Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
                   A tutti i Ministeri
                   A tutte le Amministrazioni Autonome
                   A tutti gli Uffici Centrali del Bilancio
                   presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome
                   All'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato
                   per il Po
                   Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

                   e, per conoscenza:

                   Alla Corte dei conti
                   All'Istituto Nazionale di Statistica
                   All'Autorita' per l'informatica nella Pubblica
                   Amministrazione

   Nel  2000,  il  risanamento  finanziario del nostro Paese e' stato
confortato  da  ulteriori  positivi risultati, sinteticamente esposti
nel  Programma  di  stabilita' aggiornato sulla base della manovra di
finanza   pubblica   approvata   dal  Parlamento:  l'ormai  imminente
sostituzione  della  lira  con l'euro quale moneta unica avente corso
legale   in  dodici  Stati  europei  avviene  in  una  situazione  di
stabilita'   del   sistema-Paese,   ponendo   le   premesse   per  il
raggiungimento dei successivi obiettivi.
   La  sostenuta  crescita dell'economia intorno al 2,9 per cento; il
rapporto indebitamento netto - prodotto interno lordo al livello piu'
basso  degli  ultimi trent'anni (1,5 per cento, al netto dei proventi
UMTS);  il  rapporto  debito - PIL ormai al 110,2 per cento; l'avanzo
corrente   del   conto   economico  delle  amministrazioni  pubbliche
pervenuto  significativamente all' 1,8 per cento; sono indicatori non
confutabili  di consolidamento strutturale della ritrovata stabilita'
della finanza pubblica.
   In   tale   contesto,   si   impone  la  conferma  dell'azione  di
contenimento e di razionalizzazione della spesa anche nel processo di
formazione  del  bilancio a legislazione vigente per il 2002 e per il
triennio  2002-2004, che dovra' essere improntato alla prospettiva di
ulteriore    stabilizzazione    dei   conti   pubblici,   confermando
l'impostazione   rigorosa   assunta  negli  ultimi  anni,  attraverso
l'attenta  riconsiderazione  degli  interventi,  in  vista  del nuovo
Documento di programmazione economico-finanziaria.

1.- Gli obiettivi della politica di bilancio.

   Il  bilancio  programmatico  dello Stato per il triennio 2001-2003
approvato  dal  Parlamento (allegato E alla legge 23.12.2000, n. 389)
indica i seguenti obiettivi per il triennio:
   un calo della pressione tributaria rispetto al 2000;
   una  ulteriore  flessione  di circa 2 punti dell'incidenza sul PIL
della spesa corrente al netto degli interessi;
   una  crescita  della  spesa  in  c/capitale intorno al 5 per cento
medio;
   una riduzione a circa i due terzi del saldo netto da finanziare.

2.- La formazione del bilancio a legislazione vigente.

