Si informa che con regolamento (CE) n. 650/2001 della Commissione UE del 30 marzo 2001, pubblicato nella GUCE n. L91/51 del 31 marzo 2001, sono stati fissate le norme per la partecipazione alla redistribuzione nell'anno 2001 dei quantitativi non utilizzati dei contingenti dell'anno 2000 di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/1994 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/1998 del 28 maggio 1998. L'ammontare dei quantitativi da redistribuire e la quota massima richiedibile dagli importatori non tradizionali figurano in allega'to. Le domande per il rilascio delle licenze di importazione, redatte in carta semplice, possono essere presentate a partire dal giorno successivo a que'llo della pubblicazione del regolamento (CE) n. 650/2001 nella GUCE e devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio del 30 aprile 2001 ore 15. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'ufficio accettazione spedizione e corrispondenza (UASC). Le istanze possono essere presentate anche via fax al n. 06/5925556; in tal caso dovranno essere regolarizzate con la presentazione della domanda in originale entro il 7 maggio 2001 e fara' fede il timbro di ricevimento apposto dall'UASC. La commissione UE comunichera' entro il 4 giugno p.v. i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte. Le licenze hanno validita' fino al 31 dicembre 2001, termine che non potra' essere prorogato. Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di avere effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operativita' effettiva. A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/1994 del consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'UE dei prodotti contingentati. I richiedenti che abbiano gia' ottenuto una licenza di importazione per l'anno 2001 ai sensi del regolamento (CE) n. 233/2000 della commissione, possono allegare alla domanda copia della licenza stessa. Possono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli altri importatori solo gli operatori che hanno ottenuto licenza di importazione per l'anno 2000 che possano dimostrare di aver importato almeno l'80% del quantitativo autorizzato.