Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le Amministrazioni Autonome A tutti gli Uffici Centrali del Bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome All'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po Alle Ragionerie Provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Corte dei conti All'Istituto Nazionale di Statistica All'Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione Nel 2000, il risanamento finanziario del nostro Paese e' stato confortato da ulteriori positivi risultati, sinteticamente esposti nel Programma di stabilita' aggiornato sulla base della manovra di finanza pubblica approvata dal Parlamento: l'ormai imminente sostituzione della lira con l'euro quale moneta unica avente corso legale in dodici Stati europei avviene in una situazione di stabilita' del sistema-Paese, ponendo le premesse per il raggiungimento dei successivi obiettivi. La sostenuta crescita dell'economia intorno al 2,9 per cento; il rapporto indebitamento netto - prodotto interno lordo al livello piu' basso degli ultimi trent'anni (1,5 per cento, al netto dei proventi UMTS); il rapporto debito - PIL ormai al 110,2 per cento; l'avanzo corrente del conto economico delle amministrazioni pubbliche pervenuto significativamente all' 1,8 per cento; sono indicatori non confutabili di consolidamento strutturale della ritrovata stabilita' della finanza pubblica. In tale contesto, si impone la conferma dell'azione di contenimento e di razionalizzazione della spesa anche nel processo di formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2002 e per il triennio 2002-2004, che dovra' essere improntato alla prospettiva di ulteriore stabilizzazione dei conti pubblici, confermando l'impostazione rigorosa assunta negli ultimi anni, attraverso l'attenta riconsiderazione degli interventi, in vista del nuovo Documento di programmazione economico-finanziaria. 1.- Gli obiettivi della politica di bilancio. Il bilancio programmatico dello Stato per il triennio 2001-2003 approvato dal Parlamento (allegato E alla legge 23.12.2000, n. 389) indica i seguenti obiettivi per il triennio: un calo della pressione tributaria rispetto al 2000; una ulteriore flessione di circa 2 punti dell'incidenza sul PIL della spesa corrente al netto degli interessi; una crescita della spesa in c/capitale intorno al 5 per cento medio; una riduzione a circa i due terzi del saldo netto da finanziare. 2.- La formazione del bilancio a legislazione vigente. Dalle indicazioni di carattere generale sopraindicate, discendono alcune implicazioni per le singole categorie di spesa, che qui si riassumono separatamente per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa. 2.1.- Per quanto riguarda le autorizzazioni di competenza, le singole Amministrazioni dovranno procedere a un riesame puntuale delle effettive esigenze dei singoli centri di responsabilita', con particolare riguardo alle spese per le quali non esistono specifiche autorizzazioni legislative. Le previsioni a legislazione vigente non devono, in ogni caso, includere ne' nuovi interventi ne' ampliamenti dell'offerta di servizi, tenendo conto delle nuove norme sul bilancio che consentono variazioni compensative nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. Per ciascun centro o oggetto di spesa dovra' essere individuata la quota riservata al soddisfacimento di obbligazioni giuridicamente gia' perfezionate, per delimitare l'area non vincolata, sulla quale e' attivabile la procedura delle variazioni compensative secondo le linee introdotte con la riforma; di tale esigenza, le Amministrazioni sono state preavvertite con la circolare telegrafica n. 116760 del 24 febbraio 1998. Sulle singole categorie di spese valgono le seguenti specifiche indicazioni. 2.1.1.- La previsione delle spese di personale dovra' essere coerente con le disposizioni vigenti che stabiliscono la riduzione programmata del numero dei dipendenti. Si ricorda che - ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 39 e 40 della legge n. 449 del 1997, cosi' come modificati ed integrati, da ultimo dall'articolo 51 della legge n. 388 del 2000 - per il complesso delle Amministrazioni dello Stato, il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2002 dovra' risultare inferiore di almeno il 4 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997. Le previsioni a legislazione vigente per il 2002 dovranno essere compatibili con gli obiettivi fissati dalla legge. In attesa delle determinazioni che il Consiglio dei Ministri adottera' in ordine alla definizione del numero massimo di dipendenti da assumere e della sua distribuzione, anche per l'anno 2002 le Amministrazioni procederanno alla definizione delle proposte di previsione per spese di personale senza tener conto delle nuove assunzioni a qualsiasi titolo da determinare. Le eventuali maggiori spese associate a fabbisogni di personale connessi con nuove assunzioni, debitamente autorizzate in sede di programmazione, saranno attribuite alle Amministrazioni interessate nel corso dell'esercizio 2002, con la procedura prevista dall'articolo 7 della legge n. 468 del 1978, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, la cui dotazione sara' adeguata anche attraverso la definizione degli ulteriori fabbisogni in sede di Documento di programmazione economico finanziaria, con conseguente copertura nella legge finanziaria. Le singole Amministrazioni dovranno, comunque, fornire esplicita indicazione del numero dei dipendenti in servizio al 31.12.1997, del relativo andamento nel corso del 1998, del 1999 e del 2000 (con l'indicazione del numero delle cessazioni e dei nuovi ingressi per ciascun anno), nonche' delle previsioni per gli anni 2001 e 2002 con le cessazioni, i presumibili nuovi ingressi e il numero dei dipendenti in servizio alla fine del 2002. Per le retribuzioni unitarie, la previsione dovra' essere formulata proiettando le retribuzioni previste dai contratti vigenti. 2.1.2. - Per le spese correnti diverse dagli oneri per il personale e dalle spese legislativamente predeterminate, vanno osservate le seguenti indicazioni: a) per le spese per trasferimenti, occorre innanzitutto distinguere quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive. Per le prime, l'iscrizione in bilancio e' consentita soltanto se disposta da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento. Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative), gli stanziamenti gia' iscritti nel bilancio 2001 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione, in particolare per quanto riguarda tutte le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate. Gli stanziamenti proposti per il 2002 non devono comunque superare le previsioni iniziali per il 2001; b) per le spese per consumi intermedi, valgono per ciascuna Amministrazione le seguenti indicazioni: b1) per i consumi intermedi relativi a spese per armi e materiale bellico (cod. econ. 02.01.03), e a spese connesse con la gestione del personale (codici economici 02.02.05, 02.02.06, 02.02.09 e 02.02.13), le previsioni per il 2002 dovranno essere contenute entro l'importo degli stanziamenti iniziali per l'anno 2001; b2) per gli altri consumi intermedi, inclusi quelli destinati alla difesa nazionale aventi codici economici diversi da quelli sopra indicati, dovra' essere assicurata da ciascuna Amministrazione, globalmente, una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2001. Gli indicati obiettivi possono ottenersi anche in connessione con la progressiva entrata a regime del nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi disposto dall'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999), che obbliga le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi del comma 1 della medesima norma e della successiva normativa di cui gli articoli da 58 a 63 della legge finanziaria per il 2001. Sara' cura di ciascuna Amministrazione instaurare con la CONSIP, S.p.A. - Societa' posseduta interamente dal Tesoro, alla quale e' stata affidata, tra l'altro, la definizione delle convenzioni quadro - i piu' proficui rapporti di servizio, al fine di utilizzare appieno le potenzialita' offerte dal nuovo sistema. Nell'ambito della razionalizzazione dei consumi intermedi rientrano, peraltro, anche le misure previste dall'articolo 24 della legge finanziaria per il 2000. Con riguardo alle previsioni per il 2002, tali misure si sostanziano, essenzialmente, nella riduzione delle spese di manutenzione degli immobili in uso alle Amministrazioni, nella misura di un ulteriore 5 per cento rispetto alle previsioni iniziali del 2001 (comma 2); nonche' nella considerazione di capitoli corrispondenti al costo d'uso figurativo per gli immobili appartenenti al demanio o comunque di proprieta' pubblica, utilizzati gratuitamente. A tale ultimo fine, in attesa della definizione secondo la procedura prevista dal comma 4, per l'anno 2002 il costo d'uso degli immobili demaniali o di proprieta' pubblica ad uso gratuito delle Amministrazioni viene presuntivamente determinato in lire 15.000 (quindicimila) al metro quadrato. Le Amministrazioni avranno cura di assicurare, comunque, per capitoli interessati, le riduzioni disposte dalla legge, che concorreranno alla formazione della prevista riduzione complessiva dei consumi intermedi nella misura minima indicata del 10 per cento. Al fine di dare uniformita' applicativa all' indicata riduzione delle spese per consumi intermedi, anche con riferimento alle Amministrazioni statali dotate di particolare autonomia amministrativo-contabile - le cui dotazioni, gestite in specifiche unita' previsionali di base, risultano generalmente determinate con la Tabella C della legge finanziaria - si dispone che le Amministrazioni vigilanti segnalino nelle relative schede-capitolo la quota attribuibile a spese per consumi intermedi, in tal modo consentendo una corrispondente rideterminazione del relativo stanziamento in sede di disegno di legge finanziaria per l'anno 2002. 2.1.3 - Per le spese di investimento non definite nel loro importo da specifiche autorizzazioni legislative, le Amministrazioni potranno proporre incrementi nel limite del cinque per cento rispetto al corrispondente importo iscritto nel bilancio di previsione per il 2001. 2.2.- Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, particolare attenzione dovra' essere posta per i capitoli che comportano trasferimenti a enti tenuti al rispetto della normativa sulla tesoreria unica. L'entita' delle relative autorizzazioni di cassa dovra' essere definita per il 2002 in modo che le disponibilita' sui rispettivi conti di tesoreria si riducano progressivamente rispetto ai valori rilevati al 31 dicembre 2000 e risultino, al 31 dicembre 2002, inferiori al dieci per cento circa delle spese di bilancio di ciascun ente. Le autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare, per ciascuna Amministrazione, le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre piu' puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza gia' portato avanti negli ultimi anni. 2.3. - In conclusione, ciascun centro di responsabilita' amministrativa, individuato sulla base del bilancio per l'anno in corso ovvero dei provvedimenti di variazione che si prevede possano essere emanati nel 2001, potra' concretamente concorrere al contenimento delle dotazioni del bilancio 2002 sin dalla fase della proposta, attraverso una rigorosa selezione degli oneri di funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sara' possibile in corso d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative tra capitoli della stessa unita' previsionale. 2.4. - La previsione per il biennio successivo dovra' tener conto dell'esigenza di salvaguardare per il 2003 il livello di spesa previsto nel richiamato bilancio programmatico, limitando all'uno per cento la crescita delle spese non legislativamente predeterminate nel quantum; e per il 2004, di contenere l'incremento delle spese relativamente flessibili entro il due per cento. 2.5. - La formazione del bilancio potra' utilmente avvalersi come di consueto dall' impostazione riportata negli elaborati di base per le nuove previsioni. Tali previsioni, peraltro, verranno poi sottoposte al Consiglio dei Ministri e presentate al Parlamento con i valori espressi in EURO. Per quanto sopra e per i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita Nota tecnica n. 1. 3. - Budget economico. Le Amministrazioni centrali dello Stato sono tenute per l'anno 2002 alla compilazione del budget economico con i criteri, le regole per la valorizzazione dei costi e la tempistica degli adempimenti descritti nella Nota tecnica n.2. Si ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. Il Ministro: VISCO