IL DIRIGENTE GENERALE
               del Dipartimento per la valutazione dei
                  medicinali e la farmacovigilanza
  Visto  il decreto A.I.C./UAC n. 227 del 29 maggio 1998 con il quale
la   Societa'  Thea  Farmaceutici  S.r.l.  e'  stata  autorizzata  ad
immettere  in  commercio la specialita' medicinale "Siccafluid" nelle
confezioni e con le condizioni di seguito specificate:
    flacone  oftalmico 10 g 25% - A.I.C. n. 033816012/M (in base 10),
1072GD  (n  base  32),  classe  "C" ai sensi del decreto ministeriale
5 luglio  1996  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il 20 luglio 1996;
  Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Vista la domanda e la proposta di prezzo presentata dalla ditta;
  Visto  il  provvedimento  della  Commissione  unica del farmaco del
22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000,
registro n. 2, foglio n. 333;
  Visto   il   parere  espresso  in  data  23/24 gennaio  2001  dalla
Commissione unica del farmaco;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La specialita' medicinale SICCAFLUID e' classificata come segue:
    12  flacone  oftalmico  10 g 25% - A.I.C. n. 033816012/M (in base
10), 1072GD (in base 32), classe A nota 83.
  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale
derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilita in L. 7.271
(ex factory, IVA esclusa).
  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla
distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE
richiamata nelle premesse e' di L. 12.000 (IVA inclusa).
  Il  prezzo cosi' fissato resta valido per un anno a decorrere dalla
validita' del presente decreto.
  Titolare A.I.C.: Thea Farmaceutici S.r.l.