II  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  protetta "salsiccia di
Calabria"  registrata  con  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
134/1998,  ai  sensi  del  regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata
dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) - Co-Z.A.C. S.r.l. con
sede  in  Piano  Lago  -  Figline  Vegliaturo  (CS),  mediante talune
variazioni ed integrazioni al testo di detto disciplinare.
    Considerato  che le modifiche proposte non riducono il legame con
l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui
quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non
compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
    Considerato  che  il  regolamento  (CEE) n. 2081/1992, prevede la
facolta',  ai  sensi  dell'art.  9,  da  parte  degli Stati membri di
proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in
ambito comunitario;
    Considerato  che  appare  opportuno  scindere in quattro distinti
disciplinari  l'unico  disciplinare  originariamente  presentato  per
quattro  prodotti  (soppressata,  capocollo,  salsiccia  e pancetta),
poiche'  con  il  citato reg. (CE) n. 134/1998, sono state registrate
quattro distinte denominazioni;
Ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  della proposta di
modifiche  nel  testo  di  seguito  riportato  e  di dover pubblicare
altresi',  per  una  migliore conoscenza degli operatori interessati,
l'intero  testo  della  proposta di disciplinare di produzione, cosi'
come risulta dalla scissione del testo originario.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione   generale   delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali  nazionali  -  ufficio  tutela  qualita' dei prodotti
agricoli  - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di
opportuna   valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche
agricole   e  forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta
proposta alla commissione europea.
A)   Proposta  di  modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  "Salsiccia di Calabria" - (Reg.
della Commissione CE n. 134/1998).
    Nel  titolo  del  disciplinare  anziche':  "Salumi  di  Calabria:
soppressata,  capocollo,  salsiccia  e pancetta" leggi: "salsiccia di
Calabria".
    All'art.  1,  nel  primo  comma,  anziche':  "Salumi di Calabria:
soppressata,  capocollo,  salsiccia  e pancetta" leggi: "Salsiccia di
Calabria".
    All'art.  2,  nel primo comma anziche': "dei salumi di Calabria",
leggi: "della salsiccia di Calabria".
    All'art. 3:
      a) Nel  primo  comma  anziche':  "I  prodotti  indicati  con la
denominazione "Salumi di Calabria", di cui all'art. 1, debbono essere
ottenuti" leggi: "La salsiccia di Calabria deve essere ottenuta";
      b) Nel  primo  comma  anziche':  "allevati in Calabria e le cui
fasi  di  preparazione",  leggi:  "nati  nel territorio delle regioni
Calabria,  Basilicata,  Sicilia,  Puglia  e  Campania  e allevati nel
territorio  della regione Calabria dall'eta' massima di quattro mesi.
Le fasi di macellazione";
      c) Nel  terzo  comma  anziche':  "quali  la  Large  White  e la
Landrace italiana e loro incroci.", leggi: "quali:
        Calabrese;
        Large  White  e  Landrace  Italiana cosi' come migliorate dal
libro genealogico italiano o figli di verri di quelle razze;
        suini figli di verri della razza Duroc, cosi' come migliorate
dal libro genealogico italiano;
        suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purche'
detti  verri - siano essi nati in Italia o all'estero - provengano da
schemi   di   selezione   o   incrocio   attuati  con  finalita'  non
incompatibili  con  quelle  del  libro  genealogico  italiano, per la
produzione del suino pesante. Per contro, sono espressamente esclusi:
        suini  portatori  di  caratteri  antitetici  con  particolare
riferimento alla sensibilita' agli stress (PSS);
        animali  in  purezza  delle  razze Landrace Belga, Hampshire,
Pietrain e Spot";
      d) Il  settimo comma: "Nei due mesi precedenti la macellazione,
l'alimentazione deve essere prevalentemente proteica" e' cancellato;
      e) All'ultimo   comma   anziche':  "la  soppressata  e  per  la
salsiccia, nonche' per la confezione del capocollo e della pancetta,"
leggi: "la Salsiccia di Calabria";
      f) All'ultimo   comma  anziche':  "pepe  rosso  previsti  dalle
vigenti  disposizioni  di  legge"  leggi:  "pepe rosso piccante, pepe
rosso  dolce,  crema  di peperoni di vino, semi di finocchio. Possono
inoltre essere impiegati: caseinato, acido ascorbico e/o sale sodico,
lattato  di sodio, nitrato di sodio e/o di potassio, nitrito di sodio
e/o  di  potassio. Il loro utilizzo e' limitato a quanto consentito e
fintanto che sia previsto dalle vigenti disposizioni di legge".
    All'art. 4:
      a) il  titolo  del secondo paragrafo "Salsiccia di Calabria" e'
cancellato;
      b) il   primo  paragrafo,  il  terzo  paragrafo  ed  il  quarto
paragrafo  che  disciplinano,  rispettivamente,  la  "Soppressata  di
Calabria",  il  "Capocollo  di  Calabria" e la "Pancetta di Calabria"
sono cancellati.
    All'art.  5,  anziche':  "La  stagionatura dei salumi deve essere
fatta  allo  stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano,
secondo le seguenti indicazioni:
      a) per la soppressata, quarantacinque giorni;
      b) per la salsiccia, trenta giorni;
      c) per il capocollo, cento giorni;
      d) per la pancetta, trenta giorni.",
leggi: "La stagionatura della Salsiccia di Calabria deve essere fatta
allo  stato  naturale  in  apposito ambiente, igienicamente sano, per
trenta giorni".
