IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 avente
ad oggetto l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema
elettrico;
  Visto  il  titolo  II  del  decreto sopracitato, che disciplina gli
oneri conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE.
  Visto  il  titolo  III  del decreto sopracitato, che disciplina gli
oneri  conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari
ed alla chiusura del ciclo del combustibile;
  Visto  il  titolo  IV  del  decreto sopracitato, che disciplina gli
oneri  relativi  alle  attivita'  di  ricerca e sviluppo di interesse
generale per il sistema elettrico;
  Visto  il  titolo  V  del  decreto  sopra  citato, che determina le
disposizioni transitorie e finali;
  Considerato  che  in  data  22 dicembre 2000 e' stato costituito un
consorzio  fra SoGIN, ENEA ed FN per lo smantellamento degli impianti
del  ciclo  del  combustibile nucleare ai fini di quanto disposto dal
decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, art. 13, comma 2, lettera
e);
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  2,  del decreto
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   del  26 gennaio  2000,  l'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas provvede, fino alla rideterminazione
operata  della  stessa  Autorita',  in  base  all'art.  9  del citato
decreto,  alla copertura dei costi delle attivita' di cui all'art. 8,
comma 1,  lettera  c),  punto iii), del decreto citato realizzate dal
Consorzio SoGIN, ENEA ed FN;
  Vista  la delibera n. 220/00 dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  del  6 dicembre  2000  "Ulteriore  proposta  al  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  in  materia  di
individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di
cui all'art. 3, comma 11, del decreto 16 marzo 1999, n. 79";
  Vista la delibera n. 67/01 dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il   gas   del   22 marzo   2001   "Proposta   urgente   al  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  in  materia  di
individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di
cui all'art. 3, comma 11, del decreto 16 marzo 1999, n. 79";
  Considerato che nella delibera n. 220/00, l'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  ritiene,  fra  l'altro,  che  la  verifica dei
programmi  predisposti  dalla  societa'  SoGIN  S.p.a. in ordine alle
attivita'   di  smantellamento  delle  centrali  elettronucleari,  di
chiusura  del ciclo del combustibile nucleare, nonche' alle attivita'
a   queste   connesse  e  conseguenti,  anche  al  fine  di  valutare
l'economicita' di detti programmi rispetto agli obiettivi perseguiti,
necessiti  di ulteriori approfondimenti in ragione della complessita'
della materia;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 13, comma 2, del decreto del
Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, per l'anno 2000, l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas provvede alla fissazione in via
temporanea   dell'ammontare   del   fabbisogno   del   Fondo  per  il
finanziamento  dell'attivita'  di  ricerca  da coprire attraverso una
componente  della  tariffa del servizio di distribuzione dell'energia
elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e l'adeguamento del
corrispettivo  per  l'accesso  e  l'uso  della  rete  di trasmissione
nazionale in misura non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh
consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4,
del  decreto  legislativo n. 79/1999; e che sino al 30 giugno 2000 le
risorse del Fondo per finanziamento dell'attivita' di ricerca vengono
interamente assegnate alla societa' CESI S.p.a.;
  Considerato  che la societa' CESI S.p.a. ha intrapreso un programma
diversificato  di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  di  interesse
generale  del  sistema  elettrico  nazionale,  anche  ad alto rischio
tecnico-economico, di cui alcune attivita' sono in corso alla data di
emanazione del presente decreto;
  Considerato   che  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato d'intesa con l'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  previsto  dall'art.  11,  comma  2 del decreto
26 gennaio  2000,  al fine di assicurare la necessaria trasparenza ed
equita'  della fase di selezione delle proposte di ricerca e coerenza
delle  proposte  stesse  rispetto  all'esigenza  di  incrementare  la
competitivita'  ed  efficienza  del  sistema  elettrico nazionale non
potra' essere operativo prima del mese di giugno dell'anno 2001;
  Considerata  l'opportunita' di assicurare la necessaria continuita'
delle  attivita' di ricerca intraprese dalla societa' CESI S.p.a. che
non risultano ancora concluse;
  Considerato,   in  difforme  avviso  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas, che il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto
interministeriale  26 gennaio  2000,  non  implica  la  necessita' di
comprendere   nella   procedura  di  quantificazione  dei  costi  non
recuperabili    tutti    gli    impianti   dell'impresa   produttrice
distributrice;
  Considerato   altresi'   che   l'eventuale maggiore  valorizzazione
economica,  conseguente  all'applicazione  della direttiva europea n.
96/92/CE,   dell'energia   prodotta   da   impianti  idroelettrici  e
geotermoelettrici   non   ammessi   a   contribuzione  ai  sensi  dei
provvedimenti  del  Comitato  interministeriale  dei prezzi 12 luglio
1989,  n.  15,  14 novembre  1990,  n.  34, e 29 aprile 1992, n. 6, e
successive  modificazioni e integrazioni, e' recuperata attraverso il
meccanismo   previsto   all'art.  5,  comma  9,  del  citato  decreto
interministeriale 26 gennaio 2000;
  Considerato   che   l'eventuale   inclusione   nella  procedura  di
quantificazione   in   argomento   degli   impianti  idroelettrici  e
geotermoelettrici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto
interministeriale  26 gennaio  2000,  equivarrebbe a considerarli, di
fatto,  come  fonte di costi non recuperabili con segno negativo, nel
qual  caso  non sarebbe giustificata la diversa procedura di recupero
prevista all'articolo 5, comma 9, del decreto medesimo;
  Considerato   che   il   comma   10   dell'art.   5   del   decreto
interministeriale  26 gennaio  2000  si  riferisce  all'insieme degli
impianti  di  proprieta'  o  nella disponibilita' di ciascuna impresa
produttrice distributrice alla data del 19 febbraio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Proroga  del  termine  di  cui all'art. 9, comma 2, primo periodo del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
              programmazione economica 26 gennaio 2000.

  1.   L'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  entro  il
31 dicembre  2001  procede  alla  rideterminazione di cui all'art. 9,
comma  2, primo periodo, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000.
  2.  Entro  il 31 maggio 2001, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  provvede alla quantificazione degli importi da corrispondere
per  l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire
i costi delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto
iii),   del   decreto  di  cui  al  comma  1,  svolte  dal  Consorzio
SoGIN-ENEA-FN,  come  definite  alla  data  della  sua  costituzione.
L'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas provvede, a tal fine,
all'adeguamento  del  corrispettivo  di cui all'art. 3, comma 10, del
decreto legislativo n. 79/1999.