IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente la revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993, che reca la tariffa dell'imposta da applicare per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo; Visto l'art. 37 del medesimo decreto legislativo n. 507 del 1993, il quale prevede che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, ed in particolare l'art. 12-bis il quale prevede che non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; Considerato che l'importo minimo delle attuali tariffe (comuni di classe V) e' fissato in lire sedicimila e che pertanto tale importo risulta inferiore a quello per il quale e' possibile procedere all'iscrizione a ruolo ai sensi della disposizione sopra richiamata; Ritenuta la necessita' di adeguare il predetto importo minimo al fine di assicurarne l'accertamento e la riscossione anche in caso di omesso adempimento spontaneo, nonche' di rideterminare gli altri importi (comuni di classe IV, III, II e I) nella proporzione attualmente prevista; Visto l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17,della legge n. 488 del 1999, in base al quale le tariffe ed i diritti di cui al capo I del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del venti per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 e fino ad un massimo del cinquanta per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000; Visto il parere favorevole formulato dalla conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 12 ottobre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. La tariffa per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' cosi' rideterminata: comuni di classe I L. 38.000 comuni di classe II L. 34.000 comuni di classe III L. 30.000 comuni di classe IV L. 26.000 comuni di classe V L. 22.000