Alle imprese interessate
                              Alle  Camere  di  commercio, industria,
                              artigianato e agricoltura delle regioni
                              a  statuto  speciale  e  delle province
                              autonome di Trento e Bolzano
                              All'Unioncamere
                              Alle  Unioni  regionali delle camere di
                              commercio   delle   regioni  a  statuto
                              speciale
                              Alle   associazioni  di  categoria  del
                              commercio e del turismo

  L'art.  11  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, ha disposto la
concessione  di  un  incentivo  fiscale per il commercio e il turismo
sotto forma di credito d'imposta, con le modalita' e i criteri di cui
all'art.  10  della  legge  5 ottobre  1991,  n. 317, e alle relative
disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4
e  6 del medesimo art. 10. Gli articoli 53 e 54, comma 5, della legge
23 dicembre  1998,  n. 448, hanno esteso le agevolazioni alle imprese
commerciali  all'ingrosso,  alle  spese  per  l'acquisto di programmi
informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica ed hanno
elevato  l'ammontare  massimo  di agevolazione concedibile nei limiti
previsti  dalla  disciplina comunitaria in materia de minimis. L'art.
7,  comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha inoltre esteso
l'agevolazione alle rivendite di generi di monopolio operanti in base
a concessione amministrativa.
  La  normativa  predetta  rientra,  ai sensi del decreto legislativo
31 marzo  1998, n. 112, fra quelle trasferite alle regioni cui spetta
darne  attuazione,  ad eccezione delle regioni a statuto speciale per
le   quali  il  suddetto  trasferimento  potra'  avvenire  solo  dopo
l'adozione  delle  norme  di  attuazione  dei  relativi  statuti.  Il
Ministero    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato
provvedera'  pertanto  alla  gestione dell'intervento nelle regioni a
statuto  speciale  e nelle province autonome di Trento e Bolzano fino
al completamento delle procedure di adeguamento degli statuti.
  L'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  all'attuazione
dell'art.  11  della  legge  n. 449 del 1997 nelle predette regioni e
province autonome e' pari a lire 29,6 miliardi.
  Con la presente circolare vengono fornite le necessarie indicazioni
per la attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare
per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi unita' locali
nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna
e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
  Le  richieste  possono  essere  presentate a decorrere dal 7 maggio
2001;  le  richieste presentate prima di tale data saranno restituite
alle imprese.
1. Soggetti beneficiari.
  1.1.  I  soggetti  beneficiari  sono  le  piccole  e  medie imprese
commerciali  di  vendita  al  dettaglio, ivi comprese le rivendite di
generi  di  monopolio  operanti in base a concessione amministrativa,
quelle   di  vendita  all'ingrosso,  quelle  di  somministrazione  al
pubblico di alimenti e bevande e le imprese turistiche.
    a) Si  intendono  imprese  commerciali  di  vendita  al dettaglio
quelle  che  esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al
consumatore  finale.  Esercita  l'attivita'  di  commercio  al minuto
chiunque  professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio
e  le  rivende,  in  sede  fissa o su aree pubbliche o mediante altre
forme  di  distribuzione,  direttamente  al  consumatore  finale.  In
particolare  esercita  l'attivita'  di  commercio  su  aree pubbliche
l'impresa,  munita  dell'autorizzazione prevista dalla legge 28 marzo
1991,  n.  112,  ovvero,  dopo  il  24 aprile 1999 di quella prevista
dall'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che vende
merci  al  dettaglio  e somministra al pubblico alimenti e bevande su
aree   pubbliche.   Si   intendono   rivendite  di  monopolio  quelle
autorizzate  in base alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive
modifiche  e  dal  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1074, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
21 gennaio 1988, n. 63, di attuazione.
    b) Si  intendono  imprese  commerciali  di  vendita  all'ingrosso
quelle  che  acquistano  merci  in  nome  e  per  conto  proprio e le
rivendono   ad  altri  commercianti,  grossisti  o  dettaglianti,  ad
utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
    c) Non  sono  pertanto  ammissibili  alle agevolazioni le imprese
industriali,  quelle  agricole  e  quelle artigiane, anche se vendono
all'ingrosso i propri prodotti.
    d) Si  intendono  imprese  di  somministrazione  al  pubblico  di
alimenti  e  bevande  quelle di vendita per il consumo sul posto, che
comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei
locali  dell'esercizio  o  in  una superficie aperta al pubblico, con
impianti  ed  attrezzature  adeguati;  tali imprese debbono essere in
possesso  dell'autorizzazione  comunale  di  cui alla legge 25 agosto
1991, n. 287.
    e) Le   imprese  turistiche  sono  quelle  definite  dalla  legge
17 maggio  1983,  n.  217  (Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1983, n.
