Alle imprese interessate
  I  commi  5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
prevedono  la  concessione  di agevolazioni sotto forma di credito di
imposta per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico.
  Nel  prosieguo,  ci  si  riferira'  alla  presente circolare con il
termine "bando".
  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
seguito  indicato  col termine "Ministero", ha in corso l'affidamento
della  gestione  amministrativa  degli  interventi  in  parola  ad un
soggetto    esterno,    in    possesso    di    adeguate    capacita'
tecnico-organizzative,  di seguito indicato con il termine "Gestore",
mediante lo svolgimento di una gara pubblica.
  I  compiti  del  Gestore  sono  la  raccolta e l'elaborazione delle
informazioni,  la  valutazione dei progetti e delle imprese candidate
e,  piu'  in  generale, tutte le prestazioni a carattere propedeutico
per  gli  atti concessivi e di controllo, nello spirito di conseguire
efficienza   organizzativa   e maggiore   celerita'  possibile  nella
trattazione delle istanze.
  Per  l'accettazione  delle  domande  di agevolazione nonche' per la
divulgazione   di  tutte  le  informazioni  necessarie  per  la  loro
predisposizione,  il  Gestore operera' attraverso una propria rete di
sportelli,  distribuita  su  tutto  il territorio nazionale. L'elenco
degli  sportelli  abilitati sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
con la massima tempestivita' appena disponibile.
  Le  domande potranno essere presentate agli sportelli abilitati del
Gestore,   a   partire   dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione
dell'elenco, entro il termine di novanta giorni decorrenti dal giorno
successivo  alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
bando.   Il  mancato  rispetto  dei  termini  e  delle  modalita'  di
presentazione   delle   domande   comporta   la   non  inclusione  in
graduatoria.
  Sono   parte  sostanziale  ed  integrante  del  presente  bando  le
disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del
12 gennaio  2001  in  materia  di  aiuti de-minimis, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  serie  L  n.  10 del
13 gennaio  2001  e  disponibile  sul  sito  internet  del  Ministero
(www.minindustria.it) ovvero presso gli sportelli del Gestore.
1. Presentazione delle istanze.
  1.1  Le  istanze per l'accesso alle agevolazioni sono predisposte e
presentate,  per  ciascun  progetto  di  investimento  orientato allo
sviluppo  delle  attivita'  di  commercio elettronico, da un soggetto
promotore,  in  nome  e  per  conto  di tutte le imprese partecipanti
all'iniziativa e candidate agli aiuti, che devono risultare in numero
minimo  non  inferiore  a  20.  Nel  seguito  si fara' riferimento al
soggetto  che  presenta  l'istanza ai sensi del presente comma con la
dizione "soggetto promotore".
  1.2  Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il soggetto
promotore  sviluppa  la maggior parte dei rapporti con il Gestore per
conto delle imprese beneficiarie.
  1.3  Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese iscritte nel
registro  delle  imprese,  con  l'eccezione  di  quelle  operanti nei
settori  per  i  quali non e' applicabile la disciplina de-minimis ai
sensi  dei vigenti orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato,
elencati nell'allegato 1 al presente bando.
  1.4  Sono  escluse  dalle agevolazioni le imprese che, alla data di
sottoscrizione   della   dichiarazione-domanda,   sono  sottoposte  a
procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata.
  1.5  La  domanda,  da  redigere  in  conformita'  al modello di cui
all'allegato  2,  distribuito a stampa dal Gestore, sara' relativa ad
un unico progetto di investimento e sara' sottoscritta, con valore di
dichiarazione  sostitutiva  di  notorieta',  nella  parte che attesta
l'aderenza  a  tutte le condizioni di legge e del presente bando, dal
legale rappresentante del soggetto promotore.
