IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  no  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare  l'art.  24  che prevede
l'istituzione  obbligatoria,  per  ciascuna  specie  di  coltura, dei
registri  di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e di fibra;
  Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri,  ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta'
di  specie  agricole  indicate nel dispositivo, per le quali e' stato
indicato  il  nominativo  del  responsabile  della  conservazione  in
purezza;
  Viste   le   richieste  degli  interessati  volte  ad  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita';
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Considerato  i  motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/1971,  nella  riunione  del 6 marzo 2001, ha espresso
parere   favorevole   alla   variazione   di   responsabilita'  della
conservazione  in  purezza  di  dette varieta' nei relativi registri,
come risulta dal verbale della riunione;
  Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  delle sotto
elencate  varieta',  gia'  assegnata  ad  altra  ditta con precedente
decreto,  e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco di
ciascuna indicata:
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  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio