IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla
Corte  dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla
individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al
comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l. MILLA inoltrata presso la
direzione  generale  del  lavoro  come da protocollo dello stesso, in
data  27 giugno 2000, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  7 giugno  2000,
stabilisce  per  un periodo di 12 mesi, decorrente dal 5 giugno 2000,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come   previsto   dal  Contratto  collettivo  nazionale  del  settore
industria   legno,  applicato  a  27,50  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a 16 unita' su un
organico complessivo di 17 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Premesso  che  il  contratto  di solidarieta' non potra' riguardare
periodi  antecedenti  la  sua  stipula,  cosi'  come  riportato nella
circolare n. 33 del 14 marzo;
  Considerato  che,  pur  essendo  le sospensioni state effettuate in
data  5 giugno 2000, il verbale d'accordo e' stato stipulato soltanto
in data 7 giugno 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le   motivazioni  in  premessa  esplicitate  e'  autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal  7 giugno  2000  al 4 giugno 2001, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 dicembre  1984, n. 863, nella misura
previsto  dall'art.  6, comma 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MILLA con sede
in  Celleno  (Viterbo),  unita'  di  Celleno,  per  i  quali e' stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a
27,50  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 16 unita', su un organico complessivo di 17 unita'.