IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Premesso che:
    il  comitato  istituzionale  dell'autorita'  di  bacino,  in data
5 febbraio  2001,  ha  adottato,  con  delibera  n.  3/2001, ai sensi
dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989 n. 183, cosi' come modificato
dalla  legge  4 dicembre  1993,  n.  493,  il  piano  stralcio per la
gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave, costituito
dalla  relazione,  dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati
cartografici;
    l'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989, n. 183,
individua   tra   gli   obiettivi  dell'attivita'  di  pianificazione
l'attuazione  di  interventi  destinati  ad  assicurare  la razionale
utilizzazione  delle  risorse  idriche  superficiali  e  profonde, le
azioni  atte comunque a garantire che l'insieme delle derivazioni non
pregiudichi  il  minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi,
nonche' la polizia delle acque;
  Visto  l'art.  3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che attribuisce
all'autorita' di bacino la definizione e l'aggiornamento del bilancio
idrico,   nonche'  l'adozione  delle  misure  per  la  pianificazione
dell'economia  idrica  in  funzione  degli  usi cui sono destinate le
risorse;
  Visto  l'art.  22,  comma  5 del decreto legislativo dell'11 maggio
1999,  n.  152,  che  impone  la regolazione di tutte le concessioni,
comunque  in  atto,  in  modo  che  sia garantito il "minimo deflusso
vitale" nei corpi idrici cosi' come previsto dalla legge n. 183/1989;
  Considerato   che   nella   relazione   del  piano  adottato  (fase
conoscitiva),  sono descritte le criticita' del sistema degli usi del
fiume  Piave  ed  individuati  i  criteri  (anche  metodologici)  che
permettono  di  definire  la  portata  di minimo rispetto, cosi' come
specificato e motivato all'art. 5 delle norme di attuazione del piano
stralcio. Tale portata di rispetto va intesa come il limite inferiore
di portata che quantomeno deve poter defluire attraverso ogni tipo di
manufatto e di utilizzazione, senza con cio' precludere agli obblighi
di quantita' superiori attualmente gia' in essere;
  Considerato  che  gravi  e  ricorrenti  fenomeni  di sofferenza per
carenza  di  portata  liquida  sono  segnalati  nel bacino del Piave,
soprattutto  durante la stagione estiva e spesso anche durante quella
tardo  primaverile  e  che cio' comporta la completa mancanza d'acqua
per  estese  tratte  del  fiume  Piave  e di numerosi affluenti e sub
affluenti,   dando  luogo  conseguentemente  a  situazioni  di  crisi
ambientale  ed  a  situazioni  conflittuali  in  merito all'uso della
risorsa idrica disponibile;
  Considerato   che   tra   le   piu'   significative  situazioni  di
conflittualita', si manifesta:
    a) la  conflittualita'  degli  usi  idroelettrici  ed irrigui nei
confronti   degli  aspetti  naturalistico-ambientali,  in  quanto  in
situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso
minimo  vitale  in  alcuni  tratti del corso d'acqua, con conseguente
sofferenza  dell'assetto  idrobiologico  del  corpo idrico, delle sue
capacita'  autodepurative  e  della  capacita'  di ricarica dei corpi
idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;
    b) la  conflittualita' tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e
gli  usi  ricreativi  dei  bacini  artificiali  montani; infatti tali
ambiti   territoriali,  a  notevole  vocazione  turistica,  risultano
fortemente  penalizzati  dallo  svaso  dei  serbatoi  nella  stagione
estiva;
  Considerato  che in attesa dell'approvazione del Piano stralcio per
la  gestione  delle  risorse  idriche, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera  c)  della  legge  n.  183/1989,  ed  al  fine  di tutelare i
rilevanti  interessi  collettivi di natura ambientale connessi con la
pianificazione  dell'economia idrica, ed al fine di stabilire criteri
in  ordine alle attivita' amministrative in materia di concessioni di
derivazioni  d'acqua,  risulta necessario adottare appropriate misure
che  salvaguardino  gli interessi e le finalita' perseguite dal Piano
in attesa della sua definitiva approvazione;
  Visto  l'art.  17  della  legge  n.  183/1989 cosi' come modificato
dall'art.  12  della  legge  4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui "in
attesa  dell'approvazione del Piano di bacino, le autorita', tramite,
il  comitato istituzionale adottano misure di salvaguardia", che sono
immediatamente  vincolanti  e restano in vigore fino all'approvazione
del  Piano  di  bacino  e comunque per un periodo non superiore a tre
anni;
  Considerato  che  nell'adottare il Piano, il comitato istituzionale
ha  modificato  gli  articoli  5,  6, 9 delle norme di attuazione del
progetto  di  Piano stralcio ed ha adottato per il periodo di un anno
criteri  applicativi  della portata di rispetto e pertanto le vigenti
misure  di  salvaguardia  devono essere sostituite in quanto non piu'
congruenti con le norme di attuazione dell'adottato piano stralcio;
  Visto l'art. 17, comma 6-ter della legge n. 183/1989, che consente,
peraltro,  l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in
relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
  Visto il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
  Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Visto  il  decreto  legislativo  dell'11 maggio  1999,  n.  152,  e
successive modifiche;
  Richiamato  per  quanto  occorre il reggio decreto dell'11 dicembre
1933, n. 1775;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                Obiettivi delle norme di salvaguardia
  Allo  scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati
nelle  premesse ed ai fini di salvaguardare la sussistenza nella rete
idrica  naturale  del  bacino  del  Piave  di  un  minimo deflusso di
rispetto,   nonche'  tutelare  le  risorse  idriche  sotterranee,  in
conformita' alle prescrizioni del "piano stralcio di bacino" adottato
con  delibera  n.  3  del  5 febbraio 2001, sono adottate le norme di
salvaguardia di cui al successivo art. 2.