141) e dalle leggi regionali, ivi comprese le agenzie di viaggi.
  1.2.  Ai  fini  della  definizione  di  piccola  e media impresa si
applicano  i  parametri  fissati  per  le  imprese del commercio, dei
servizi  e del turismo, sulla base di quanto disposto dal decreto del
Ministro    dell'industria,    del   commercio   e   dell'artigianato
18 settembre 1997 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1o ottobre
1997,  n. 229), in relazione alla citata legge 317/1991 (decreto MICA
23 dicembre     1997,    pubblicato    sulla    Gazzetta    Ufficiale
dell'11 febbraio 1998), di seguito indicati:
  A. E' definita piccola e media l'impresa che:
    a) ha meno di 95 dipendenti, e
    b) ha  un  fatturato  annuo  non  superiore  a 15 milioni di ecu,
oppure  un  totale  di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di
ecu,
    c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre
1997;
  B.  Ove  sia  necessario distinguere, e' definita piccola l'impresa
che:
    a) ha meno di 20 dipendenti, e
    b)  ha  un  fatturato  annuo  non superiore a 2,7 milioni di ecu,
oppure  un  totale  di  bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di
ecu,
    c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre
1997.
2. Spese ammissibili.
  2.1.  Sono  ammissibili  le  spese  relative  all'acquisto  di beni
strumentali  nuovi,  strettamente pertinenti all'attivita' esercitata
nell'unita'  locale  cui  sono  destinati  e oggetto di ammortamento,
individuati  dalla tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al
decreto  del  Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato sul
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, limitatamente al
"Gruppo  XIX"  e alle "Attivita' non precedentemente specificate", di
seguito elencati:
  A. Gruppo XIX "Alberghi, ristoranti, bar e attivita' affini":
    a) mobili e arredamento;
    b) biancheria;
    c) attrezzatura   (stoviglie,  posate,  attrezzature  di  cucina,
ecc.);
    d) impianti generici (riscaldamento, condizionamento);
    e) impianti  specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori,
montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili);
    f) macchine  d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi
i computer e i sistemi telefonici elettronici.
  B. Attivita' non precedentemente specificate - "Altre attivita'":
    a) impianti  e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura,
ecc.;
    b) macchinari,   apparecchi   e   attrezzature   varie  (compreso
frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico);
    c) stigliatura;
    d) arredamento;
    e) banconi blindati o con cristalli blindati;
    f) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e
televisiva;
    g) impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione;
    h) impianti  destinati  al  trattamento  ed  al depuramento delle
acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici;
    i) mobili e macchine ordinarie d'ufficio;
    j) macchine  d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi
i computer e i sistemi telefonici elettronici.
Ulteriori tipologie di spese.
  Sono  altresi' ammissibili anche le spese relative agli acquisti di
programmi  informatici  (ivi inclusi quelli riferiti all'introduzione
dell'euro)  e  di  sistemi  di  pagamento con moneta elettronica (ivi
inclusi  gli  apparecchi  EFT-POS). Per quanto riguarda l'acquisto di
programmi informatici rientrano in tale tipologia di spesa i software
applicativi,  utilizzati cioe' per applicazioni particolari, mentre i
software  di  sistema essendo riferiti strettamente all'hardware sono
considerati  come parte integrante del bene sul quale sono applicati.
Per  quanto  riguarda  i  sistemi di pagamento con moneta elettronica
rientrano  in  tale tipologia di spesa l'acquisto dell'hardware e del
relativo  software  di sistema, nonche' il software applicativo. Sono
escluse  le  spese  per  noleggio  delle  apparecchiature, quelle per
canoni, ecc.
