Agli      Istituti      zooprofilattici
                              sperimentali
                              All'Istituto superiore di sanita'
                              Al Comando carabinieri per la sanita'
                              Alle associazioni di categoria
                              Ai   titolari  di  autorizzazioni  alla
                              immissione  in  commercio di medicinali
                              veterinari
                                  e p c.:
                              All'Ufficio di gabinetto
Nuovi requisiti in merito alle TSE.
  In  merito alle disposizioni del decreto del Ministro della Sanita'
26  giugno 2000, attuazione della direttiva 1999/104/CE, che modifica
l'allegato  alla  direttiva 81/852/CEE, si forniscono con la presente
circolare,   indicazioni   sulla  documentazione  da  presentare  per
dimostrare  che  un  prodotto  medicinale  veterinario  e' fabbricato
conformemente alle direttive ed ai loro aggiornamenti per minimizzare
il   rischio   di   trasmissione   delle   encefalopatie  spongiformi
trasmissibili (TSE ) all'uomo e agli animali.
  Il presente documento e' stato stilato tenendo conto dell'adozione,
da parte del comitato per i medicinali veterinari (CVMP) dell'Agenzia
europea  per la valutazione dei medicinali (EMEA), della linea guida,
congiunta  CVMP/CPMP "EMEA/410/01" - Revisione del febbraio 2001, per
minimizzare  il  rischio  di trasmissione degli agenti che causano le
TSE  attraverso i medicinali umani e veterinari. Tale linea guida (di
seguito  indicata  come  linea guida EMEA/410/01) e' un aggiornamento
della  linea  guida  (EMEA/CVMP/145/97)  per  la  minimizzazione  del
rischio  di trasmissione, tramite medicinali veterinari, degli agenti
che  causano  l'encefalopatia spongiforme animale, ed e' integrata da
due "position papers" del CVMP (EMEA/CVMP/121/01 ed EMEA/CVMP/019/01)
che  introducono  nuovi  requisiti per quanto riguarda la valutazione
del rischio associata all'utilizzo di:
    a) medicinali  veterinari  destinati  ai  ruminanti,  tra i quali
medicinali  veterinari  contenenti  latte  e  suoi derivati (solo per
preaparazioni ad uso parenterale) destinati ai ruminanti.
    b) "Seed  materials"  ("master seed" e "working seed") utilizzati
per la preparazione di vaccini ad uso veterinario.
  Per  quanto riguarda i medicinali veterinari di cui al punto a), il
"position  paper"  EMEA/CVMP/121/01  introduce  ulteriori  aspetti da
prendere  in  considerazione  nella valutazione del rischio di questi
prodotti  e  fornisce  una  chiara  indicazione  sulle  due possibili
procedure  che  il  responsabile  per  l'immissione in commercio puo'
seguire  per  dimostrare  l'idoneita'  delle materie prime utilizzate
nella  fabbricazione di medicinali veterinari destinati ai ruminanti.
Tali procedure si possono riassumere come segue:
    1)  medicinali  veterinari destinati a ruminanti per i quali sono
disponibili  i  certificati  dell'EDQM  (European Directorate for the
Quality  of  Materials) della Farmacopea Europea (di seguito indicato
come    "certificato    EDQM");    in   questo   caso   il   titolare
dell'autorizzazione all' immissione in commercio deve presentare tali
certificati,  integrandoli con una valutazione del rischio che prende
in  considerazione solo i fattori addizionali contenuti nel "position
paper" EMEA/CVMP/ 121/01;
    2)  medicinali  veterinari  destinati a ruminanti per i quali non
sono  disponibili  i  certificati  EDQM;  in  questo caso il titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio deve presentare una
valutazione  del  rischio  secondo  quanto indicato nella linea guida
EMEA/410/01,  integrandola con una valutazione del rischio che prenda
in  considerazione anche i fattori addizionali contenuti nel position
paper EMEA/CVMP/121/01.
