L'ISPETTORE GENERALE CAPO
              per la liquidazione degli enti disciolti
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.
337,  che  ha  disposto  la  soppressione  e  liquidazione  dell'Ente
nazionale  per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in
capo   al   commissario  liquidatore  dell'E.N.C.C.  delle  procedure
liquidatorie dell'ente medesimo e delle societa' controllate;
  Visto  l'art.  1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale
ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della
liquidazione unificata e che il saldo della gestione e' attribuito al
Ministero  del  tesoro,  Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale  per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli
adempimenti residuali;
  Vista   la   legge   4 dicembre   1956,   n.   1404,  e  successive
modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi
denominato,  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 aprile  1998,  n.  154,  Ispettorato  generale  per la
liquidazione degli enti disciolti;
  Visto  il decreto del ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000
con  il  quale la predetta liquidazione unificata e' stata avocata al
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ed  affidata  all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Visto  l'art.  2,  comma  1, ultima parte, della precitata legge n.
337/1995  che  dispone  che  il  Ministero del tesoro, a liquidazione
avvenuta,   devolve   i   beni  patrimoniali,  non  utilizzati  nella
liquidazione  e  senza  pregiudizio  per  le ragioni dei creditori, a
titolo  gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le
regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi,
che ne abbiano fatto richiesta;
  Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica n. 48668 del
3 novembre  2000  col  quale  si conferma la necessita' di addivenire
alla  devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia
una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi
propri  dell'attivita'  liquidatoria,  sia  i  connessi  problemi  di
personale e di produttivita';
  Vista   la   richiesta   avanzata   dal  comune  di  Grosseto,  con
deliberazione  della  giunta  comunale  n.  35 del 23 gennaio 2001, a
seguito  del formale invito ad esso rivolto dalla regione Toscana con
nota  prot.  103/25465/12.01  del  19 settembre  2000, di devoluzione
gratuita,  ai  sensi della legge n. 337/1995, del complesso aziendale
"Il  Terzo",  sito  nella  provincia  di  Grosseto,  i  cui  elementi
identificativi   catastali   sono   contenuti  nell'allegato  A)  che
costituisce parte integrante del presente decreto di proprieta' della
liquidazione  dell'Ente  nazionale per la cellulosa e per la carta ed
intestato  in  catasto  in  parte  al  predetto Ente ed in parte alla
Societa'  agricola  e forestale per le piante da cellulosa e da carta
S.p.a.  in  liquidazione  coatta  amministrativa  (S.A.F.  S.p.a.  in
l.c.a.), societa' facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C.
e societa' controllate;
    Vista  la  nota  della regione Toscana del 24 gennaio 2001 con la
quale  veniva  rivolto  l'invito  a  "verificare  prioritariamente la
disponibilita'  della  provincia  di Grosseto" per la devoluzione del
medesimo complesso aziendale;
  Vista  la  successiva  richiesta  di  devoluzione gratuita avanzata
dalla   provincia   di   Grosseto   con  deliberazione  della  giunta
provinciale del 31 gennaio 2001;
  Considerato che alla luce del parere dell'ufficio legislativo prima
citato   debbono   essere  privilegiate,  tra  le  diverse  soluzioni
possibili,  quelle  che  garantiscano  la  piu'  rapida  ed effettiva
devoluzione  dei  beni in questione e non escludano la loro fruizione
da parte delle diverse entita' territoriali interessate;
  Visto  che  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  dal comune di
Grosseto  ed  in  particolare  la  nota dell'8 febbraio 2001 - con la
quale e' stata trasmessa la delibera del consiglio comunale n. 11 del
1o febbraio 2001 che conferma e ratifica quanto gia' deliberato dalla
giunta   comunale   e  con  la  quale  si  manifesta  la  piu'  ampia
disponibilita'  a  ricercare  ogni  possibile  costruttiva  intesa  e
collaborazione sia con amministrazione provinciale sia con altri enti