  Le   spese   relative   ai  programmi  informatici  debbono  essere
capitalizzate  e,  rappresentando  spese  che hanno utilita' per piu'
esercizi,  debbono  essere dedotte dal reddito sulla base delle quote
imputabili   ai  singoli  esercizi,  secondo  la  vigente  disciplina
fiscale.
  Sono  infine  ammissibili  anche le spese relative agli acquisti di
beni  per  la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di
terzi.
  2.2.   Non  sono  ammissibili  le  spese  concernenti  autovetture,
autoveicoli,   motoveicoli,  edifici,  costruzioni  e  fabbricati  di
qualsiasi  tipologia. Sono inoltre escluse le spese relative a scorte
e ad investimenti oggetto di autofatturazione.
  2.3.  Le  spese  medesime  devono  essere integralmente fatturate a
partire  dal  7 giugno 1999 e sono ammissibili al netto dell'IVA e di
eventuali  altre  imposte,  delle  spese  notarili,  degli  interessi
passivi,  dei  costi  d'imballaggio  e di trasporto, dei materiali di
consumo.
  2.4.  Gli  acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono
essere effettuati, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche
nelle forme della vendita con riserva della proprieta' (art. 1523 del
codice  civile), nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n.
1329,  ovvero  tramite  operazioni  di locazione finanziaria. Ai fini
della   presentazione   della   domanda   di  agevolazione  l'impresa
richiedente  deve  aver  effettuato  pagamenti,  corrisposto canoni o
rate,  pari  ad  almeno  il trenta per cento del costo agevolabile di
ciascuno  dei  beni  oggetto della fatturazione. Nel caso di acquisto
tramite  locazione  finanziaria,  ai fini del rispetto del termine di
cui al comma precedente e della determinazione del costo agevolabile,
si  fa  riferimento  alla fattura intestata alla societa' di leasing.
Nel  caso  di  acquisto  effettuato  ai sensi della legge 28 novembre
1965, n. 1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento
al  pagamento  degli effetti, che comunque devono essere stati emessi
integralmente.
  2.5.   Tutti  i  beni  devono  essere  di  nuova  fabbricazione  ed
installati  ovvero  utilizzati nell'unita' locale indicata nel modulo
di  domanda.  Qualora  l'impresa intenda utilizzare i beni agevolati,
nel  corso  del  triennio  successivo  alla data di concessione delle
agevolazioni, presso un'altra unita' locale dell'impresa stessa, deve
darne  comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro  trenta giorni alla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura presso la quale e' stata presentata la domanda, pena la
revoca delle agevolazioni.
  2.6.  Per  le  attivita'  stagionali,  a  parziale deroga di quanto
stabilito  nel  precedente  punto  2.5, l'impresa potra' trasferire i
beni  agevolati dall'unita' locale interessata ad altro luogo ai fini
di  custodia  per  la  durata  di  non  utilizzo  dei  predetti  beni
nell'unita'  locale per il periodo di chiusura. In tal caso l'impresa
dovra'  comunicare alla Camera di commercio competente, nei termini e
con  le  modalita'  previsti dal precedente punto 2.5, il luogo ove i
beni  agevolati  sono  trasferiti  ed  il periodo di permanenza degli
stessi in tale localita'.
3. Tipologia e misura dell'agevolazione
  3.1.  L'agevolazione  concessa  consiste  in  un  credito d'imposta
determinato  nella  misura  del venti per cento del costo ammissibile
dei  beni.  Il  credito  d'imposta  puo'  essere fatto valere ai fini
dell'Irpef,  dell'Irpeg,  dell'IVA  e  ai fini contributivi, anche in
compensazione,  ai  sensi  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  utilizzando  il  modello F24, codice tributo "6703". Al credito
d'imposta  si  applicano,  fatto  salvo  quanto previsto dall'art. 11
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all'art.
11  della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  In  particolare,  il credito d'imposta deve essere indicato, a pena
di  decadenza,  nella  dichiarazione  dei redditi relativa al periodo
d'imposta  nel  corso  del quale e' concesso il beneficio. Il credito
d'imposta puo' essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta
sul  reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito
delle  persone giuridiche (IRPEG), fino alla concorrenza dell'imposta
dovuta  per  il  periodo  d'imposta  nel corso del quale e' concesso;
l'eventuale  eccedenza  e'  computata,  anche  in  sede  di pagamento
dell'acconto,  in  diminuzione  dell'imposta  relativa  ai periodi di
imposta  successivi,  ma  non oltre il quarto, ovvero e' computata in
diminuzione,  nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA
successivi  alla  dichiarazione dei redditi nella quale il credito e'
stato indicato.