  Per  quanto  riguarda  i  "seed  materials"  di cui al punto b), il
"position  paper"  EMEA/CVMP/019/01  introduce  ulteriori  aspetti da
prendere  in  considerazione  nella valutazione del rischio di questi
prodotti.  In  particolare  tale  "position  paper" ribadisce che per
tutti  i "seed materials" utilizzati per la produzione dei medicinali
veterinari  immunologici  autorizzati  dopo  il  1o ottobre 2000 deve
essere  dimostrata  la  conformita' alla linea guida EMEA/410/01. Per
quanto  riguarda  invece  i  "seed  materials" di uso consolidato, il
titolare   dell'autorizzazione   all'immissione   in  commercio  deve
dimostrare di aver valutato il rischio che il loro utilizzo comporta,
in    accordo    con    quanto   stabilito   dal   "position   paper"
EMEA/CVMP/019/01.
  Premesso  quanto sopra, allo scopo di fornire utili indicazioni per
la   presentazione   di  quanto  previsto  nell'allegato  al  decreto
ministeriale 26 giugno 2000, si definisce quanto segue;
Nuovi requisiti in merito alle TSE - documentazione da presentare.
  1.  - I titolari di autorizzazioni all'immisione in commercio (AIC)
e i richiedenti l'AIC di medicinali veterinari devono dimostrare, per
tutti i loro prodotti, che tutte le materie prime di origine animale,
come  definite nella sezione 2 (Scope of the note for guidance) della
linea  guida  EMEA/410/01, utilizzate nella produzione dei medicinali
veterinari,  rispettano i requisiti in merito alle TSE previsti nella
linea guida stessa.
  2.  -  I  titolari  di  AIC  e  i  richiedenti  l'AIC di medicinali
veterinari destinati ai ruminanti devono dimostrare. per tutti i loro
prodotti,  che  tutte  le  materie  prime  di  origine  animale, come
definite  nella sezione "Scope" del "position paper" EMEA/CVMP/121/01
sono conformi ai requisiti dettati dal position paper stesso.
  3.  -  I  titolari  di  AIC  e  i  richiedenti  l'AIC di medicinali
veterinari immunologici devono dimostrare, per tutti i loro prodotti,
che  i  "seed  materials",  come  definiti  nella sezione "Scope" del
"position   paper"   EMEA/CVMP/019/01   sono  conformi  ai  requisiti
richiesti   dalla  linea  guida  EMEA/410/01,  nonche'  ai  requisiti
addizionali richiesti dal position paper stesso.
  La  dimostrazione  di  cui  al  punto 1 deve essere fornita: a) per
mezzo  dello specifico certificato EDQM o, in alternativa, quando per
uno  o  piu'  dei  materiali  di  partenza il certificato EDQM non e'
disponibile, b) per mezzo di un dossier contenente i dati scientifici
che  dimostrano che il singolo materiale di partenza rispetta i nuovi
requisiti in merito alla TSE (linea guida EMEA/410/01).
  La  dimostrazione  di  cui  al  punto 2 deve essere fornita: a) per
mezzo  dello  specifico certificato EDQM integrato da una valutazione
del  rischio  basata soltanto sui requisiti addizionali richiesti dal
"position paper" EMEA/CVMP/121/01 o, in alternativa, quando per uno o
piu'   dei   materiali   di  partenza  il  certificato  EDQM  non  e'
disponibile, b) per mezzo di un dossier contenente i dati scientifici
che  dimostrano che il singolo materiale di partenza rispetta i nuovi
requisiti  in  merito  alla  TSE (linea guida EMEA/410/01 e "position
paper" EMEA/CVMP/121/01).
  La dimostrazione di cui al punto 3 deve essere fornita per mezzo di
un  dossier  contenente  i  dati  scientifici  che  dimostrano che il
singolo  materiale  di  partenza rispetta i nuovi requisiti in merito
alla    TSE    (linea    guida   EMEA/410/01   e   "position   paper"
EMEA/CVMP/019/01).
AIC non ancora concesse.
  Tra  le  AIC  non ancora concesse si possono distinguere i seguenti
casi:
    1)  Domande di AIC presentate anteriormente al 1o ottobre 2000 ed
ancora  in  corso  di  valutazione  alla  data di pubblicazione della
presente circolare.
  Le  documentazioni  tecniche  inerenti le domande di AIC presentate
anteriormente  alla  data  del  1o ottobre 2000 ed ancora in corso di
valutazione  alla  data  di  pubblicazione  della presente circolare,
devono  essere  integrate  con documentazione atta a dimostrare che i
medicinali   veterinari  siano  fabbricati  conformemente  ai  "Nuovi
requisiti  in  merito  alla TSE" della presente circolare. La mancata
integrazione comportera' il mancato rilascio dell'AIC richiesta.
