IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feaog, sezione "garanzia" ed in particolare il punto 4 dell'allegato contenente linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'Aima e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; Visto in particolare l'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 165/1999; Ritenuta l'opportunita' di stabilire i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola; Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per "decreto n. 165/1999" il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; b) per "societa' richiedenti" le societa' di capitali costituite dai soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola, di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, che hanno presentato richiesta di abilitazione allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/1999; c) per "Caa" ovvero "Centro autorizzato di assistenza agricola" la societa' richiedente, che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, ai termini del comma 4, dell'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 165/1999, l'autorizzazione da parte della regione competente per territorio. Il Caa puo' operare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999, previa stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, lettere a) e b) del presente decreto; d) per "organizzazioni agricole maggiormente rappresentative" ai sensi del decreto n. 165/1999, art. 4, comma 2, si intendono quelle rappresentate in seno al CNEL ovvero quelle costituite con la partecipazione associativa di almeno il cinque per cento delle imprese agricole iscritte alle Camere di commercio, situate nell'ambito territoriale di operativita' del Caa, promosso da ciascuna delle medesime; e) per "associazioni dei produttori e dei lavoratori" di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, si intendono le associazioni con finalita' statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno al CNEL ovvero quelle costituite da un numero di iscritti corrispondente almeno al 10% della categoria rappresentata, calcolato con riferimento alla pertinente area territoriale. La rappresentativita' di cui alla presente lettera e' attestata da certificazione, rilasciata da enti pubblici, ivi compresa la Camera di commercio competente per territorio, aggiornata alla data di costituzione della societa' richiedente, ovvero da autocertificazione ai sensi di legge; f) per "associazioni di liberi professionisti" si intendono le associazioni costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attivita' professionale di cui all'art. 2229, del codice civile, che comprendano ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del Caa.