  1.6  La domanda e' composta da una parte generale che identifica il
soggetto  promotore ed illustra gli aspetti fondamentali del progetto
di investimento comune, con l'indicazione di tutte le imprese facenti
parte  dell'aggregazione  e richiedenti le agevolazioni. Per ciascuna
delle   imprese   dell'aggregazione,   e'  poi  allegata  una  scheda
specifica,  avente  ugualmente  forma di dichiarazione sostitutiva di
notorieta'  del  rispettivo legale rappresentante, con la quale viene
attestata,  per  la  propria  parte,  l'aderenza  dei  fatti  e delle
circostanze  determinanti  l'intervento  agevolativo  alle previsioni
della legge e del presente bando e l'ammontare dei costi del progetto
di  pertinenza  dell'impresa.  Alla  domanda deve essere allegata una
dettagliata  relazione  di  progetto  relativa  all'iniziativa comune
delle  imprese richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione
degli  investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le
finalita',  gli  obiettivi  ed  i tempi di realizzazione e di messa a
regime, con l'indicazione dei risultati attesi. A pena di esclusione,
l'istanza  puo'  essere  presentata soltanto se completa di tutti gli
allegati,   con   particolare   riferimento   alla   presenza   delle
schede-dichiarazioni    di    tutte    le   imprese   facenti   parte
dell'aggregazione e della relazione sopra indicata.
  1.7  Gli  investimenti  ammissibili  sono  quelli sviluppati per la
parte  comune  del  progetto,  la  cui responsabilita' e supervisione
nelle  fasi  realizzative, come pure la messa in effettivo esercizio,
spetta al soggetto promotore.
2. Progetti e spese ammissibili.
  2.1  Il  progetto  di investimento deve riguardare tutte le imprese
partecipanti,  come  esposto  in  sede di domanda di agevolazione, ed
essere inteso allo sviluppo per via elettronica delle transazioni che
i  soggetti appartenenti alla medesima aggregazione effettuano tra di
loro,  nei  confronti di altre imprese ovvero del consumatore finale.
Ai  fini  della  valutazione  di  ammissibilita',  il  progetto  deve
presentare   caratteristiche  di  particolare  rilevanza  rispetto  a
profili  di  natura  tematica,  settoriale,  territoriale  oppure  di
filiera  produttiva-commerciale. Non saranno in ogni caso considerati
ammissibili  progetti che siano incentrati sulla mera aggregazione di
imprese,  in  sostanziale  carenza  di  un  criterio tra quelli sopra
evidenziati.
  2.2  Le  spese  ammissibili sono quelle effettuate, successivamente
alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  agevolazione delle
imprese  beneficiarie  per  la  realizzazione  da  parte del soggetto
promotore  del  progetto  comune.  Le  spese sono ammissibili purche'
siano  fatturate  dal  soggetto  promotore  e  riferite alle seguenti
tipologie di costo:
    a) hardware  e  software  per  le  finalita' specifiche di cui al
progetto;
    b) consulenze  specialistiche  e  sviluppo  di applicativi per la
gestione  delle  transazioni  e  per la pubblicazione di informazioni
commerciali,  riferite  all'infrastruttura comune e con un limite del
20% dell'investimento complessivo;
    c) creazione    di    directories    elettroniche,   sistemi   di
classificazione e ricerca dei dati;
    d) costi  iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza
delle  transazioni,  per  firma  digitale  e per sistemi di pagamento
elettronico;
    e) formazione del personale, nel limite del 30% dell'investimento
complessivo.
  Nel caso di progetti gia' parzialmente realizzati, sono ammissibili
soltanto  i  costi  che  si  riferiscono  a  spese  che  il  soggetto
proponente  deve  ancora  sostenere  alla data di presentazione della
domanda.
  2.3 Sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli acquisti per le
dotazioni delle singole imprese e le spese di gestione.
  2.4  Le  agevolazioni  concesse  ai  sensi  del presente bando sono
revocate  qualora  l'impresa benefici, per i medesimi beni e servizi,
del  contributo  in conto capitale previsto dall'art. 103 della legge
n.  388/2000, nonche' di qualsiasi altra agevolazione pubblica, anche
in  forma  di  de-minimis.  Per  un efficace controllo del divieto di
cumulo, i soggetti promotori hanno l'obbligo di allegare alla domanda
copia delle eventuali ulteriori richieste di intervento presentate in
applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 103; e' in ogni
caso  esclusa  la  possibilita'  per  lo stesso soggetto promotore di
presentare  due  o  piu'  domande  di  agevolazione  in  relazione  a
programmi   che   presentano  obiettivi  e  caratteristiche  tecniche
sostanzialmente analoghe.