    2)  Domande  di  AIC  presentate dal 1o ottobre 2000 alla data di
pubblicazione della presente circolare.
    (a)  L'assenza  della  documentazione  relativa  ai  requisiti in
merito  alla  TSE  all'epoca prevista comportera' il non accoglimento
della   domanda,   conformemente  all'art.  1  comma  3  del  decreto
ministeriale 26 giugno 2000.
    (ii)  La  documentazione gia' presentata relativa ai requisiti in
merito  alla  TSE,  deve  essere,  se  del caso, integrata con quanto
definito   nella   presente   circolare.   La   mancata  integrazione
comportera' il non accoglimento della domanda, conformemente all'art.
1 comma 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2000.
    3)  Domande  di  AIC  presentate  successivamente  alla  data  di
pubblicazione della presente circolare.
  La  mancata dimostrazione della conformita' della documentazione ai
nuovi  requisiti  in  merito  alla TSE, nei vari casi descritti dalla
presente circolare, comportera' la mancata validazione della domanda.
AIC gia' concesse.
  1.  -  I titolari di medicinali veterinari autorizzati (titolari di
AIC)  devono presentare la documentazione necessaria a dimostrare che
i  medicinali  veterinari  sono  fabbricati  conformemente  ai  nuovi
requisiti in merito alla TSE descritti nella presente circolare. Tale
documentazione  (in  particolare quella relativa alla valutazione del
rischio)  dovra'  essere  presentata  nel piu' breve tempo possibile,
onde   permettere  al  Ministero  della  sanita'  di  effettuarne  la
valutazione  di  competenza  entro  i  termini  di legge previsti (1o
giugno 2001).
  2.  - In tutti i casi in cui la dimostrazione della conformita' del
medicinale  alle  direttrici  per  la  minimizzazione  del rischio di
trasmissione  all'uomo e agli animali comporti la presentazione di un
dossier  contenente dati scientifici sulla valutazione del rischio, i
titolari  di  AIC,  devono  presentare  al  Ministero della sanita' -
Dipartimento  alimenti  nutrizione e sanita' pubblica Veterinaria (di
seguito indicato come "Dipartimento") Ufficio XI, una formale domanda
di  variazione  di tipo II, alla quale si applica la tariffa prevista
all'art.  21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47 riferita
al   Regolamento   (CE)  297/95,  del  febbraio  1995,  e  successivi
aggiornamenti (variazione tipo II "ridotta").
Presentazione elenchi riepilogativi.
  I  titolari  di  medicinali  veterinari autorizzati e i richiedenti
l'AIC  di  medicinali  veterinari la cui domanda sia stata depositata
prima  della pubblicazione della presente circolare devono presentare
al  Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento  alimenti nutrizione e
sanita'  pubblica  veterinaria  -  Ufficio  XI un elenco completo dei
propri prodotti, suddiviso come segue:
    1)  medicinali  veterinari  fabbricati  utilizzando  materiali di
partenza,  come  definiti  nella  sezione  2  (Scope  of the note for
guidance) della linea guida EMEA/410/01:
      (i)  per i quali sono disponibili i certificati EDQM; riportare
i dati conformemente all'allegato I alla presente circolare;
      (ii)   per  uno  o  piu'  dei  quali  non  sono  disponibili  i
certificati   EDQM   ed  e'  stata  presentata,  in  alternativa,  la
documentazione  scientifica  che dimostra che i materiali di partenza
rispettano  i  nuovi  requisiti  in merito alle TSE; riportare i dati
conformemente all'allegato II alla presente circolare;
    2)  medicinali  veterinari  destinati  ai  ruminanti e fabbricati
utilizzando  materiali  di  partenza,  come  definiti  nella  sezione
"scope" del "position paper" EMEA/CVMP/121/01:
    (i)  per  i  quali  sono disponibili i certificati EDQM integrati
dalla   documentazione  scientifica  prevista  dal  "position  paper"
stesso;  riportare i dati conformemente all'allegato II alla presente
circolare;
    (ii)  per uno o piu' dei quali non sono disponibili i certificati
EDQM  ed  e'  stata  presentata,  in  alternativa,  la documentazione
scientifica  che  dimostra  che  i materiali di partenza rispettano i
