1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1.1 TERMINI DI PRESENTAZIONE
La   domanda   deve   essere  redatta  sul  modulo  prefincato  messo
gratuitamente  a  disposizione  dall'AG.E.A.,  il  cui  fac-simile e'
riportato  nell'allegato  I  alla  presente  circolare. Tale domanda,
compilata   in   ogni  sua  parte  e  completa  della  documentazione
richiesta, dovra' pervenire. in duplice copia, direttamente o tramite
terzi,   mediante   raccomandata   senza   avviso   di   ricevimento,
obbligatoriamente  nell'apposita busta distribuita contemporaneamente
alla modulistica.
Le  date  di presentazione delle domande all'AG.E.A,. previste per la
campagna 2001 sono:
1. domande iniziali e di rettifica: 15 maggio;
2.  domande  di variazione al piano colturale per le colture a semina
primaverile: 31 maggio.
3.  Domande  di  variazione  al  piano  colturale relativamente- alla
coltura del mais dolce: 15 giugno.
Per  le  domande iniziali e di rettifica e' consentita una tolleranza
di  25 giorni; pertanto il termine ultimo di presentazione e' fissato
al  9  giugno 2001. Il ritardato deposito della domanda iniziale o di
rettifica  produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno
lavorativo di ritardo.
Le  domande  di cui sopra, pervenute rispettivamente oltre il termine
del:
1. 19 giugno 2001
2. 31 maggio 2001
3. 15 giugno 2001
sono irricevibili e comportano l'annullamento d'ufficio della domanda
iniziale.
Resta  inteso  che,  successivamente  a tali termini, potranno essere
presentate  istanze  documentate volte a dimostrare le cause di forza
maggiore  che  hanno generato l'impossibilita' di rispettare il piano
di coltivazione dichiarato nella domanda di pagamento per superfici.
La  normativa  comunitaria  vigente  prevede  che il produttore debba
presentare  uria  sola  domanda  di pagamento per superficie anche se
riferita a piu' aziende.
1.2 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E'  indispensabile  indicare  la  finalita'  di  presentazione  della
domanda  indicando se si tratta di domanda iniziale, di rettifica, di
variazione  al  piano colturale ovvero di rettifica ai sensi del reg.
(CE) n. 1678/98.
Nei casi di domanda di rettifica o di variazione e' assolutamente
necessario  indicare,  nell'apposito  spazio  previsto nel modello di
domanda, il numero della domanda seminativi iniziale.
1.2.1  Reg.  (CEE)  n.  3887/92,  modificato dal Reg. (CE) n. 1678/98
Domande di rettifica
L'Amministrazione,  al fine di migliorare la gestione delle misure di
cui   trattasi,   adotta  le  seguenti  modalita'  operative  per  la
presentazione  delle  demande di rettifica, redatte ai sensi del reg.
(CE) n. 1678/98.
1.  Il  produttore  puo'  presentare  una  sola  domanda di rettifica
afferente  la  campagna dl riferimento, redatta ai sensi dello stesso
regolamento o di variazione del piano colturale.
2.  Il  produttore  che  ha  manifestato  l'interesse al rilascio dei
certificato  di  credito  non  puo',  successivamente  al  12 giugno,
presentare domanda di rettifica ai sensi del reg. (CE) n. l678/98.
3.  E'  possibile  dichiarare a premio una particella gia' dichiarata
nella domanda iniziale ad altro utilizzo, sempre a premio. Lo scambio
di  superficie tra prodotti a premio non puo' riguardare in ogni caso
le superfici a riposo e a foraggere.
4.  Una  domanda  di  rettifica  presentata ai sensi del Reg. (CE) n.
1678/98   non  puo',  in  nessun  caso,  comportare  l'aumento  della
superficie  aziendale  a  premio, rispetto alla superficie dichiarata
nella domanda iniziale.
5.  Le  superfici  dichiarate  a  riposo  o a foraggere della domanda
iniziale  non possono essere oggetto di aumento (Reg. (CE) n. 3887/92
art. 4) nella domanda di rettifica ai sensi del Reg. (CE) n. 1678/98.
