IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1998, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, con il quale e' stato adottato il regolamento sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 1o dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale e' stato adottato il regolamento recante la disciplina dell'attivita' dei citati consorzi di gestione dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della citata legge n. 164/1998; Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale 21 luglio 1998, che fissa, per ciascun compartimento, il numero delle autorizzazioni da ritirare ed il numero massimo delle unita' abilitate, fino al 31 dicembre 2008, alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica; Considerato che con il decreto ministeriale 21 luglio 1998, sono previsti, complessivamente numero 134 cancellazioni di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e che a tutt'oggi risultano perfezionati numero 119 provvedimenti; Considerata l'opportunita' di effettuare le ulteriori 15 cancellazioni di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, corrispondendo indennita' aventi gli stessi importi di cui all'art. 4, punti 1 e 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998 (250 milioni al titolare dell'unita' e 12 milioni a ciascun membro dell'equipaggio); Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 10 novembre 2000, all'unanimita', hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. E' consentita la cancellazione di complessive numero 15 autorizzazioni all'esercizio della cattura dei molluschi bivalvi con l'attrezzo draga idraulica cosi' distribuite in relazione alla riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1998: a) Venezia, una autorizzazione; b) Chioggia, due autorizzazioni; c) Pescara, quattro autorizzazioni; d) Manfredonia, sei autorizzazioni; e) Molfetta, due autorizzazioni.