nuovi  requisiti  in  merito  alle  TSE  (linea  guida  EMEA/410/01 e
"position  paper"  EMEA/CVMP/121/01);  riportare i dati conformemente
all'allegato II alla presente circolare;
    3)  medicinali veterinari fabbricati utilizzando "seed materials"
come   definiti   nella   sezione   "scope"   del   "position  paper"
EMEA/CVMP/019/01  per  uno  o  piu'  dei quali e' stata presentata la
documentazione scientifica che dimostra che tali semenze rispettano i
nuovi  requisiti  in  merito  alle  TSE  (linea  guida  EMEA/410/01 e
"position  paper"  EMEA/CVMP/019/01);  riportare i dati conformemente
all'allegato II alla presente circolare;
    4) medicinali veterinari fabbricati senza utilizzare materiali di
partenza,  come  definiti  nella  sezione  2  (Scope  of the note for
guidance)  della  linea  guida EMEA/410/01, nella sezione "scope" del
"position  paper"  EMEA/CVMP/121/01  e  nella  sezione  "scope of the
document"  del  "position  paper"  EMEA/CVMP/019/01  riportare i dati
conformemente all'allegato III alla presente circolare;
    5)  medicinali  veterinari per i quali non sono stati acquisiti i
dati  necessari  a  consentirne  l'inserimento  in uno dei precedenti
raggruppamenti  riportare  i  dati conformemente all'allegato IV alla
presente circolare.
  Gli  elenchi  di cui sopra devono essere presentati sia su supporto
cartaceo   che   in  formato  elettronico.  Per  quanto  riguarda  la
presentazione  dei  dati  su formato elettronico, il Dipartimento sta
organizzando  la messa a punto di un sistema di acquisizione dati del
quale  i  soggetti  interessati potranno avere notizia consultando il
sito internet del Dipartimento (www.sanita.it/alimvet).
  Gli  elenchi cartacei di cui sopra dovranno essere integrati da una
dichiarazione del titolare richiedente dell'AIC che attesti:
    (i) l'avvenuto accertamento che per tutti i medicinali veterinari
in  elenco  autorizzati  all'immissione in commercio (o, alla data di
pubblicazione  della presente circolare, in domanda di AIC) sia stato
determinato  quali dei materiali di partenza sono compresi tra quelli
considerati  dalla  linea  guida  EMEA/410/01,  dal  "position paper"
EMEA/CVMP/121/01 e dal "position paper" EMEA/CVMP/019/01;
    (ii)  la corrispondenza dei dati presentati in formato cartaceo e
in   formato   elettronico   a   quanto   riportato  nei  decreti  di
autorizzazione dei singoli prodotti;
    (iii)   l'avvenuta  presentazione  per  i  medicinali  veterinari
elencati  nell'allegato  II  di  una domanda di variazione di tipo II
"ridotta";
    (iv)  l'avvenuta  inclusione  da  parte  del titolare dell'AIC di
tutti i medicinali veterinari autorizzati all'immissione in commercio
(o,  alla  data di pubblicazione della presente circolare, in domanda
di AIC) in uno degli elenchi di cui alla presente circolare.
  La  suddetta dichiarazione dovra' essere redatta secondo il modello
di cui all'allegato A alla presente circolare.
Certificati EDQM.
    (i)  Certificati  disponibili  entro  il  termine  fissato per la
valutazione dei fascicoli da parte del Dipartimento (1o giugno 2001).
  Quando  disponibili, i certificati EDQM devono essere presentati in
copia  conforme  all'originale  o  con  dichiarazione  attestante  la
conformita' all'originale.
    (ii)  Certificati non disponibili entro il termine fissato per la
valutazione dei fascicoli da parte del Dipartimento (1o giugno 2001).
  Si prende atto del fatto che l'EDQM non ha ancora fatto fronte alla
totalita'  delle  richieste  di  certificati inerenti la problematica
TSE.  Per  questo motivo si ritiene accettabile che la documentazione
comprenda  in  luogo  dei  certificati  EDQM  la  copia della domanda
presentata all'EDQM con l'indicazione dei relativi estremi. Una volta
che  i  certificati  siano  stati  rilasciati  si  dovra'  provvedere
tempestivamente a completare la documentazione.
  Il  Dipartimento si riserva di effettuare presso l'EDQM controlli a
campione sulla veridicita' della documentazione presentata.
    Roma, 26 marzo 2001
                                                Il Ministro: Veronesi