5.  In  presenza  di  errore  materiale, e' possibile variare un solo
elemento identificativo catastale.
7.  Nel  caso  di  particelle interessate da frazionamenti catastali.
deve essere dichiarato il codice "5" nella colonna "casi particolari"
e,  mantendendo  invariati  il  codice  istat  della  provincia e del
comune,  si possono cambiare piu' dati della particella, ivi compresa
la superficie utilizzata in riduzione.
1.2.1.1 Casi specifici: cause di forza maggiore
In  deroga  a  quanto  sopra  previsto, qualora ricorrano le cause di
forza  maggiore previste dal Reg. (CE) n. 3387/92 art. 4 (matrimonio,
acquisto,  affitto e decesso da parte dell'imprenditore agricolo), e'
possibile  aumentare le superfici ad aiuto di una demanda iniziale, o
variarne  l'intestazione,  presentando una nuova domanda iniziale. In
questi  casi  e'  possibile procedere anche all'accorpamento di due o
piu'  domande  iniziali senza pero' apportare variazioni all'utilizzo
delle superfici dichiarate nelle singole domande.
Le  domande  relative  a  variazioni dovute a cause di forza maggiore
dovranno  essere  depositate, sia su carta che su supporto magnetico,
direttamente  presso l'AG.E.A. - via Palestro, 81 - Roma, entro il 31
ottobre 2001, corredate da idonea documentazione giustificativa delle
suddette cause.
1.2.2 Foraggi da destinare alla trasformazione
partire  dalla  campagna 2001, i coltivatori che producono unicamente
foraggi  verdi  da essiccare o foraggi essiccati al sole da macinare,
ai  fini  dell'aiuto  previsto  dai  regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95
devono  presentare apposita dichiarazione di coltivazione, riportando
le superfici investite a foraggio (codice utilizzo 15) con i relativi
riferimenti catastali nella demanda PAC Seminativi.
I   produttori  di  foraggi  da  destinare  alla  trasformazione  che
intendono  stipulane  contratti in data successiva alla presentazione
della domanda di pagamento per superfici non sono tenuti a presentare
una domanda di rettifica ai sensi del Reg.
(CE)  n.  1678/98, a condizione che le particelle interessate da tali
coltivazioni siano state gia' dichiarate tra le "Altre utilizzazioni"
utilizzando  uno  dei  codici  coltura  previsti  per  le foraggere e
riportati nella tabella 2 allegata al modello di domanda.
1.2.3 Sementi certificate
A   partire   dalla   campagna   2001,   gli   imprenditori  agricoli
moltiplicatori   di   seme   che  intendano  stipulare  contratti  di
moltiplicazione  e  richiedere  l'aiuto  ai  sensi  del reg. (CEE) n.
2358/71  possono  presentare  apposita  dichiarazione di coltivazione
utilizzando  il  modello  di  domanda  per  pagamenti per superficie,
riportando  le  superfici  investite  a  sementi  certificate (codice
utilizzo  5)  con  i  relativi  riferimenti  catastali.  Per cio' che
attiene  alle  specie  ammissibili,  occorre  utilizzare  la codifica
riportata nella tabella 11 allegata al modello di domanda.
I moltiplicatori che stipulino contratti successivamente alla data di
presentazione  della demanda per superficie possono presentane, entro
il  15  giugno, apposita richiesta utilizzando il modello predisposto
per la gestione del sostegno diretto per il settore dei seminativi.
Gli   operatori   interessati   che  non  intendano  avvalersi  della
possibilita'  indicata dall'Amministrazione nel precedente capoverso,
devono,  al  fine di beneficiare delle provvidenze comunitarie di cui
trattasi,  attenersi  alle procedure ed alle modalita' previste nelle
disposizioni  di  cui  alla  Circolare Ministeriale n. 5 del 4 aprile
2000 pubblicata in G.U. n. 167 del 19 luglio 2000.