locali   eventualmente   interessati   -   appaiono   assicurare   il
perseguimento degli obiettivi sopra indicati;
  Considerato,  pertanto, che risulta sicuramente piu' conveniente ed
economicamente  piu'  vantaggioso  per  la liquidazione procedere con
tempestivita'  alla  devoluzione  al  comune  di  Grosseto al fine di
essere,  in  tempi  brevi, sollevata dall'attivita' di gestione e dai
relativi costi;
  Considerato  inoltre che, anche sotto il profilo della legittimita'
degli  atti,  la  devoluzione  al  comune  di Grosseto rappresenta la
soluzione  piu'  appropriata in quanto la relativa richiesta e' stata
formalmente  avanzata  per  prima  ed  il  consiglio comunale ha gia'
provveduto  a  confermare  e  ratificare  gli  atti e i provvedimenti
adottati dalla giunta municipale;
  Visto  che  con le deliberazioni della giunta comunale e del comune
di  Grosseto  sopra indicate, e' stato assunto l'impegno a modificare
conseguentemente  la pianta organica, per consentire l'assunzione del
personale   della   liquidazione   unificata   E.N.C.C.   e  societa'
controllate operante presso il suddetto complesso aziendale;
  Considerato  che  con  la  devoluzione  del complesso aziendale "Il
Terzo"  comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e
beni  mobili  registrati di cui all'allegato B) che costituisce parte
integrante  del  presente decreto, il comune di Grosseto e' obbligato
ad   assumere   i   dipendenti  del  ruolo  unico  transitorio  della
liquidazione  operanti  in detto complesso aziendale e che il mancato
adempimento   di   tale  obbligo  costituisce  condizione  risolutiva
dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;
  Considerato  inoltre che nell'azienda "Il Terzo" insistono impianti
sperimentali  di rilevante valore scientifico su complessivi ha 23,09
ovvero  impianti  che  contengono  materiale  genetico  meritevole di
essere conservato;
  Vista  la  sentenza  n.  872/1999 del 7 giugno 1999 con la quale il
tribunale  di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214
della  legge  fallimentare  -  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
presentata  dalla  S.A.F.  S.p.a.  in  l.c.a. con assunzione da parte
dell'E.N.C.C.  e  conseguente  trasferimento  al predetto E.N.C.C. di
tutte  le  attivita' e passivita' comunque facenti capo alla predetta
S.A.F. S.p.a. in l.c.a.;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
                              Decreta:
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995,
n.  240,  convertito  in  legge  3 agosto  1995, n. 337, il complesso
aziendale  "Il  Terzo"  sito  nella  provincia  di  Grosseto, come in
premessa  indicato,  e'  devoluto  a  titolo  gratuito  al  comune di
Grosseto.
  2.  Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti
compiuti   per   la   liquidazione  dell'E.N.C.C.  e  delle  societa'
controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte
di  registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro
tributo.
  3.  Il  mancato  adempimento  dell'obbligo relativo alla definitiva
assunzione   dei   dipendenti   del  ruolo  unico  transitorio  della
liquidazione  operanti  presso  il complesso aziendale "Il Terzo", ai
sensi  della delibera del consiglio comunale del 1o febbraio 2001, n.
11, e' condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.
  4.  Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e
concernenti   la  devoluzione  del  complesso  aziendale  "Il  Terzo"
provvedera',  direttamente e con oneri a proprio carico, il comune di
Grosseto.
  5. L'amministrazione che subentrera' nella gestione delle attivita'
di  ricerca  e  sperimentazione  finora  svolte dall'E.N.C.C. o dalle
societa' controllate, previa valutazione della opportunita di portare
a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del
patrimonio   genetico   esistente,   avra'  il  diritto  di  accedere
nell'Azienda  e  di  effettuare  gli  interventi  necessari. Le spese
relative  al  mantenimento  degli  impianti  ed  agli  interventi  da
eseguire   saranno   a   carico   dell'amministrazione  che  effettua
l'attivita'  di  ricerca,  salvo  diverso  accordo  con  il comune di
Grosseto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 aprile 2001
                                 L'ispettore generale capo: D'Antuono