabria",  la  "Salsiccia  di  Calabria" e la "Pancetta di Calabria"
sono cancellati.
    All'art. 7 (Controlli).
      anziche':  "Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al
medico  veterinario  ufficiale  (USL) dello stabilimento, il quale ai
sensi  del  capitolo  IV  "controllo  della  produzione"  del decreto
legislativo   30 dicembre  1992,  n.  537,  accerta  e  mediante  una
ispezione   adeguata  controlla  che  i  prodotti  a  base  di  carne
rispondano  ai  criteri  di  produzione  stabiliti dal produttore, in
particolare,  che la composizione corrisponda realmente alle diciture
dell'etichetta  essendoli  attribuita  tale funzione specialmente nel
caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo
V,  punto  4  del  sopracitato decreto legislativo. (La denominazione
commerciale   seguita  dal  riferimento  alla  norma  o  legislazione
nazionale che l'autorizza).
    Le  imprese  produttrici devono consentire, agli addetti preposti
ai  controlli  igienici,  sanitari  ed  amministrativi,  l'accesso ai
locali  ed agli impianti di lavorazione e tutte le ispezioni ritenute
necessarie,   in   conformita'   a  quanto  stabilito  dalla  vigente
legislazione.
    Le  imprese  produttrici  sono  tenute,  inoltre, a permettere le
verifiche  delle  carni  lavorate  o  da  lavorare,  "controllo della
produzione",  nonche'  le verifiche dei registri dai quali risulti la
provenienza  delle carni, le modalita' e la durata delle lavorazioni,
della   conservazione   e   stagionatura   dei  prodotti  e  la  loro
corrispondenza ai requisiti di cui al presente disciplinare.
    La  vigilanza  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare  di  produzione  e'  svolta  dal Ministero delle risorse
agricole alimentari e forestali il quale puo' avvalersi ai fini della
vigilanza  sulla  produzione  e  sul commercio dei salumi di Calabria
dell'associazione  tra i produttori in conformita' a quanto stabilito
dal regolamento CEE di riferimento.",
leggi:  "Il  controllo  per  l`applicazione  delle  disposizioni  del
presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo privato
autorizzato,  conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del
regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.".
    All'art. 8:
      a) Al  primo  comma anziche': "Salumi di Calabria: soppressata,
capocollo,  salsiccia  e  pancetta"  (che  puo' anche recare per ogni
singola  tipologia  le  seguenti diciture: "soppressata di Calabria";
"Capocollo  di  Calabria";  "Salsiccia  di  Calabria";  "Pancetta  di
Calabria")", leggi: "Capocollo di Calabria";
      b) al  primo  comma  dopo  le  parole:  "cartellino allegato al
prodotto",  e' aggiunta la frase: "o indicazione sulla confezione del
prodotto porzionato";
      c) dopo  il  terzo  comma  e' aggiunto il seguente comma: "tali
indicazioni   sono   abbinate   inscindibilmente   al  marchio  della
denominazione  del  Capocollo  di  Calabria che deve essere applicato
nella  relativa  etichetta  seguendo  le  indicazioni  descritte  nel
Manuale di presentazione allegato.";
      d) al quarto comma anziche': "dei salumi" leggi: "del Capocollo
di Calabria";
      e) al   comma  5,  risultante  dopo  l'integrazione  del  punto
precedente,   dopo  le  parole:  "retrostante  del  cartellino"  sono
aggiunte le parole: "o sulla confezione del prodotto porzionato";
      f) dopo  l'ultimo  comma e' aggiunto il seguente: "Il Capocollo
di  Calabria  puo'  essere immesso al consumo in pezzi singoli, cosi'
come  descritto  all'art.  6,  ovvero  confezionato  sottovuoto  o in
atmosfera modificata, intero, in tranci o affettato. Le operazioni di
confezionamento,   affettamento   e   porzionamento  devono  avvenire
esclusivamente nella zona di produzione indicata all`art. 2.".
B) Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
"Capocollo di Calabria".
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione di origine protetta: "Capocollo di Calabria" e'
riservata  ai  prodotti  di  salumeria aventi i requisiti fissati nel
presente disciplinare di produzione.