2 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE
Ciascun  produttore deve presentare, a corredo della propria domanda,
un   fascicolo  aziendale,  come  previsto  dalla  emananda  delibera
AG.E.A..  I  produttori  associati  con  OO.PP.  convenzionate devono
depositare i fascicoli presso le OO.PP. di riferimento.
3 CONTROLLI AMMINISTRATIVI
L'AG.E.A.   sottopone  a  controllo  amministrativo  (come  richiesto
dall'art.  8,  par.  1  del  reg.  (CEE)  n.  3508/92 del Consiglio e
dall'art.  6  del  Reg.  (CEE) n. 3887/92 della Commissione) tutte le
domande  di pagamento per superfici in modo da assicurare il rispetto
delle  condizioni  previste dalla regolamentazione comunitaria per il
pagamento   delle   superfici,   garantendo,   attraverso   verifiche
incrociate,  che uno stesso aiuto non verga concesso due o piu' volte
per la stessa campagna e per la medesima superficie.
In  particolare,  occorre  accertare  che la domanda di pagamento per
superfici:
sia  stata  debitamente  compilata in tutte le sue parti' e corredata
della documentazione richiesta;
sia stata firmata dal titolare della domanda;
sia pervenuta all'AG.E.A, entro i termini previsti;
sia ritenuta ammissibile;
ci  sia rispondenza nel rapporto tra la superficie coltivata e quella
messa a riposo.
3.1 CONTROLLI FORMALI
I  controlli  formali  riguardano  la  verifica  dei  rispetto  della
normativa  comunitaria  e  nazionale  in  termini  di ricevibilita' e
completezza della domanda ed in particolare:
presenza  della  certificazione  antimafia  prevista  dalla normativa
nazionale;
verifica della presenza della firma del richiedente;
verifica  della presenza della autentica della firma o della copia di
un documento di riconoscimento;
verifica della data di ricezione della domanda.
3.1.1 Certificato antimafia
I  produttori che richiedono una pagamento per superfici superiore ai
300  milioni  devono  presentare  il  certificato antimafia per poter
ricevere  l'aiuto,  ed  indicare  la  data  di  rilascio  (L. 575 del
31/05/65,  art.  10  comma  3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2;
Decr. legisl. n. 490 del 08/08/94, art. 4).
Se  il  produttore  fosse esente ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8
della  L.  575/55,  aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., dovra'
presentare la dichiarazione di esenzione.
Se  nessuna  certificazione  fosse  allegata  oppure  il  certificato
antimafia  fosse stato rilasciato in data anteriore al 1 febbraio, la
domanda non verra' liquidata per importi superiori ai 300 milioni.
Sara'  cura  della  Organizzazione Professionale per il tramite della
quale  la  demanda  e'  stata  presentata  richiedere  il certificato
antimafia;  per i produttori che non si avvalgono delle OO.PP. per la
presentazione  della  domanda la suddetta richiesta verra' effettuata
direttamente dall'AG.E.A.
3.7.2 Firma
La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per
l'ottenimento dell' aiuto.
La  mancata  apposizione  della  firma  comporta  la  nullita'  della
domanda.
Ai  sensi  dell'art.  3, comma 11 della legge 19 maggio 1997, n. 127,
modificata dalla legge n. 191/98, la sottoscrizione della domanda non
e'  soggetta  ad  autenticazione  ove  sia  apposta  in  presenza del
dipendente  addetto  ovvero  la  domanda  sia presentata unitamente a
copia  fotostatica,  ancorche'  non  autenticata,  di un documento di
identita'  del  sottoscrittore,  in  corso  di validita' alla data di
deposito della stessa.
3.2 CONTROLLI ANAGRAFICI
Il   coltivatore,   nella   domanda   di   pagamento,  deve  indicare
obbligatoriamente  la  Partita IVA o, nell'ipotesi in cuiricorrano le
condizioni  per  l'esenzione,  il  Codice  Fiscale. I soggetti esenti
devono  inoltre  dichiarare la condizione di esenzione, come previsto
dalla normativa vigente.
E'  necessario  indicare  gli estremi identificativi dell'azienda, si
raccomanda  pertanto  di  riportare  i dati indicati sul tesserino di
attribuzione   del  codice  fiscale  o  della  partita  IVA,  facendo
particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa.
