IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alla scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto l'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotta dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato "Regolamento"; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale n. 428 in data 20 novembre 2000, concernente le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi del corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001; Visto il decreto ministeriale n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le "caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima"; Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, concernente la costituzione dell'aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 2001 "regolamento sulle modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2000, n. 243, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Vista la C.M. n. 272 dell'11 dicembre 2000, sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001; Vista la circolare ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000, concernente i candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Vista l'ordinanza ministeriale 2 maggio 2000, n. 134, sul calendario scolastico per l'anno 2000-2001; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"; Ordina: Art. 1. Inizio della sessione di esame 1. La sessione degli esami di Stato canclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno 2000-2001 ha inizio il giorno 20 giugno 2001.