L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 22 marzo 2001;
  Premesso che:
    in  attuazione  della  deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita') 30 giugno 1999, n.
91/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188
del  12 agosto  1999  (di  seguito:  deliberazione  dell'Autorita' n.
91/99)  recante  definizione  delle  modalita' di riconoscimento e di
verifica  della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco
dei clienti idonei, hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica,
ed  il  conseguente inserimento nell'elenco dei clienti idonei, oltre
un migliaio di soggetti, corrispondenti a oltre 7000 siti di consumo,
all'interno  dei quali in circa 250 casi viene svolta anche attivita'
di autoproduzione;
    l'art.  4,  comma  5, della deliberazione n. 91/99, prevede che i
soggetti   riconosciuti   come   clienti  idonei  facciano  pervenire
all'Autorita',  entro  il 31 marzo diogni anno, ".. una dichiarazione
rilasciata  dai  gestori delle reti da cui risulti, per ciascun punto
di  connessione, il quantitativo di energia elettrica prelevata dalla
rete  o  immessa  nella  rete [..] nell'anno solare precedente" e nel
caso  in  cui  nel  sito di consumo si effettui anche un'attivita' di
produzione  di  energia  elettrica, entro la stessa data e' richiesto
anche  l'invio  di  una  ".. copia certificata conforme all'originale
della  dichiarazione  dell'Ufficio  tecnico  di  Finanza  riguardante
l'energia [..] autoprodotta";
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Visto   il   decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  ed  in
particolare  l'art. 2, comma 6, l'art. 4, comma 3, e l'art. 14, commi
1, 2, 3 e 8;
  Vista la deliberazione dell'Autorita' n. 91/99;
  Considerato  che l'adempimento previsto dall'art. 4, comma 5, della
deliberazione  dell'Autorita'  n.  91/99  comporta  annualmente per i
gestori  delle  reti  e  per  i  clienti  idonei  un  notevole  onere
amministrativo;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  modificare  le  modalita' vigenti di
verifica   annuale  della  qualifica  di  cliente  idoneo  acquisendo
direttamente  dai  gestori  delle  reti le necessarie informazioni in
ordine all'energia immessa e prelevata in rete dai siti di consumo in
relazione  ai  quali  sia stata ottenuta l'iscrizione nell'elenco dei
clienti idonei di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 91/99;
                              Delibera
di  modificare  la  deliberazione  dell'Autorita'  30 giugno 1999, n.
91/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999 mediante:
    a) sostituzione dell'art. 3, con un art. 3 formulato come segue:
                               Art. 3.
       Modalita' di verifica della qualifica di cliente idoneo
  1. "L'Autorita' verifica le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
del  precedente  art. 1 dai soggetti inseriti nell'elenco, procedendo
mediante  richieste  di informazioni e documenti, controlli tecnici e
ispezioni.
  2.  Entro  il  31 marzo  di  ogni  anno  i gestori delle reti a cui
risultino  connessi  uno  o  piu' siti di consumo di pertinenza di un
soggetto inserito nell'elenco con decorrenza anteriore al 31 dicembre
dell'anno  precedente,  trasmettono  all'Autorita',  tramite apposita
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, i dati relativi
ai  prelievi  e  alle  immissioni  di energia elettrica effettuati da
detti  siti  nell'anno  solare  precedente, articolati nelle seguenti
indicazioni:
    a) codici   identificativi,   come  risultanti  dall'elenco,  dei
clienti idonei che abbiano siti di consumo connessi alla rete gestita
dal dichiarante;
    b) codici  identificativi,  come risultanti dall'elenco, dei siti
di  consumo  connessi alla rete gestita dal dichiarante di pertinenza
dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
    c) quantita'  di  energia elettrica (in kWh) riconsegnata ad ogni
sito di consumo di cui alla precedente lettera b);
    d) quantita'  di  energia  elettrica (in kWh) ceduta alla rete da
ogni  sito  di  consumo  di cui alla precedente lettera b) che potra'
essere  diversa  da  zero  solo  qualora  sia presente un impianto di
autoproduzione all'interno del sito di consumo;
    e) numero  totale  di  siti di consumo connessi alla rete gestita
dal dichiarante nell'elenco;
    f) quantita'  totali  (in  kWh)  dell'energia  elettrica ceduta e
riconsegnata di cui alle precedenti lettere c) e d).
  3.  I  dati  di  cui  al precedente comma 2 vengono trasmessi anche
tramite invio all'indirizzo e-mail info-sdsautorita.energia.it
  4.  Qualora  in  esito  alle  verifiche di cui ai commi precedenti,
ovvero  all'esame delle comunicazioni di cui al successivo art. 4, il
soggetto  inserito  nell'elenco  risulti in difetto di anche uno solo
dei  requisiti  richiesti  dall'art.  14,  commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, lo stesso soggetto decade dalla
qualifica  di  cliente  idoneo  e  viene  cancellato  dall'elenco. La
perdita  della  qualifica di cliente idoneo e' comunicata al soggetto
interessato;
    b) nell'art. 4, comma 5:
      soppressione delle parole "e successivamente, entro il 31 marzo
di ogni anno";
      sostituzione  delle parole "punto di connessione" con le parole
"sito di consumo";
    c) inserimento,  nell'art.  4,  successivamente al comma 5, di un
comma 6 formulato come segue:
  "6.  Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti inseriti nell'elenco
con  decorrenza  anteriore  al  31 dicembre  dell'anno precedente che
abbiano  la disponibilita' di uno o piu' siti di consumo, all'interno
dei  quali svolgano attivita' di autoproduzione di energia elettrica,
trasmettono  all'Autorita'  una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante da cui risultano:
    a) il  codice  identificativo,  come  risultante dall'elenco, del
cliente idoneo dichiarante;
    b) il  codice  identificativo,  come  risultante dall'elenco, dei
siti di consumo con le caratteristiche di cui al presente comma;
    c) la  quantita'  totale  di  energia elettrica (in kWh) prodotta
all'interno dei siti di consumo di cui alla precedente lettera b) nel
corso dell'anno solare precedente;
    d) la  quantita'  totale di energia elettrica (in kWh) ceduta dai
siti  di  consumo  di  cui  alla  precedente lettera b) alla rete nel
precedente anno solare;
    e) la quantita' totale di energia elettrica (in kWh) riconsegnata
dalla  rete  ai siti di consumo di cui alla precedente lettera b) nel
precedente anno solare.".
  Di prevedere che per l'anno 2001 gli adempimenti di cui all'art. 3,
comma  2  e  art.  4,  comma  6,  della  deliberazione dell'Autorita'
30 giugno 1999 n. 91/1999 siano effettuati entro il 30 aprile 2001.
  La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla
data del 22 marzo 2001.
    Milano, 22 marzo 2001
                                                 Il presidente: Ranci