    All'art.  6,  il primo paragrafo, il terzo paragrafo ed il quarto
paragrafo   che  diciplinano,  rispettivamente,  la  "Soppressata  di
Calabria",  il  "Capocollo  di  Calabria" e la "Pancetta di Calabria"
sono cancellati.
    All'art.  7  (Controlli),  anziche':  "Fatte  salve le competenze
attribuite  dalla  legge  al medico veterinario ufficiale (USL) dello
stabilimento  -  il  quale  ai sensi del capitolo IV "controllo della
produzione" del decreto legislativi 30 dicembre 1992, n. 537, accerta
e  mediante una ispezione adeguata controlla che i prodotti a base di
carne  rispondano  ai criteri di produzione stabiliti dal produttore,
in  particolare,  che  la  composizione  corrisponda  realmente  alle
diciture   dell'etichetta   essendogli   attribuita   tale   funzione
specialmente  nel  caso in cui sia usata la denominazione commerciale
di  cui  al  capitolo V, punto 4 del sopracitato decreto legislativo.
(La  denominazione  commerciale  seguita dal riferimento alla norma o
legislazione nazionale che l'autorizza).
    Le  imprese  produttrici devono consentire, agli addetti preposti
ai  controlli  igienici,  sanitari  ed  amministrativi,  l'accesso ai
locali  ed agli impianti di lavorazione e tutte le ispezioni ritenute
necessarie,   in   conformita'   a  quanto  stabilito  dalla  vigente
legislazione.
    Le  imprese  produttrici  sono  tenute,  inoltre, a permettere le
verifiche  delle  carni  lavorate  o  da  lavorare,  "controllo della
produzione",  nonche'  le verifiche dei registri dai quali risulti la
provenienza  delle carni, le modalita' e la durata delle lavorazioni,
della   conservazione   e   stagionatura   dei  prodotti  e  la  loro
corrispondenza ai requisiti di cui al presente disciplinare.
    La  vigilanza  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare  di  produzione  e'  svolta  dal Ministero delle risorse
agricole alimentari e forestali il quale puo' avvalersi ai fini della
vigilanza  sulla  produzione  e  sul commercio dei salumi di Calabria
dell'associazione  tra i produttori in conformita' a quanto stabilito
dal  regolamento  CEE  di  riferimento.",  leggi:  "il  controllo per
l'applicazione   delle  disposizioni  del  presente  disciplinare  di
produzione   e'   svolto   da   un   organismo  privato  autorizzato,
conformemente  a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n.
2081 del 14 luglio 1992.".
    All'art. 8:
      a) Nel primo comma, anziche': "Salumi di Calabria: soppressata,
capocollo,  salsiccia  e  pancetta"  (che  puo' anche recare per ogni
singola  tipologia  le  seguenti diciture: "Soppressata di Calabria";
"Capocollo  di  Calabria";  "Salsiccia  di  Calabria";  "Pancetta  di
Calabria")", leggi: "Salsiccia di Calabria";
      b) al  primo  comma  dopo  le  parole:  "cartellino allegato al
prodotto,", e' aggiunta la frase: "o indicazione sulla confezione del
prodotto porzionato";
      c) dopo  il  terzo  comma  e' aggiunto il seguente comma: "Tali
indicazioni   sono   abbinate   inscindibilmente   al  marchio  della
denominazione  della  salsiccia di Calabria che deve essere applicato
nella  relativa  etichetta  seguendo  le  indicazioni  descritte  nel
manuale di presentazione allegato.";
      d) nel  quarto  comma  anziche':  "dei  salumi",  leggi: "della
salsiccia di Calabria";
      e) al   comma  5,  risultante  dopo  l'integrazione  del  punto
precedente,  dopo  le  parole:  "retrostante  del  cartellino",  sono
aggiunte le parole: "o sulla confezione del prodotto porzionato";
      f) Al  comma  5,  risultante  dopo l'integrazione del punto b),
dopo  le parole: "i componenti organolettici.", e' aggiunta la frase:
"Nell'etichetta  possono essere indicate, alternativamente, le parole
"piccante", "dolce", o "bianca", se per la produzione della salsiccia
di  Calabria  vi  e'  stato,  rispettivamente, utilizzo di pepe rosso
piccante o crema di peperoni piccante, utilizzo di pepe rosso dolce o
crema  di peperoni dolce, non utilizzo sia di pepe rosso che di crema
di peperoni";
      g)  dopo  l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "La salsiccia
di  Calabria  puo' essere immessa al consumo nella sua caratteristica
forma,   cosi'   come   descritto  all'art.  6,  ovvero  confezionata
sottovuoto  o in atmosfera modificata, intera, in tranci o affettata.
Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono
avvenire   esclusivamente   nella   zona   di   produzione   indicata
all'art.2.".
B)  Proposta  di  disciplinare  di  produzione della denominazione di
origine protetta "Salsiccia di Calabria".
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione di origine protetta: "Salsiccia di Calabria" e'
riservata  ai  prodotti  di  salumeria aventi i requisiti fissati nel
presente disciplinare di produzione.