Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
VISTO  il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che, all'articolo
9,  comma 1, dispone che le concessioni alle imprese distributrici di
energia  elettrica  prevedono  misure  di  incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi
determinati  con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente;
VISTO   altresi'   l'articolo  11,  comma  6,  del  medesimo  decreto
legislativo,  che  prevede  incentivi  nazionali  e  regionali per la
promozione  dell'uso delle diverse tecnologie di fonti rinnovabili di
energia;
VISTO   il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59";
RITENUTO  opportuno  coordinare  le  procedure  di  individuazione  e
perseguimento    dei   predetti   obiettivi   con   quanto   previsto
dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164;
RITENUTO  altresi'  di  dover  fornire  i principali elementi circa i
criteri  generali  per  la  progettazione  e l'attuazione di misure e
interventi  di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali
di  energia,  nonche' di definire le modalita' per la valutazione dei
progetti e il controllo della relativa attuazione;
SENTITA  la  Conferenza  unificata,  istituita  ai  sensi del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, nella riunione del 24 aprile
2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       (Campo di applicazione)
1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il presente decreto:
a)  determina  gli  obiettivi  quantitativi  nazionali  di incremento
dell'efficienza  energetica  degli  usi finali di energia, nonche' le
modalita' per la determinazione degli obiettivi specifici da inserire
in  ciascuna  concessione per l'attivita' di distribuzione di energia
elettrica;
b)  stabilisce i criteri generali per la progettazione e l'attuazione
di  misure e interventi per il conseguimento degli obiettivi generali
e specifici di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali
di energia;
c)  definisce  le  modalita'  per il controllo della attuazione delle
suddette misure e interventi.