Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
VISTO   il   decreto   legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  che,
all'articolo  16,  comma  4,  prevede  che,  con decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro   dell'ambiente,   sentita  la  Conferenza  Unificata,  sono
individuati   gli   obiettivi  quantitativi  nazionali  di  risparmio
energetico  e  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;
VISTO   il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59";
RITENUTO  opportuno  coordinare  le  procedure  di  individuazione  e
perseguimento    dei   predetti   obiettivi   con   quanto   previsto
dall'articolo  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
RITENUTO  altresi'  di  dover  fornire  i principali elementi circa i
criteri  generali  per  la  progettazione  e l'attuazione di misure e
interventi   di   risparmio   energetico   e   sviluppo  delle  fonti
rinnovabili,  nonche' di definire le modalita' per la valutazione dei
progetti e il controllo della relativa attuazione;
SENTITA  la  Conferenza  unificata,  istituita  ai  sensi del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, nella riunione del 19 aprile
2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       (Campo di applicazione)
1.	Ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il presente decreto:
a)  determina, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di
Kyoto, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e
sviluppo  delle  fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle
imprese di distribuzione di gas naturale;
b)   stabilisce   i  principi  di  valutazione  dell'ottenimento  dei
risultati  di  misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili;
c)  definisce  le  modalita'  per il controllo della attuazione delle
suddette misure e interventi.