3. Graduatoria.
  3.1  Il  Gestore  effettua  le  verifiche  di compatibilita' con la
normativa  applicabile,  valutando  il  progetto  presentato sotto il
profilo  della coerenza tecnico-economica, sia per quanto riguarda la
realizzazione  degli investimenti che per l'esercizio delle attivita'
di  commercio  elettronico  attese  dal  soggetto  proponente e dalle
imprese  richiedenti.  Il Gestore valuta anche l'ammissibilita' delle
singole imprese che aderiscono al progetto proposto, provvedendo, ove
si renda necessario, alle rettifiche del caso.
  3.2 Nel termine massimo di novanta giorni dalla chiusura del bando,
il  Gestore  conclude  le  valutazioni  di  cui al comma precedente e
fornisce  gli  esiti  al  Ministero,  unitamente agli elementi per la
formazione  della graduatoria, per i progetti positivamente valutati;
sulla  base  di  tali  elementi,  il Ministero redige la graduatoria,
secondo i criteri di cui al presente bando, organizzata per punteggio
complessivo decrescente.
  3.3  Il punteggio attribuito a ciascun progetto e' determinato come
somma  dei  punteggi relativi ai seguenti cinque parametri economici,
calcolati ed arrotondati singolarmente alla seconda cifra decimale:
    a) numero di imprese appartenenti all'aggregazione proponente:
    e' assegnato rispettivamente il punteggio pari a:
      0 punti nel caso di 20 imprese partecipanti;
      20 punti nel caso di 100 o piu' imprese partecipanti;
      un  punteggio  tra  0  e  20 punti, in proporzione al numero di
imprese, nei casi intermedi.
    b) rapporto tra il numero di imprese e l'investimento complessivo
ammissibile del progetto:
    e' assegnato un punteggio pari a:
      0  punti  per  il  minimo  valore  del  rapporto tra i progetti
ammessi;
      20  punti  per  il  massimo  valore del rapporto tra i progetti
ammessi;
      un  punteggio  tra  0  e 20 punti, in proporzione al valore del
rapporto, nei casi intermedi.
    c) rapporto  tra  il  numero  di  PMI  sul  totale  delle imprese
appartenenti all'aggregazione:
    e' assegnato un punteggio pari a:
      0  punti  per  il  minimo  valore  del  rapporto tra i progetti
ammessi;
      20  punti  per  il  massimo  valore del rapporto tra i progetti
ammessi;
      un  punteggio  tra  0  e 20 punti, in proporzione al valore del
rapporto, nei casi intermedi.
  La  definizione di piccola e media impresa e' quella fissata, sulla
base degli orientamenti dell'Unione europea, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, i
cui contenuti sono riportati in allegato al presente bando.
    d) rapporto tra il numero di imprese con un numero di dipendenti,
alla  data  della  domanda,  inferiore  a 50 sul totale delle imprese
appartenenti all'aggregazione:
    e' assegnato un punteggio pari a:
      0  punti  per  il  minimo  valore  del  rapporto tra i progetti
ammessi;
      20  punti  per  il  massimo  valore del rapporto tra i progetti
ammessi;
      un  punteggio  tra  0  e 20 punti, in proporzione al valore del
rapporto, nei casi intermedi.
    e) numero  complessivo  di  occupati,  al  momento della domanda,
nelle imprese partecipanti al progetto:
      e' assegnato un punteggio pari a:
      0  punti  per  il  minimo  valore  del parametro tra i progetti
ammessi;
      20  punti  per  il  massimo valore del parametro tra i progetti
ammessi  e,  comunque,  per  i  progetti per i quali lo stesso superi
2.000 occupati;
      un  punteggio  tra  0  e 20 punti, in proporzione al valore del
parametro, nei casi intermedi.
