IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209;
  Visto  il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
  Vista  la decisione della Commissione europea n. 2000/418/CE del 29
giugno  2000  che  disciplina  l'impiego  di  materiale a rischio per
quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica
la decisione 94/474/CE;
  Visto  il  decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 268 del 16 novembre 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' 29 settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto
del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 31 del
7 febbraio 2001;
  Vista  la  legge  19  gennaio  2001,  n.  3,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  21 novembre 2000, n. 335, recante
misure  per  il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina;
  Vista   la   legge  12 marzo  2001,  n.  49,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1, recante
disposizioni  urgenti  per  la  distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali
ad  alto  rischio,  nonche'  per  l'ammasso pubblico temporaneo delle
proteine animali a basso rischio;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  2001/233/CE  del
14 marzo 2001 recante modifica della decisione 2000/418/CE per quanto
concerne le carni separate meccanicamente e le colonne vertebrali dei
bovini,  che dispone, in particolare, l'obbligo di asportazione della
colonna  vertebrale  dalle carni ottenute da bovini di eta' superiore
ai dodici mesi, considerata materiale specifico a rischio per Bse;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea approvata nel CVP
21 marzo 2001 che modifica la decisione 2000/418/CE con riguardo alle
importazioni da Paesi terzi;
  Considerato  che  le  citate  decisioni  della  Commissione europea
consentono  che  le  carcasse bovine di animali con eta' superiore ai
dodici   mesi   dalle  quali  non  sia  stata  asportata  la  colonna
vertebrale,  compresi  i  gangli  spinali, possano formare oggetto di
commercio tra gli Stati membri e di importazione da Paesi terzi senza
particolari modalita';
  Considerato   che   in   base  alla  normativa  comunitaria,  e  in
particolare  alla direttiva 89/662/CEE, non e' consentito procedere a
controlli veterinari sistematici sulle carni di origine comunitaria;
  Ritenuto   necessario   e  urgente  adeguare  le  misure  sanitarie
applicate  sul territorio nazionale nei confronti delle encefalopatie
spongiformi  trasmissibili  per  tenere  conto delle citate decisioni
della Commissione europea;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  8,  comma  1,  del decreto del Ministro della sanita'
29 settembre  2000,  come  modificato  dal decreto del Ministro della
sanita' 15 gennaio 2001, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a)  utilizzare  le  ossa  di  bovini,  ovini  e  caprini  per la
produzione di carni separate meccanicamente".
  2.  All'art.  9 del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre
2000,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro della sanita' 15
gennaio  2001,  la dichiarazione riportata al comma 1, lettera b), e'
sostituita dalla seguente:
    "Prodotto  di origine animale che non contiene ne' e' derivato da
materiale  specifico  rischio  ai  sensi  dell'allegato  I, numero 1,
lettera  a) della decisione 2000/418/CE della Commissione europea del
29 giugno  2000,  elaborato  dopo  il  31 marzo 2001 o carni separate
meccanicamente  dalle  ossa di bovini, ovini o caprini, prodotte dopo
il 31 marzo 2001. La macellazione degli animali dopo il 31 marzo 2001
non  ha  comportato  lo  stordimento  tramite  iniezione di gas nella
cavita' cranica o l'abbattimento istantaneo con lo stesso metodo, ne'
la  lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso
centrale per mezzo di stilo inserito nella cavita' cranica".
  3.  L'allegato I al decreto del Ministro della sanita' 29 settembre
2000,   come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  della  sanita'
15 gennaio   2001,   e'  sostituito  dall'allegato  I  alla  presente
ordinanza.
  4.  All'art.  1,  comma  1  del  decreto del Ministro della sanita'
15 gennaio 2001 e' depennata la lettera d).