A seguito del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2001 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al Fondo nazionale pensione complementare per i dipendenti della scuola, nonche' della certificazione positiva della Corte dei conti in data 1o marzo 2001, il giorno 14 marzo 2001 alle ore 9,30, le parti sottoscrivono l'allegato Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola. Per l'Aran il presidente facente funzioni avv. Guido Fantoni e per i rappresentanti delle seguenti Confederazioni: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA. Per i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali: CISL scuola, UIL scuola, CONFSAL/SNALS, CIDA-ANP, GILDA/UNAMS. Le parti: Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti; In conformita' a quanto previsto dall'accordo quadro 29 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999 n. 201 e dal CCNL del comparto scuola 1998-2001 del 26 maggio 1999 pubblicato su s.o. Gazzetta Ufficiale 133 del 9 giugno 1999; Concordano di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori di cui al CCNL citato, di seguito denominato Fondo per brevita' di dizione. I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria. Art. 1. Costituzione 1. Il Fondo e' costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di seguito indicato per brevita' decreto, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il Fondo sara' disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.