  3.4  Ai  progetti  per  i  quali  trova applicazione ciascuna delle
fattispecie   di   cui   alla  tabella  seguente,  sono  riconosciute
maggiorazioni  percentuali  del  punteggio, ottenuto sulla base delle
indicazioni  di cui al comma precedente, nella misura rispettivamente
indicata nella tabella medesima:

                                  |Maggiorazione percentuale del
                                  |punteggio
---------------------------------------------------------------------
eventuale organizzazione delle    |
imprese richiedenti in una forma  |
giuridicamente definita           |
(consorzio, associazione          |
temporanea o permanente) alla     |
quale partecipano tutte quelle    |
interessate dal progetto          |10%
---------------------------------------------------------------------
presenza di una componente di     |
investimento per la formazione di |
personale                         |10%
---------------------------------------------------------------------
inerenza del progetto ad aspetti  |
di valorizzazione dei beni o      |
attività culturali                |10%
---------------------------------------------------------------------
sostegno e valorizzazione         |
dell'offerta turistica            |10%
---------------------------------------------------------------------
organizzazione dell'offerta       |
informativa su base plurilingue,  |
in tal caso è d'obbligo la        |
presenza della lingua inglese     |10%
---------------------------------------------------------------------
presenza di sistemi di pagamento  |
via internet per le transazioni di|
ecommerce                         |10%
---------------------------------------------------------------------
organizzazione e monitoraggio     |
degli aspetti relativi alla catena|
logistica (produttiva,            |
distributiva e commerciale)       |
definiti sia per i prodotti e     |
servizi materiali sia per i       |
prodotti e servizi immateriali    |10%
---------------------------------------------------------------------
utilizzo di tecnologia XML        |10%

  3.5  Il punteggio complessivo ai fini della graduatoria e' ottenuto
dal  punteggio  di  cui  al  punto  3.3,  applicando la maggiorazione
complessiva  spettante, data dalla somma delle percentuali pertinenti
di  cui alla tabella del punto 3.4, ed arrotondato alla seconda cifra
decimale.
4. Entita' delle agevolazioni.
  4.1  L'ammontare  delle  agevolazioni,  contenuto  nei limiti della
regola  del de-minimis, e' calcolato con riferimento ai costi ammessi
per  ciascuna  impresa,  nella  misura  del 60% dei costi sostenuti e
documentati.  Si  ricorda che la normativa del de-minimis prevede che
l'importo complessivo degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima
impresa  non possono superare 100.000 EUR su un periodo di tre anni e
che,  tale massimale trova applicazione indipendentemente dalla forma
degli  aiuti  o dall'obiettivo che gli stessi perseguono. Ai fini del
predetto  limite,  concorrono  anche eventuali aiuti in forma diversa
dalla  sovvenzione  diretta  in  denaro,  al  lordo delle imposizioni
dirette  e,  nei  confronti  di  quelli  erogabili  in piu' quote, in
termini di equivalente sovvenzione.
5. Prenotazione.
  5.1 Nei limiti delle risorse disponibili per il triennio 2001-2003,
al  netto  degli  oneri  per la gestione, i programmi di investimento
vengono   selezionati   secondo   l'ordine   di   posizionamento   in
graduatoria.
  5.2  Alle  imprese  di  cui  al  progetto  utilmente  collocato  in
graduatoria,   e'  prenotato  il  credito  di  imposta  nella  misura
corrispondente  ai  costi  ammissibili.  Nel  caso  in cui le risorse
residue non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno per
progetti  con  identica  collocazione in graduatoria, si procede alla
riduzione  proporzionale, in base all'ammontare dei costi previsti da
ciascuna delle imprese che aderiscono a detti progetti.
6.  Realizzazione  degli  investimenti  e liquidazione del
credito di imposta.
  6.1  Entro  24  mesi,  decorrenti  dalla  data del provvedimento di
prenotazione,  i  progetti devono essere completati, intendendosi per
completamento  l'integrale  fornitura, messa in esercizio e pagamento
dei  beni  e  servizi  ammessi  alle  agevolazioni. Entro il medesimo
termine,    le   imprese   beneficiarie   devono   avere   provveduto
all'integrale pagamento delle quote di loro pertinenza.
