A  seguito  del  parere  favorevole espresso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2001 sul testo dell'ipotesi
di  accordo  relativo al Fondo nazionale pensione complementare per i
dipendenti  della scuola, nonche' della certificazione positiva della
Corte  dei  conti in data 1o marzo 2001, il giorno 14 marzo 2001 alle
ore 9,30, le parti sottoscrivono l'allegato Accordo per l'istituzione
del  Fondo  nazionale  pensione  complementare per i lavoratori della
scuola.
    Per  l'Aran  il  presidente facente funzioni avv. Guido Fantoni e
per  i rappresentanti delle seguenti Confederazioni: CGIL, CISL, UIL,
CONFSAL, CIDA.
    Per  i  rappresentanti  delle  seguenti organizzazioni sindacali:
CISL scuola, UIL scuola, CONFSAL/SNALS, CIDA-ANP, GILDA/UNAMS.
    Le parti:
    Visto   il   decreto   legislativo   n.   124/1993  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  8 agosto  1995,  n. 335, di riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
20 dicembre 1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei
fondi pensione dei pubblici dipendenti;
    In  conformita'  a  quanto previsto dall'accordo quadro 29 luglio
1999  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999 n. 201 e dal
CCNL  del  comparto scuola 1998-2001 del 26 maggio 1999 pubblicato su
s.o. Gazzetta Ufficiale 133 del 9 giugno 1999;
                             Concordano
di  istituire  una  forma pensionistica complementare a contribuzione
definita  ed  a  capitalizzazione  individuale  da  attuare  mediante
costituzione   del  Fondo  nazionale  pensione  complementare  per  i
lavoratori  di  cui  al  CCNL citato, di seguito denominato Fondo per
brevita' di dizione.
  I  contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti
nello  statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto
disciplinato  dalla normativa vigente o da delibere della Commissione
di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.
                               Art. 1.
                            Costituzione
    1.  Il  Fondo  e' costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del
codice  civile  e  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di
seguito  indicato per brevita' decreto, e successive modificazioni ed
integrazioni.
    2.  Il  Fondo  sara' disciplinato dallo statuto e dal regolamento
elettorale.