  3.2.  Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalita' e
i  criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria
degli  aiuti  di  Stato  alle imprese. Il regime di aiuti de minimis,
svincolato  dalle  limitazioni  comunitarie cui devono sottostare gli
aiuti  di  Stato, consente alla impresa, indipendentemente dal numero
di  domande  presentate e dal numero di unita' locali interessate, di
ottenere  aiuti  a  qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria de
minimis,  complessivamente non superiori a 100.000 ecu, ora euro, nel
triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis.
  Risulta   pertanto   necessario  far  si'  che,  qualora  l'impresa
richiedente  abbia  ottenuto,  nel  triennio  precedente  la  data di
spedizione  della  domanda, aiuti riconducibili sotto la categoria de
minimis  d'importo complessivamente inferiore a 100.000 ecu ora euro,
tale   limite   non   venga   superato   attraverso   la  concessione
dell'agevolazione  richiesta.  Ne  consegue  che  per  effettuare  il
calcolo  di  capienza  il Ministero deve conoscere l'importo di tutti
gli  aiuti de minimis, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 11 della
legge  27 dicembre 1997, n. 449, concessi all'impresa richiedente nel
predetto  periodo.  A tal fine l'impresa richiedente, nel caso in cui
abbia  ottenuto  nel triennio antecedente la data di spedizione della
domanda  aiuti  riconducibili sotto la categoria de minimis d'importo
complessivamente inferiore a 100.000 ecu ora euro, pena la esclusione
dalle  agevolazioni, deve indicare negli appositi spazi del modulo di
domanda  i  dati  richiesti.  Il  tasso  di  conversione  lira/ecu da
applicare  per  gli  aiuti  concessi nel 1998 e' quello medio annuale
(utilizzato  ai fini della determinazione della dimensione aziendale)
relativi all'esercizio precedente quello di concessione dell'aiuto de
minimis, ed e' pari a L. 1.923,6.
  Per  gli  aiuti concessi a partire dal 1999 il tasso di conversione
lira/euro e' pari a L. 1.936,27.
  Nel  caso  in  cui  l'impresa  non  abbia  beneficiato nel triennio
precedente  la  data  di  spedizione  della domanda di alcun aiuto de
minimis,  l'ammontare  massimo  di  agevolazione concedibile ai sensi
dell'art. 11 della legge n. 449 del 1997, come modificato dalla legge
n.  448  del  1998,  e' pari a L. 193.627.000, corrispondente a spese
sostenute per L. 968.135.000.
  3.3. Le risorse disponibili sono pari, come gia' detto, a lire 29,6
miliardi.  E'  prevista  una  riserva,  pari  al  50%  delle  risorse
finanziarie  a disposizione, a favore delle imprese che occupano fino
a  20  dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata
la  disponibilita' rimanente viene utilizzata dalle altre imprese. Ai
fini  del  calcolo  del numero dei dipendenti si applicano i medesimi
criteri  utilizzati  per la determinazione della dimensione aziendale
di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.
4. Modalita' e procedure per la concessione delle agevolazioni.
  4.1.  La  domanda  per  la richiesta delle agevolazioni deve essere
presentata,   esclusivamente   tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome  di  Trento e Bolzano nelle quali e' situata l'unita' locale
ove   vengono  utilizzati  i  beni  per  i  quali  si  richiedono  le
agevolazioni,   utilizzando  esclusivamente,  anche  in  fotocopia  o
estratto  dal  sito  Internet www.minindustria.it, lo schema allegato
alla   presente  circolare.  Sulla  busta  deve  essere  indicato  il
riferimento:  "Art.  11,  legge  27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi
fiscali per il commercio". Deve essere presentata per ciascuna unita'
locale una domanda.