  6.2  Allorquando  le  imprese  beneficiarie cumulativamente abbiano
completato  almeno  il  50%  degli investimenti totali ammessi per il
progetto  e,  comunque, subordinatamente alla raggiunta rispondenza a
criteri   minimi   di  funzionalita'  indicati  in  sede  preventiva,
ilsoggetto   promotore  puo'  presentare,  per  conto  delle  imprese
beneficiarie,  richiesta  di anticipazione sui benefici spettanti, in
misura  proporzionale  alle  spese  sostenute e gia' pagate alla data
dell'istanza  medesima,  da  ciascuna  impresa  beneficiaria. In tale
caso, qualora una o piu' imprese si trovino nella condizione di avere
completato  la  parte  di propria pertinenza, l'anticipazione ad esse
liquidata  non  potra'  eccedere  il  90%  dell'importo  per ciascuna
prenotato, in attesa del completamento di tutto il progetto.
  6.3  Previa  istruttoria  intesa  ad accertare la sussistenza della
documentazione  comprovante  l'effettuazione degli investimenti e dei
relativi  pagamenti, il Gestore propone al Ministero la liquidazione,
nei    limiti    delle    disponibilita'    di    cassa    esistenti,
dell'anticipazione spettante a ciascuna impresa.
  6.4  A  conclusione  del  progetto  e, comunque, non oltre sessanta
giorni  successivi al termine per il completamento degli investimenti
di  cui  al precedente punto 6.1, il soggetto promotore, con analoghe
modalita',  presenta  richiesta  di  erogazione  a saldo dei benefici
spettanti   a   ciascuna  impresa,  corredandola  con  una  relazione
complessiva  delle  attivita'  svolte,  valevole  anche ai fini degli
accertamenti  ispettivi.  Il  Gestore, previa istruttoria conclusiva,
propone  al Ministero la liquidazione della residua parte del credito
di  imposta  spettante  alle  singole  imprese, sempre entro i limiti
delle  disponibilita' di cassa esistenti. Decorso il predetto temine,
in  assenza  della domanda di erogazione a saldo, il Gestore provvede
comunque  alla  verifica  della  sussistenza  delle condizioni per la
permanenza   delle   agevolazioni   nelle  quote  gia'  eventualmente
corrisposte a titolo di anticipazione.
  6.5  Fatto  salvo  il  caso  del  subentro  ad  imprese uscenti dal
progetto  aggregativo,  in  condizioni analoghe di investimento, sono
ammesse  variazioni in corso d'opera, in diminuzione del numero delle
imprese partecipanti all'aggregazione, da valutare in sede consuntiva
finale,  nel  limite non eccedente il 30% del numero iniziale, a pena
di  revoca per decadenza delle condizioni di ammissione del progetto.
Nell'ambito  del  medesimo  progetto  possono  essere autorizzate dal
Ministero  rideterminazioni  degli importi spettanti a ciascuna delle
imprese,  a  fronte di variazioni in corso d'opera della ripartizione
dei  costi  da ciascuna sostenuti nel progetto, purche' le stesse non
diano  luogo  al  superamento  degli  importi  totali  prenotati  per
l'intero progetto e nel rispetto della regola del de-minimis.
  6.6 I beni e servizi oggetto di intervento devono essere mantenuti,
in  effettive condizioni di esercizio e per le attivita' per le quali
sono  stati  concessi  i  benefici, per almeno un triennio decorrente
dalla  data della richiesta di erogazione a saldo di cui al punto 6.4
ovvero, in mancanza della stessa, dal termine di 60 giorni successivi
previsto dal medesimo punto 6.4.
7. Ispezioni e revoche.
  7.1  Il  Gestore  provvede, successivamente alla liquidazione delle
agevolazioni   ad  effettuare  ispezioni  a  campione  sulle  imprese
beneficiarie  per verificare la corrispondenza degli elementi esposti
e   sulla   base  dei  quali  sono  state  messe  a  disposizione  le
agevolazioni.  A  tal  fine,  le  imprese beneficiarie si obbligano a
mantenere  e  mettere  a  disposizione del Gestore o del Ministero la
documentazione  di  supporto  delle  spese  effettuate e dei relativi
pagamenti,  per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione.
  7.2  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
puo'  disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli
effettuati  dal  Gestore,  nel  termine di cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione.
  7.3  Per  la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni
di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  7.4  Il  presente  bando  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sara' disponibile anche attraverso il
sito internet www.minindustria.it
    Roma, 10 aprile 2001
                                                   Il Ministro: Letta