IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visti il decreto ministeriale 4 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 21 agosto 1982 ed il decreto ministeriale 16 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986 che modificano l'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, circa le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili; Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998 e 5 maggio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1999), concernenti la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 concernente il regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 1o dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attivita' di tali consorzi; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, concernente la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000, concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000; Considerato che il VI Piano nazionale prevede, in particolare, tra gli strumenti d'intervento, la possibilita' di introdurre sistemi gestionali in grado di aumentare il valore aggiunto prodotto dalla risorsa mare in favore degli operatori attraverso azioni che riguardano la gestione di aree di pesca affidate direttamente alle associazioni nazionali di categoria e loro consorzi si' da garantire il riequilibrio fra sforzo di pesca e dimensione degli stock; Considerata l'opportunita' di attuare la suddetta previsione del Piano nazionale per quanto attiene alla gestione dei molluschi bivalvi, delegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi dei sopracitati decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998; Considerato che, in attuazione dei princi'pi propri della normativa internazionale e nazionale in tema di pesca responsabile e di sviluppo sostenibile, i consorzi, cui e' delegata la gestione della risorsa molluschi bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a garantire una gestione razionale degli stock ed un prelievo ottimale della risorsa molluschi; Valutata la necessita' che, nei compartimenti in cui non sono costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi sono da adottarsi dal Ministero delle politiche agricole e forestali; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 10 novembre 2000, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino. 2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale sulla disciplina della pesca di cui al comma 1 nei limiti del mare territoriale di rispettiva competenza. 3. Alla luce delle previsioni del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi e' affidata ai consorzi costituiti ai sensi dei decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998, di seguito denominati "consorzi di gestione", e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato "Ministero". I consorzi di gestione possono presentare al Ministero motivate e documentate richieste di deroghe alla disciplina prevista dal presente decreto, ad esclusione di quella recata dagli articoli 2, 3 e 4. 4. Nei compartimenti marittimi ove i consorzi di gestione non siano stati costituiti ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, la pesca dei molluschi bivalvi e' disciplinata dal Ministero.