IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista   l'istanza   della  societa'  S.p.a.  Ce.Sa.Me.  -  Ceramica
sanitaria  del  Mediterraneo,  inoltrata presso il competente ufficio
della  Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come
da  protocollo dello stesso, in data 12 febbraio 2001, che unitamente
al  contratto  di  solidarieta'  per  riduzione  di orario di lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 15 dicembre 2000
stabilisce  per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1 gennaio 2001,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali -
come  previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore addetti
all'Industria  chimica  applicato - a 32,40 ore medie settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 332 unita' su un
organico complessivo di 374 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Sa.Me. -
Ceramica  sanitaria  del Mediterraneo, con sede in Catania, unita' di
Catania,  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  24  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  32,40  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 332 unita', su un
organico complessivo di 374 unita'.