   Dalle  indicazioni di carattere generale sopraindicate, discendono
alcune  implicazioni  per  le  singole categorie di spesa, che qui si
riassumono separatamente per le autorizzazioni di competenza e per le
autorizzazioni di cassa.
   2.1.-  Per  quanto  riguarda  le  autorizzazioni di competenza, le
singole  Amministrazioni  dovranno  procedere  a  un riesame puntuale
delle  effettive  esigenze dei singoli centri di responsabilita', con
particolare  riguardo alle spese per le quali non esistono specifiche
autorizzazioni  legislative. Le previsioni a legislazione vigente non
devono,  in ogni caso, includere ne' nuovi interventi ne' ampliamenti
dell'offerta di servizi, tenendo conto delle nuove norme sul bilancio
che  consentono  variazioni  compensative  nell'ambito della medesima
unita' previsionale di base.
   Per ciascun centro o oggetto di spesa dovra' essere individuata la
quota  riservata  al  soddisfacimento  di obbligazioni giuridicamente
gia'  perfezionate,  per delimitare l'area non vincolata, sulla quale
e'  attivabile  la procedura delle variazioni compensative secondo le
linee introdotte con la riforma; di tale esigenza, le Amministrazioni
sono state preavvertite con la circolare telegrafica n. 116760 del 24
febbraio 1998.
   Sulle  singole  categorie  di spese valgono le seguenti specifiche
indicazioni.
   2.1.1.-  La  previsione  delle  spese  di  personale dovra' essere
coerente  con  le  disposizioni vigenti che stabiliscono la riduzione
programmata  del  numero  dei  dipendenti.  Si ricorda che - ai sensi
delle disposizioni previste dagli articoli 39 e 40 della legge n. 449
del 1997, cosi' come modificati ed integrati, da ultimo dall'articolo
51   della   legge   n.  388  del  2000  -  per  il  complesso  delle
Amministrazioni  dello Stato, il numero dei dipendenti in servizio al
31  dicembre 2002 dovra' risultare inferiore di almeno il 4 per cento
rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997. Le
previsioni  a  legislazione  vigente  per  il  2002  dovranno  essere
compatibili  con  gli  obiettivi fissati dalla legge. In attesa delle
determinazioni che il Consiglio dei Ministri adottera' in ordine alla
definizione  del numero massimo di dipendenti da assumere e della sua
distribuzione,  anche per l'anno 2002 le Amministrazioni procederanno
alla  definizione delle proposte di previsione per spese di personale
senza  tener  conto  delle  nuove  assunzioni  a  qualsiasi titolo da
determinare.  Le  eventuali  maggiori spese associate a fabbisogni di
personale  connessi  con nuove assunzioni, debitamente autorizzate in
sede  di  programmazione,  saranno  attribuite  alle  Amministrazioni
interessate  nel corso dell'esercizio 2002, con la procedura prevista
dall'articolo  7  della  legge n. 468 del 1978, mediante utilizzo del
fondo  di  riserva  per  le  spese  obbligatorie  e  d'ordine, la cui
dotazione  sara'  adeguata  anche  attraverso  la  definizione  degli
ulteriori fabbisogni in sede di Documento di programmazione economico
finanziaria, con conseguente copertura nella legge finanziaria.
   Le  singole  Amministrazioni dovranno, comunque, fornire esplicita
indicazione  del numero dei dipendenti in servizio al 31.12.1997, del
relativo  andamento  nel  corso  del  1998,  del 1999 e del 2000 (con
l'indicazione  del  numero  delle cessazioni e dei nuovi ingressi per
ciascun  anno), nonche' delle previsioni per gli anni 2001 e 2002 con
le   cessazioni,  i  presumibili  nuovi  ingressi  e  il  numero  dei
dipendenti  in  servizio  alla  fine  del  2002.  Per le retribuzioni
unitarie,  la  previsione  dovra'  essere  formulata  proiettando  le
retribuzioni previste dai contratti vigenti.
   2.1.2.  -  Per  le  spese  correnti  diverse  dagli  oneri  per il
personale   e  dalle  spese  legislativamente  predeterminate,  vanno
osservate le seguenti indicazioni:
   a)   per   le   spese   per  trasferimenti,  occorre  innanzitutto
distinguere quelle previste da disposizioni legislative da quelle che
ne  sono  prive. Per le prime, l'iscrizione in bilancio e' consentita
soltanto  se  disposta  da  leggi  organiche  o  particolari  che  si
riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento. Per le
seconde  (trasferimenti  non determinati da specifiche autorizzazioni
legislative),  gli  stanziamenti gia' iscritti nel bilancio 2001 sono
da  sottoporre  ad  attenta  e rigorosa analisi finalizzata alla loro
eliminazione,  in particolare per quanto riguarda tutte le erogazioni
riferibili  all'esercizio  delle normali funzioni istituzionali delle
Amministrazioni  interessate.  Gli  stanziamenti proposti per il 2002
non devono comunque superare le previsioni iniziali per il 2001;
   b)  per  le  spese  per  consumi  intermedi,  valgono per ciascuna
Amministrazione le seguenti indicazioni:
   b1)  per i consumi intermedi relativi a spese per armi e materiale
bellico (cod. econ. 02.01.03), e a spese connesse con la gestione del
personale (codici economici 02.02.05, 02.02.06, 02.02.09 e 02.02.13),
le  previsioni  per il 2002 dovranno essere contenute entro l'importo
degli stanziamenti iniziali per l'anno 2001;
   b2) per gli altri consumi intermedi, inclusi quelli destinati alla
difesa  nazionale  aventi  codici  economici  diversi da quelli sopra
indicati,  dovra'  essere  assicurata  da  ciascuna  Amministrazione,
globalmente,  una  riduzione  non  inferiore al 10 per cento rispetto
alle previsioni iniziali 2001.
   Gli  indicati obiettivi possono ottenersi anche in connessione con
la  progressiva entrata a regime del nuovo sistema di acquisizione di
beni  e servizi disposto dall'articolo 26 della legge finanziaria per