  L'impresa  dovra'  trasmettere alla camera di commercio, unitamente
alla domanda di agevolazione, la seguente documentazione:
    a) copia  fotostatica  delle fatture relative ai beni per i quali
sono  state  richieste  le agevolazioni (nel caso di acquisto tramite
leasing,  copia  della  fattura  intestata alla societa' di locazione
finanziaria);
    b) originale  o  copia autenticata della quietanza delle stesse o
della  relativa  dichiarazione  del  fornitore che attesti l'avvenuto
pagamento  per  almeno il trenta per cento del costo agevolabile (nel
caso  di  leasing,  la  dichiarazione  deve  essere  rilasciata dalla
societa'  di  locazione  finanziaria;  nel  caso di acquisto ai sensi
della  legge  28 novembre  1965,  n. 1329, dall'istituto di credito).
Sono  considerate quietanze anche gli scontrini fiscali allegati alla
fattura  e la documentazione bancaria attestante il pagamento qualora
contenga  le  indicazioni  relative  a:  denominazione  dell'impresa,
numero  della  fattura  di  riferimento, importo e data dell'avvenuto
pagamento.
    c) In caso di parziale invio della documentazione di cui ai punti
a)  e  b)  la  camera  di commercio competente sospende l'inserimento
della domanda negli elenchi di cui al successivo punto 4.2 e provvede
a  richiedere  l'integrazione  che  dovra' pervenire, con le medesime
modalita',  entro trenta giorni dalla richiesta medesima. La domanda,
completa  della  documentazione, verra' inserita nell'elenco relativo
al giorno di trasmissione dei documenti richiesti.
    d) Il  mancato  invio  della  documentazione  integrativa  verra'
considerato  come rinuncia all'agevolazione e pertanto la domanda non
avra' seguito.
  4.2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
controllate  le  disponibilita'  finanziarie,  ordina,  in appositi e
distinti  elenchi  secondo  l'ordine  cronologico  di  spedizione  le
domande  validamente  pervenute  e  trasmesse  da  ciascuna camera di
commercio, e comunica alle imprese interessate l'avvenuta concessione
dell'agevolazione.
  4.3.  Qualora  le  disponibilita'  finanziarie  non  consentano  la
concessione  integrale  delle  agevolazioni  in  favore delle domande
aventi  la  stessa  posizione  nei  rispettivi  elenchi, il Ministero
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  applica  una
riduzione percentuale in eguale misura.
  4.4.  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
rende   nota   la  data  dell'accertato  esaurimento  dei  fondi  con
comunicato  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Contestualmente,
compatibilmente  con  le  disponibilita'  finanziarie  di  cassa,  il
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
trasferisce   allo   stato   di   previsione  dell'entrata  le  somme
corrispondenti   all'ammontare   complessivo  dei  crediti  d'imposta
attribuiti alle imprese.
  A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione della comunicazione di
esaurimento   fondi   non   possono   essere  presentate  domande  di
agevolazioni; le domande ugualmente presentate a partire da tale data
saranno restituite alle imprese.
  Alle  imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici
per  mancanza  di  capienza  finanziaria,  il  credito  d'imposta  e'
riconosciuto,  con  priorita'  nella formazione dell'elenco di cui al
punto   4.2,   nell'anno   successivo   nei   limiti  della  relativa
disponibilita'.
  Ove  si  rendano  disponibili  ulteriori  risorse  finanziarie,  il
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', con
proprio  decreto,  fissare  nuovi  termini per la presentazione delle
domande.
  4.5.  Sono motivi di esclusione dagli elenchi cronologici di cui al
punto 4.2:
    a) la  compilazione  della  domanda  su  schema diverso da quello
allegato alla presente circolare;
    b) la   mancata,   erronea  o  parziale  compilazione  dei  campi
segnalati  come obbligatori nel modulo di domanda per la compilazione
della domanda di accesso ai benefici;
    c) eventuali  modificazioni  apportate al testo prestampato delle
dichiarazioni contenute nel modulo;
    d) la  mancanza della firma e/o dell'autentica della medesima. Si
ricorda  che  in  base  alle  innovazioni  normative  in  materia  di
semplificazione  amministrativa  di  cui  all'art. 3, comma 11, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge
16 giugno  1998,  n.  191, e' possibile, oltre alle consuete forme di
autentica  notarile ovvero tramite l'ufficiale di anagrafe, adempiere
all'obbligo  di  autentica  della  firma  allegando alla richiesta di
accesso  ai benefici, fotocopia del documento valido di identita' del
firmatario;
    e) il  mancato  invio  della documentazione integrativa di cui al
punto 4.1.
