Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che, all'articolo 16, comma 4, prevede che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza Unificata, sono individuati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; RITENUTO opportuno coordinare le procedure di individuazione e perseguimento dei predetti obiettivi con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; RITENUTO altresi' di dover fornire i principali elementi circa i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, nonche' di definire le modalita' per la valutazione dei progetti e il controllo della relativa attuazione; SENTITA la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 aprile 2001; Decreta: Art. 1. (Campo di applicazione) 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il presente decreto: a) determina, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale; b) stabilisce i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati di misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili; c) definisce le modalita' per il controllo della attuazione delle suddette misure e interventi.