L'ISPETTORE GENERALE CAPO
              per la liquidazione degli enti disciolti
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.
337,  che  ha  disposto  la  soppressione  e  liquidazione  dell'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione
in  capo  al  commissario  liquidatore  dell'E.N.C.C. delle procedure
liquidatorie dell'ente medesimo e delle societa' controllate;
  Visto  l'art.  1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale
ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della
liquidazione unificata e che il saldo della gestione e' attribuito al
Ministero  del  tesoro,  Ragioneria generale dello Stato, ispettorato
generale enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;
  Vista   la   legge   4 dicembre   1956,   n.   1404,  e  successive
modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi
denominato,  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 aprile  1998,  n.  154,  ispettorato  generale  per la
liquidazione degli enti disciolti;
  Visto  il decreto del ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000
con  il  quale la predetta liquidazione unificata e' stata avocata al
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ed  affidata  all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Visto  l'art.  2,  comma  1, ultima parte, della precitata legge n.
337/1995  che  dispone  che  il  Ministero del tesoro, a liquidazione
avvenuta,   devolve   i   beni  patrimoniali,  non  utilizzati  nella
liquidazione  e  senza  pregiudizio  per  le ragioni dei creditori, a
titolo  gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le
regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi,
che ne abbiano fatto richiesta;
  Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica n. 48668 del
3 novembre  2000  col  quale  si conferma la necessita' di addivenire
alla  devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia
una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi
propri  dell'attivita'  liquidatoria,  sia  i  connessi  problemi  di
personale e di produttivita';
  Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n.
337/1995,  avanzata  dalla regione Lombardia, con deliberazione della
giunta  della regione Lombardia n. 3038 del 12 gennaio 2001 trasmessa
dalla  stessa regione con la nota del 18 gennaio 2001 prot. n. 1804 e
relativa  al  complesso  aziendale  "Carpaneta",  sito  nel comune di
Bigarello  (Mantova),  i  cui  elementi identificativi catastali sono
contenuti  nell'allegato  A  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  gia'  di  proprieta'  della  societa'  agricola e
forestale   per   le  piante  da  cellulosa  e  da  carta  S.p.a.  in
liquidazione   coatta   amministrativa  (S.A.F.  S.p.a.  in  l.c.a.),
societa'  facente  parte  della  liquidazione  unificata  E.N.C.C.  e
societa' controllate;
  Visto  il  punto  3)  della  predetta delibera relativo all'impegno
della  regione  Lombardia  a  chiedere il trasferimento del personale
della liquidazione unificata E.N.C.C. e societa' controllate operante
presso il suddetto complesso aziendale;
  Considerato   che   con  la  devoluzione  del  complesso  aziendale
"Carpaneta",  comprensivo  anche  di  tutti  i  beni  mobili, scorte,
materiali  e  beni  mobili  registrati  di  cui  all'allegato  B  che
costituisce   parte  integrante  del  presente  decreto,  la  regione
Lombardia  e'  obbligata  ad  assumere  i  dipendenti del ruolo unico
transitorio  della liquidazione operanti in detto complesso aziendale
e  che  il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione
risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;
  Considerato  inoltre  che nell'azienda Carpaneta insistono impianti
sperimentali  di rilevante valore scientifico su complessivi ha 20.63
ovvero  impianti  che  contengono  materiale  genetico  meritevole di
essere conservato;
  Vista  la  sentenza  n.  872/1999 del 7 giugno 1999 con la quale il
tribunale  di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214
della  legge  fallimentare  -  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267,
presentata  dalla  S.A.F.  S.p.a.  in  l.c.a. con assunzione da parte
dell'E.N.C.C.  e  conseguente  trasferimento  al predetto E.N.C.C. di
tutte  le  attivita' e passivita' comunque facenti capo alla predetta
S.A.F. S.p.a. in l.c.a.;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
                              Decreta:
  1.  Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 1995,
n.  240,  convertito  in  legge  3 agosto  1995, n. 337, il complesso
aziendale "Carpaneta" sito nel comune di Bigarello (Mantova) (gia' di
proprieta'   della   S.A.F.   S.p.a.   in   l.c.a.  rientrante  nella
liquidazione  unificata dell'E.N.C.C. e societa' controllate) come in
premessa  indicato,  e'  devoluto  a  titolo  gratuito  alla  regione
Lombardia.
  2.  Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti
compiuti   per   la   liquidazione  dell'E.N.C.C.  e  delle  societa'
controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte
di  registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro
tributo.
  3.  Il  mancato  adempimento  dell'obbligo relativo alla definitiva
assunzione   dei   dipendenti   del  ruolo  unico  transitorio  della
liquidazione  operanti  presso il complesso aziendale "Carpaneta", ai
sensi  del  punto  3)  della  delibera  della  giunta  della  regione
Lombardia n. 3038 del 12 gennaio 2001, e' condizione risolutiva della
devoluzione di cui al punto 1.
  4.  Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e
concernenti   la  devoluzione  del  complesso  aziendale  "Carpaneta"
provvedera',  direttamente  e  con oneri a proprio carico, la regione
Lombardia.
  5. L'amministrazione che subentrera' nella gestione delle attivita'
di  ricerca  e  sperimentazione  finora  svolte dall'E.N.C.C. o dalle
societa'   controllate,  previa  valutazione  della  opportunita'  di
portare   a   conclusione  i  cicli  sperimentali  iniziati  e  della
conservazione  del patrimonio genetico esistente, avra' il diritto di
accedere  nell'azienda  e  di effettuare gli interventi necessari. Le
spese  relative  al mantenimento degli impianti ed agli interventi da
eseguire   saranno   a   carico   dell'amministrazione  che  effettua
l'attivita'   di  ricerca,  salvo  diverso  accordo  con  la  regione
Lombardia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 aprile 2001
                                 L'ispettore generale capo: D'Antuono