IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio
1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L160  del  26  giugno  1999,  che istituisce norme comuni relative ai
regimi  di  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola
comune;
  Visto  il  decreto ministeriale 15 settembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre
2000,  che emana disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;
  Ritenuta la necessita' di prevedere disposizioni intese a ridurre i
benefici comunitari in modo appropriato e proporzionale alla gravita'
delle  conseguenze  ecologiche  risultanti  dal  mancato rispetto dei
requisiti  ambientali definiti con il citato decreto ministeriale del
15 settembre 2000;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
espresso nella seduta del 22 febbraio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  1  del  decreto  ministeriale 15 settembre 2000, sono
inseriti i seguenti commi:
  "2.  In caso di mancato rispetto dei requisiti ambientali di cui al
comma  1  del  presente  articolo, i benefici derivanti dai regimi di
sostegno di cui trattasi sono ridotti:
    a) fino  ad  un  massimo  del  2%  per  il mancato rispetto della
manutenzione  delle  scoline  per  i  settori  dei  seminativi, delle
leguminose in grani, del tabacco, delle sementi, del riso e dell'olio
di oliva;
    b) fino   ad   un   massimo   del  4%  per  il  mancato  rispetto
dell'attuazione,   in  zone  declive,  di  solchi  acquai  temporanei
trasversali  rispetto  alla  massima  pendenza,  per  i  settori  dei
seminativi, delle leguminose in grani, del tabacco e delle sementi;
    c) fino  ad  un  massimo  del  6%  per  il mancato rispetto della
manutenzione  dei  canali  collettori  permanenti  per  i settori dei
seminativi,  delle  leguminose  in grani, del tabacco, delle sementi,
del riso e dell'olio di oliva;
    d) fino  ad  un  massimo  del  7%  per  il mancato rispetto dello
stoccaggio  degli  effluenti  zootecnici liquidi, negli allevamenti a
stabulazione  fissa,  in  bacini  impermeabili  per natura del sito o
impermeabilizzati artificialmente, per il settore delle carni bovine;
    e) fino  ad  un  massimo  del  4%  per  il mancato rispetto dello
stoccaggio  degli  effluenti  zootecnici liquidi, negli allevamenti a
stabulazione  fissa,  in  bacini  impermeabili  per natura del sito o
impermeabilizzati  artificialmente,  per  i settori degli ovini e dei
caprini.
  Le  riduzioni  di  cui  al presente comma verranno modulate tenendo
conto dell'entita' e della gravita' dell'infrazione riscontrata sulla
base  di  criteri  oggettivi  che  verranno  definiti  con successivo
provvedimento.
  3.  La  riduzione  dei  benefici  di  cui  al  comma 2 del presente
articolo,  si applica separatamente a ciascun settore nell'ambito del
quale e' riconosciuta l'inosservanza di cui trattasi, a partire:
    a) dalla campagna di commercializzazione 2001 per i settori delle
carni bovine, ovine e caprine;
    b) dalla  campagna di commercializzazione 2001/2002 per i settori
dei seminativi, dell'olio d'oliva, dei legumi in grani, delle sementi
e del riso;
    c) dal raccolto 2001 per il settore del tabacco.".
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 marzo 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2001
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 112