5. Divieto di cumulo.
  5.1.  L'impresa  non  puo'  beneficiare per i medesimi beni oggetto
delle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge n. 449 del 1997, di
altre  agevolazioni previste sotto qualsiasi forma, ivi incluso anche
gli  aiuti  de minimis, da altre normative statali, regionali o delle
province  autonome  di  Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie
coofinanziate,  analogamente  a  quanto  previsto  dalle disposizioni
attuative  della  legge  n.  317  del  1991,  richiamate  dal comma 3
dell'art. 11 in questione.
6. Controlli, revoche e sanzioni.
  6.1.    Successivamente    alla    concessione   dell'agevolazione,
nell'ambito   della   attivita'   di   controllo   di   merito  sulla
documentazione  trasmessa,  la  Camera di commercio competente potra'
richiedere  alla  impresa ulteriori informazioni e integrazioni della
documentazione medesima. In caso di mancato invio di quanto richiesto
dalla  Camera  di  commercio  entro  il  termine di trenta giorni, si
provvedera' alla revoca, anche parziale, delle agevolazioni.
  6.2.  In  ogni  caso  il  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e le camere di commercio possono disporre ispezioni
presso  le  imprese beneficiarie, ai fini dell'eventuale revoca delle
agevolazioni.
  6.3.  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede alla revoca delle agevolazioni qualora:
    a) i  beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti,
alienati   o   distratti   nei  tre  anni  successivi  alla  data  di
concessione;
    b) le   informazioni   e  integrazioni  necessarie  ai  fini  del
controllo di merito, non vengano fornite alle Camere entro il termine
di trenta giorni dalla data dell'eventuale richiesta;
    c) i   controlli   effettuati  evidenzino  l'insussistenza  delle
condizioni  previste  per  l'accesso  alle  agevolazioni,  dichiarate
dall'impresa in fase di domanda di agevolazione;
    d) l'impresa  non abbia comunicato alla Camera di commercio entro
trenta  giorni  l'utilizzo  dei  beni  agevolati  presso altra unita'
locale  dell'impresa stessa, ovvero nel caso di attivita' stagionali,
presso altra localita' per il periodo di chiusura;
    e) l'impresa   abbia  usufruito,  per  i  medesimi  beni  oggetto
dell'agevolazione   di   cui   alla   presente  circolare,  di  altre
agevolazioni,  previste  sotto  qualsiasi  forma ivi inclusa anche la
categoria  de  minimis, da altre normative statali, regionali o delle
province  autonome  di Trento e Bolzano, ovvero da azioni comunitarie
coofinanziate.
  6.4. In caso di revoca il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  ne  da'  immediata comunicazione al Ministero delle
finanze.
  6.5.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni amministrative e
della  restituzione  delle  agevolazioni revocate si applicano, fatto
salvo   quanto  previsto  dall'articolo  11,  comma  3,  della  legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  le  disposizioni di cui all'articolo 13
della  legge  5 ottobre  1991,  n.  317  e successive modificazioni e
integrazioni.
  In  particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria, e' disposta
nella  misura  da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta
indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera
c) del punto 6.3.
  Nei  casi  di  restituzione  delle agevolazioni a seguito di revoca
disposta per le inadempienze di cui alla lettera a) del punto 6.3 per
azioni  o  fatti  addebitabili all'impresa beneficiaria, ovvero per i
casi  di cui lettera c) del medesimo punto 6.3, l'impresa stessa deve
versare  il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale  di  sconto vigente alla data di concessione del credito di
imposta.
  In   tutti   gli   altri  casi  la maggiorazione  da  applicare  e'
determinata in misura pari al tasso di interesse legale.
  6.6.  Chi  rilascia  o  utilizza  certificazioni  attestanti  fatti
materiali  non  corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da
sei  mesi  a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire,
ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
7. Misure organizzative.
  7.1.  Le  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
possono,  eventualmente  in  collaborazione  con  le  associazioni di
categoria,   intraprendere   iniziative   dirette   ad  agevolare  la
presentazione   delle   domande,   anche  mediante  la  diffusione  e
l'utilizzo di appositi supporti informatici.
    Roma, 5 aprile 2001
                                                   Il Ministro: Letta