LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993, n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  nll'art.  7 che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  121,  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1993,  recante:  "Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica", con
particolare riferimento all'art. 8 comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  127,  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
con particolare riferimento all'art. 36 comma 8;
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal Servizio
sanitario nazionale" (Deliberazione n. 10/98);
  Visto  il  decreto interministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 250 del 26 ottobre
1998, recante: "Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali
per i quali non e' possibile calcolare il prezzo medio europeo";
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  155  del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  195  del  20 agosto  1999, nel quale la specialita' medicinale
denominata Cabaser, a base di Carbergolina, della Pharmacia & Upjohn,
S.p.a.  con  sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezioni di
seguito  riportate:  20  compresse  1  mg,  A.I.C.  n.  031128010, 20
compresse  2  mg, A.I.C. n. 031128022, e 16 compresse 4 mg, A.I.C. n.
031128034, risulta classificata in classe "C";
  Vista  la  domanda  del  22 dicembre  1999,  integrata con nota del
4 aprile 2000, con la quale la Pharmacia & Upjohn, S.p.a., ha chiesto
per  la  specialita'  medicinale Cabaser, nelle confezioni di seguito
indicate,  l'ammissione  alla  rimborsabilita' dal Servizio sanitario
nazionale,  proponendo  contestualmente  l'attribuzione  dei seguenti
prezzi al pubblico:

=====================================================================
     A.I.C.     |        Confezione         |   Prezzo al pubblico
=====================================================================
   031128010    |   20 compresse da 1 mg    |        104.900
   031128022    |   20 compresse da 2 mg    |        167.900
   031128034    |   16 compresse da 4 mg    |        268.700

  Vista  la propria deliberazione, assunta nella seduta del 24 maggio
2000,   con   la   quale   viene   espresso  parere  favorevole  alla
riclassificazione   in  classe:  "A",  della  specialita'  medicinale
denominata   Cabaser,  nella  forma  farmaceutica  e  confezioni:  20
compresse  1  mg,  20 compresse 2 mg, e 16 compresse 4 mg;   Rilevato
che  non  e'  possibile  calcolare  il  prezzo  medio  europeo  della
specialita'  Cabaser,  secondo la procedura ordinaria, ai sensi della
delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998;
  Vista  la  necessita', di ricorrere alla competente Commissione, ex
decreto  ministeriale  17 luglio  1998, per la sua determinazione, in
forza di quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco;
  Vista  la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei
prezzi  delle  specialita'  medicinali,  adottata  nella  seduta  del
29 novembre  2000,  con cui e' stato contrattato il prezzo di vendita
al  pubblico della specialita' medicinale Cabaser nelle confezioni ed
alle condizioni indicate nella parte dispositive;
  Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 6 dicembre
2000,  con  la  quale  e' stato ratificato il parere espresso in data
29 novembre  2000  dalla Commissione per la contrattazione dei prezzi
delle specialita' medicinali;
  Considerata  la  rinuncia  della  Pharmacia  &  Upjohn, S.p.a. alla
rimborsabilita' della confezione 16 compresse 4 mg;
  Vista  la  comunicazione  del  1 dicembre  2000,  con  la  quale la
Pharmacia  & Upjohn, S.p.a., dichiara di accettare per la specialita'
medicinale  Cabaser,  i  seguenti  prezzi  di vendita al pubblico: L.
65.000,  per  la  confezione  20 compresse 1 mg, e L. 129.000, per la
confezione  20  compresse  2 mg, e di rinunciare alla rimborsabilita'
della confezione 16 compresse da 4 mg;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La   specialita'   medicinale   denominata   CABASER,   a  base  di
Carbergolina,  della  Pharmacia & Upjohn, S.p.a., con sede in Milano,
nella  forma  farmaceutica  e  confezioni  di seguito specificate: 20
compresse  1  mg,  A.I.C.  n. 031128010; 20 compresse 2 mg, A.I.C. n.
031128022, e' classificata in classe "A", ai sensi dell'art. 8, comma
10,  della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537, al prezzo al pubblico
rispettivamente  di  L.  65.000,  I.V.A.  compresa,  e di L. 129.000,
I.V.A. compresa.