il  2000  (legge  n.  488  del  1999), che obbliga le Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni  quadro  stipulate  ai  sensi  del comma 1 della medesima
norma  e  della  successiva  normativa di cui gli articoli da 58 a 63
della legge finanziaria per il 2001.
   Sara'  cura  di ciascuna Amministrazione instaurare con la CONSIP,
S.p.A.  -  Societa'  posseduta  interamente dal Tesoro, alla quale e'
stata  affidata, tra l'altro, la definizione delle convenzioni quadro
- i piu' proficui rapporti di servizio, al fine di utilizzare appieno
le potenzialita' offerte dal nuovo sistema.
   Nell'ambito   della   razionalizzazione   dei   consumi  intermedi
rientrano,  peraltro, anche le misure previste dall'articolo 24 della
legge  finanziaria  per  il 2000. Con riguardo alle previsioni per il
2002,  tali  misure  si  sostanziano, essenzialmente, nella riduzione
delle   spese   di   manutenzione   degli   immobili   in   uso  alle
Amministrazioni,  nella  misura  di un ulteriore 5 per cento rispetto
alle   previsioni   iniziali   del  2001  (comma  2);  nonche'  nella
considerazione  di  capitoli corrispondenti al costo d'uso figurativo
per  gli  immobili  appartenenti  al demanio o comunque di proprieta'
pubblica,  utilizzati  gratuitamente.  A  tale ultimo fine, in attesa
della  definizione  secondo  la  procedura  prevista dal comma 4, per
l'anno  2002  il costo d'uso degli immobili demaniali o di proprieta'
pubblica  ad uso gratuito delle Amministrazioni viene presuntivamente
determinato  in  lire  15.000  (quindicimila)  al  metro quadrato. Le
Amministrazioni  avranno  cura  di assicurare, comunque, per capitoli
interessati,  le  riduzioni  disposte  dalla legge, che concorreranno
alla  formazione  della  prevista  riduzione  complessiva dei consumi
intermedi nella misura minima indicata del 10 per cento.
   Al  fine  di  dare uniformita' applicativa all' indicata riduzione
delle  spese  per  consumi  intermedi,  anche  con  riferimento  alle
Amministrazioni    statali    dotate    di    particolare   autonomia
amministrativo-contabile  -  le  cui dotazioni, gestite in specifiche
unita'  previsionali  di base, risultano generalmente determinate con
la   Tabella   C   della  legge  finanziaria  -  si  dispone  che  le
Amministrazioni vigilanti segnalino nelle relative schede-capitolo la
quota  attribuibile  a  spese  per  consumi  intermedi,  in  tal modo
consentendo   una   corrispondente   rideterminazione   del  relativo
stanziamento in sede di disegno di legge finanziaria per l'anno 2002.
   2.1.3 - Per le spese di investimento non definite nel loro importo
da specifiche autorizzazioni legislative, le Amministrazioni potranno
proporre  incrementi  nel  limite  del  cinque  per cento rispetto al
corrispondente  importo  iscritto  nel  bilancio di previsione per il
2001.
   2.2.-  Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, particolare
attenzione   dovra'  essere  posta  per  i  capitoli  che  comportano
trasferimenti  a  enti  tenuti  al  rispetto  della  normativa  sulla
tesoreria  unica.  L'entita'  delle  relative autorizzazioni di cassa
dovra'  essere definita per il 2002 in modo che le disponibilita' sui
rispettivi  conti  di tesoreria si riducano progressivamente rispetto
ai  valori  rilevati  al 31 dicembre 2000 e risultino, al 31 dicembre
2002,  inferiori  al dieci per cento circa delle spese di bilancio di
ciascun ente.
   Le  autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare, per
ciascuna  Amministrazione,  le  previsioni  di competenza, al fine di
assicurare una sempre piu' puntuale realizzazione del principio della
corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza gia' portato avanti
negli ultimi anni.
   2.3.   -   In   conclusione,  ciascun  centro  di  responsabilita'
amministrativa,  individuato  sulla  base  del bilancio per l'anno in
corso  ovvero  dei provvedimenti di variazione che si prevede possano
essere   emanati   nel   2001,  potra'  concretamente  concorrere  al
contenimento  delle  dotazioni del bilancio 2002 sin dalla fase della
proposta,   attraverso   una   rigorosa   selezione  degli  oneri  di
funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sara' possibile
in  corso  d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative
tra capitoli della stessa unita' previsionale.
   2.4.  - La previsione per il biennio successivo dovra' tener conto
dell'esigenza  di  salvaguardare  per  il  2003  il  livello di spesa
previsto nel richiamato bilancio programmatico, limitando all'uno per
cento la crescita delle spese non legislativamente predeterminate nel
quantum;  e  per  il  2004,  di  contenere  l'incremento  delle spese
relativamente flessibili entro il due per cento.
   2.5.  - La formazione del bilancio potra' utilmente avvalersi come
di  consueto dall' impostazione riportata negli elaborati di base per
le   nuove   previsioni.  Tali  previsioni,  peraltro,  verranno  poi
sottoposte al Consiglio dei Ministri e presentate al Parlamento con i
valori espressi in EURO.
   Per  quanto sopra e per i criteri di formulazione delle previsioni
e  il  calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita Nota tecnica
n. 1.

3. - Budget economico.

   Le  Amministrazioni  centrali  dello  Stato sono tenute per l'anno
2002  alla compilazione del budget economico con i criteri, le regole
per  la  valorizzazione  dei  costi e la tempistica degli adempimenti
descritti nella Nota tecnica n.2.
   Si  ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno
e  si  resta  in  attesa  di  un  cortese  cenno  di assicurazione al
riguardo.

                                                   Il Ministro: VISCO