IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80; Vista la decisione della Commissione europea n. 2000/418/CE del 29 giugno 2000 che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 268 del 16 novembre 2000; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2001; Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina; Vista la legge 12 marzo 2001, n. 49, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio; Vista la decisione della Commissione europea 2001/233/CE del 14 marzo 2001 recante modifica della decisione 2000/418/CE per quanto concerne le carni separate meccanicamente e le colonne vertebrali dei bovini, che dispone, in particolare, l'obbligo di asportazione della colonna vertebrale dalle carni ottenute da bovini di eta' superiore ai dodici mesi, considerata materiale specifico a rischio per Bse; Vista la decisione della Commissione europea approvata nel CVP 21 marzo 2001 che modifica la decisione 2000/418/CE con riguardo alle importazioni da Paesi terzi; Considerato che le citate decisioni della Commissione europea consentono che le carcasse bovine di animali con eta' superiore ai dodici mesi dalle quali non sia stata asportata la colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possano formare oggetto di commercio tra gli Stati membri e di importazione da Paesi terzi senza particolari modalita'; Considerato che in base alla normativa comunitaria, e in particolare alla direttiva 89/662/CEE, non e' consentito procedere a controlli veterinari sistematici sulle carni di origine comunitaria; Ritenuto necessario e urgente adeguare le misure sanitarie applicate sul territorio nazionale nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili per tenere conto delle citate decisioni della Commissione europea; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Ordina: Art. 1. 1. All'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) utilizzare le ossa di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente". 2. All'art. 9 del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, la dichiarazione riportata al comma 1, lettera b), e' sostituita dalla seguente: "Prodotto di origine animale che non contiene ne' e' derivato da materiale specifico rischio ai sensi dell'allegato I, numero 1, lettera a) della decisione 2000/418/CE della Commissione europea del 29 giugno 2000, elaborato dopo il 31 marzo 2001 o carni separate meccanicamente dalle ossa di bovini, ovini o caprini, prodotte dopo il 31 marzo 2001. La macellazione degli animali dopo il 31 marzo 2001 non ha comportato lo stordimento tramite iniezione di gas nella cavita' cranica o l'abbattimento istantaneo con lo stesso metodo, ne' la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di stilo inserito nella cavita' cranica". 3. L'allegato I al decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, e' sostituito dall'allegato I alla presente ordinanza. 4. All'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001 e' depennata la lettera d).