Le  Aziende  che  intendono modificare i prezzi dei propri prodotti
per l'adeguamento alla quarta fase del prezzo medio europeo, ai sensi
della  delibera  CIPE  26 febbraio  1998  e  del decreto ministeriale
17 luglio  1998,  devono  inviare la domanda di variazione del prezzo
alla  Segreteria  del  CIPE  - Ufficio Sorveglianza farmaci, entro il
3 maggio c.a.
  Ai  sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 488 del 23 dicembre
1999  non  e'  autorizzata la richiesta di modifica del prezzo per le
specialita'  aventi confezioni registrate e con procedura nazionale e
di mutuo riconoscimento.
  La  domanda  dovra' contenere, cosi' come avvenuto nelle precedenti
occasioni le seguenti informazioni:
    nome  specialita'-confezione, codice A.I.C., prezzo ex-factory 3o
tranche,  prezzo  al  pubblico  3o  tranche,  valore  tranche, prezzo
ex-factory 4o tranche, prezzo al pubblico 4o tranche.
  Per  determinare l'ex-factory 4o tranche, le aziende devono sommare
all'ex-factory   comunicato  alla  segreteria  CIPE  nel giugno  2000
(2o tranche  +  quota  annua)  o  a quello relativo ad una successiva
variazione   di  prezzo,  il  valore  annuo  della  tranche.  Per  le
confezioni  di  specialita',  per  le  quali  e'  scaduta  la  tutela
brevettuale,  in  ottemperanza  a quanto disposto dall'art. 85, comma
13,  della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, le ditte devono ridurre
l'ex-factory  4o  tranche  del  10% (o del 5% se il prezzo vigente al
30 gennaio 2001 non era superiore a L. 10.000).
  Il  prezzo  al pubblico si ottiene aggiungendo al valore come sopra
calcolato i margini alla distribuzione e l'I.V.A.
  Qualora  l'Ufficio  non  chieda  di rettificare i prezzi comunicati
entro   il   10 giugno   p.v.,   l'azienda   potra'   richiederne  la
pubblicazione,  in lire e in euro, sulla seconda parte della Gazzetta
Ufficiale;  i  prezzi  entreranno  in  vigore  il quindicesimo giorno
successivo e comunque non prima del 1o luglio.
  Nei  confronti delle confezioni comprese nell'elenco da pubblicarsi
a  cura del Ministero della sanita' secondo le disposizioni riportate
nell'art.  85,  comma  28, della legge n. 388 (quota di rimborso), le
aziende  interessate  non sono tenute all'ulteriore pubblicazione dei
prezzi, anche se trasmessi all'ufficio sorveglianza farmaci.
  Per  gli  arrotondamenti  e le scorte valgono le disposizioni della
delibera CIPE sopra citata.