IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982,  n.  41,  recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n. 165, recante modifica alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visti  il  decreto  ministeriale  4 agosto  1982,  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  230  del  21 agosto  1982  ed  il  decreto
ministeriale  16 luglio  1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
173 del 28 luglio 1986 che modificano l'art. 89 del regolamento sulla
disciplina  della  pesca  marittima,  circa  le dimensioni minime dei
molluschi bivalvi pescabili;
  Visti  i  decreti  ministeriali  21 luglio  1998,  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  180  del  4 agosto  1998  e  5 maggio  1999
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del 2 agosto 1999),
concernenti la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 luglio  1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle
misure  del  piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998,
n. 164;
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 concernente il
regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese
di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;
  Visto il decreto ministeriale 1o dicembre 1998, n. 515, concernente
il regolamento recante disciplina dell'attivita' di tali consorzi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  15 febbraio  2000,  concernente  la
sperimentazione  della  pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti
di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
  Visto  il  decreto  ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  24 febbraio  2000,  concernente  la
disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti
marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 maggio  2000,  concernente
l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per
il  triennio  2000-2002,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 121
alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000;
  Considerato  che il VI Piano nazionale prevede, in particolare, tra
gli  strumenti  d'intervento,  la  possibilita' di introdurre sistemi
gestionali  in  grado  di aumentare il valore aggiunto prodotto dalla
risorsa   mare  in  favore  degli  operatori  attraverso  azioni  che
riguardano  la  gestione  di aree di pesca affidate direttamente alle
associazioni  nazionali di categoria e loro consorzi si' da garantire
il riequilibrio fra sforzo di pesca e dimensione degli stock;
  Considerata  l'opportunita'  di  attuare la suddetta previsione del
Piano  nazionale  per  quanto  attiene  alla  gestione  dei molluschi
bivalvi,  delegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi dei
sopracitati decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998;
  Considerato che, in attuazione dei princi'pi propri della normativa
internazionale  e  nazionale  in  tema  di  pesca  responsabile  e di
sviluppo  sostenibile,  i consorzi, cui e' delegata la gestione della
risorsa  molluschi  bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a
garantire  una gestione razionale degli stock ed un prelievo ottimale
della risorsa molluschi;
  Valutata  la  necessita'  che,  nei  compartimenti  in cui non sono
costituiti  i consorzi di gestione, le misure per la disciplina della
pesca  dei  molluschi  bivalvi  sono da adottarsi dal Ministero delle
politiche agricole e forestali;
  Sentiti  il  Comitato  nazionale per la conservazione e la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale  della  pesca  marittima,  che, nella seduta del 10 novembre
2000, hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei
molluschi bivalvi con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino.
  2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale sulla
disciplina  della  pesca  di  cui  al  comma  1  nei  limiti del mare
territoriale di rispettiva competenza.
  3.  Alla luce delle previsioni del VI Piano triennale della pesca e
dell'acquacoltura  2000-2002,  la  gestione della pesca dei molluschi
bivalvi  e'  affidata  ai  consorzi  costituiti  ai sensi dei decreti
ministeriali   numeri  44/1995  e  515/1998,  di  seguito  denominati
"consorzi  di gestione", e riconosciuti dal Ministero delle politiche
agricole  e  forestali, di seguito denominato "Ministero". I consorzi
di  gestione  possono  presentare al Ministero motivate e documentate
richieste  di  deroghe alla disciplina prevista dal presente decreto,
ad esclusione di quella recata dagli articoli 2, 3 e 4.
  4. Nei compartimenti marittimi ove i consorzi di gestione non siano
stati  costituiti  ovvero  non  abbiano  ottenuto  il  riconoscimento
ministeriale,  la  pesca  dei  molluschi  bivalvi e' disciplinata dal
Ministero.