IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 avente ad oggetto l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico; Visto il titolo II del decreto sopracitato, che disciplina gli oneri conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE. Visto il titolo III del decreto sopracitato, che disciplina gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile; Visto il titolo IV del decreto sopracitato, che disciplina gli oneri relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico; Visto il titolo V del decreto sopra citato, che determina le disposizioni transitorie e finali; Considerato che in data 22 dicembre 2000 e' stato costituito un consorzio fra SoGIN, ENEA ed FN per lo smantellamento degli impianti del ciclo del combustibile nucleare ai fini di quanto disposto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 13, comma 2, lettera e); Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede, fino alla rideterminazione operata della stessa Autorita', in base all'art. 9 del citato decreto, alla copertura dei costi delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto citato realizzate dal Consorzio SoGIN, ENEA ed FN; Vista la delibera n. 220/00 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000 "Ulteriore proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto 16 marzo 1999, n. 79"; Vista la delibera n. 67/01 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 22 marzo 2001 "Proposta urgente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto 16 marzo 1999, n. 79"; Considerato che nella delibera n. 220/00, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ritiene, fra l'altro, che la verifica dei programmi predisposti dalla societa' SoGIN S.p.a. in ordine alle attivita' di smantellamento delle centrali elettronucleari, di chiusura del ciclo del combustibile nucleare, nonche' alle attivita' a queste connesse e conseguenti, anche al fine di valutare l'economicita' di detti programmi rispetto agli obiettivi perseguiti, necessiti di ulteriori approfondimenti in ragione della complessita' della materia; Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, per l'anno 2000, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca da coprire attraverso una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale in misura non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999; e che sino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo per finanziamento dell'attivita' di ricerca vengono interamente assegnate alla societa' CESI S.p.a.; Considerato che la societa' CESI S.p.a. ha intrapreso un programma diversificato di attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale del sistema elettrico nazionale, anche ad alto rischio tecnico-economico, di cui alcune attivita' sono in corso alla data di emanazione del presente decreto; Considerato che il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto 26 gennaio 2000, al fine di assicurare la necessaria trasparenza ed equita' della fase di selezione delle proposte di ricerca e coerenza delle proposte stesse rispetto all'esigenza di incrementare la competitivita' ed efficienza del sistema elettrico nazionale non potra' essere operativo prima del mese di giugno dell'anno 2001; Considerata l'opportunita' di assicurare la necessaria continuita' delle attivita' di ricerca intraprese dalla societa' CESI S.p.a. che non risultano ancora concluse; Considerato, in difforme avviso dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, non implica la necessita' di comprendere nella procedura di quantificazione dei costi non recuperabili tutti gli impianti dell'impresa produttrice distributrice; Considerato altresi' che l'eventuale maggiore valorizzazione economica, conseguente all'applicazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non ammessi a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, e' recuperata attraverso il meccanismo previsto all'art. 5, comma 9, del citato decreto interministeriale 26 gennaio 2000; Considerato che l'eventuale inclusione nella procedura di quantificazione in argomento degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, equivarrebbe a considerarli, di fatto, come fonte di costi non recuperabili con segno negativo, nel qual caso non sarebbe giustificata la diversa procedura di recupero prevista all'articolo 5, comma 9, del decreto medesimo; Considerato che il comma 10 dell'art. 5 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 si riferisce all'insieme degli impianti di proprieta' o nella disponibilita' di ciascuna impresa produttrice distributrice alla data del 19 febbraio 1997; Decreta: Art. 1. Proroga del termine di cui all'art. 9, comma 2, primo periodo del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000. 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il 31 dicembre 2001 procede alla rideterminazione di cui all'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000. 2. Entro il 31 maggio 2001, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla quantificazione degli importi da corrispondere per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire i costi delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto di cui al comma 1, svolte dal Consorzio SoGIN-ENEA-FN, come definite alla data della sua costituzione. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede, a tal fine, all'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999.