IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  14 luglio  1965, n. 963, recante disciplina della
pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista  la  legge  21 maggio 1998, n. 164, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1998, concernente misure in materia di
pesca e di acquacoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  129 del 5 giugno 1997, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994,  n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come
modificata  dal  decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito
con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, con il quale e'
stato  adottato  il  regolamento  sulla costituzione dei consorzi tra
imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;
  Visto  il decreto ministeriale 1o dicembre 1998, n. 515, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  73 del 29 marzo 1999, con il quale e'
stato  adottato  il  regolamento recante la disciplina dell'attivita'
dei citati consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 luglio  1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle
misure  del  piano  vongole,  in  attuazione  della  citata  legge n.
164/1998;
  Visto  l'art. 2 del citato decreto ministeriale 21 luglio 1998, che
fissa,  per  ciascun compartimento, il numero delle autorizzazioni da
ritirare  ed  il  numero  massimo  delle  unita'  abilitate,  fino al
31 dicembre   2008,  alla  pesca  dei  molluschi  bivalvi  con  draga
idraulica;
  Considerato  che  con  il decreto ministeriale 21 luglio 1998, sono
previsti, complessivamente numero 134 cancellazioni di autorizzazione
alla  pesca  dei  molluschi  bivalvi  con  draga  idraulica  e  che a
tutt'oggi risultano perfezionati numero 119 provvedimenti;
  Considerata   l'opportunita'   di   effettuare   le   ulteriori  15
cancellazioni  di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con
draga  idraulica, corrispondendo indennita' aventi gli stessi importi
di  cui  all'art.  4,  punti 1 e 2 del decreto ministeriale 21 luglio
1998  (250  milioni  al  titolare  dell'unita' e 12 milioni a ciascun
membro dell'equipaggio);
  Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed
il  Comitato  nazionale  per  la  conservazione  e  la gestione delle
risorse biologiche del mare che, nella riunione del 10 novembre 2000,
all'unanimita', hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'  consentita  la  cancellazione  di  complessive  numero  15
autorizzazioni  all'esercizio della cattura dei molluschi bivalvi con
l'attrezzo  draga  idraulica  cosi'  distribuite  in  relazione  alla
riduzione  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del decreto ministeriale
21 luglio 1998:
    a) Venezia, una autorizzazione;
    b) Chioggia, due autorizzazioni;
    c) Pescara, quattro autorizzazioni;
    d) Manfredonia, sei autorizzazioni;
    e) Molfetta, due autorizzazioni.