I  dati  anagrafici  del  richiedente e dell'eventuale rappresentante
legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.
3.2.1 Produttore
Vengono  verificate  la  presenza e la correttezza del codice fiscale
e/o della partita IVA del dichiarante.
Se  entrambe  non  fossero  indicate  oppure risultassero errate (non
appartenenti  ad  alcun  soggetto  esistente  o  appartenenti  ad  un
soggetto  diverso  da quello indicato), la domanda verra' bloccata ai
fini del pagamento del premio.
Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data di
nascita  (se  si  tratta  di  persona  fisica).  Nel  caso  di errata
indicazione   l'erogazione   del   pagamento  per  superficie  verra'
bloccata.
I  dati  di  domicilio  o  sede  legale  devono  essere correttamente
indicati   nella   domanda,   per   rendere   possibile   l'invio  di
comunicazioni  e/o l'erogazione stessa dei premio richiesto, nel caso
di invio di assegno non trasferibile.
3.2.2 Rappresentante legale
Nel  caso  in  cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica,
saranno  verificati  la presenza e la correttezza dei dati anagrafici
del rappresentante legale.
Verranno  in  particolare verificate la presenza e la correttezza del
codice  fiscale;  se  non  e'  indicato  oppure  risulta  errato (non
appartenente  ad  alcun  soggetto  esistente  o  appartenente  ad  un
soggetto  diverso  da  quello indicato), la domanda viene bloccata ai
fini del pagamento del premio.
Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data di
nascita.  Nel  caso di errata indicazione, l'erogazione del pagamento
per superfici verra' bloccata.
I  dati  di  domicilio  devono  essere  correttamente  indicati nella
domanda.
3.3 MODALITA' DI PAGAMENTO
Il  produttore deve indicare la modalita' secondo la quale preferisce
ricevere  il pagamento per superfici. Se non e' stata indicata alcuna
modalita'  di  pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice
ABI,  il  codice CAB o il numero di c/c postale sono assenti o errati
si  attribuisce  in automatico la modalita' "emissione di assegno non
trasferibile" .
Al  fine  di consentire una migliore gestione delle procedure e delle
modalita' di liquidazione, si invitano i produttori a privilegiare il
pagamento  tramite accreditamento sul proprio C/C bancario o postale,
indicando  con  chiarezza  e precisione il numero del proprio conto e
delle coordinate bancarie.
3.4 CONTROLLI SULLE PARTICELLE
I   controlli  sulle  particelle  sono  finalizzati  all'accertamento
dell'esistenza,  dell'estensione  e dell'ubicazione dell'appezzamento
in  esame,  in  modo  da  consentire  la  corretta attribuzione degli
importi  da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di
regionalizzazione.
Nel  caso  in cui venga riscontrata un'anomalia su una particella (ad
es.  il  mancato riscontro presso il catasto terreni o un supero), la
superficie dichiarata per quella particella non potra' essere ammessa
nel computo della superficie amministativamente accertata.
Salvo  il  caso  di  forza  maggiore,  la  superficie  effettivamente
determinata  verra'  ridotta,  per  ciascun  utilizzo  dichiarato  in
domanda,  a seconda della percentuale di scostamento calcolata tra la
superficie  dichiarata  e la superficie accertata, secondo i seguenti
criteri previsti dalia normativa comunitaria:

==============================================================
ESITO DEL CONTROLLO % SCOSTAMENTO SUPERFICIE AMMISSIBILE
--------------------------------------------------------------
Assoluta 0 Quella dichiarata
 concordanza
--------------------------------------------------------------
In tolleranza (0-3) e al Quella accertata
                      massimo 2 ha
--------------------------------------------------------------
In tolleranza (3-20) Quella accertata meno
                                       due volte la diffe-
                                       renza riscontrata
--------------------------------------------------------------
Fuori tolleranza Oltre 20 Nessuna
--------------------------------------------------------------
La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo:
(   (superficie  dichiarata  -  superficie  accertata)  /  superficie
accertata) * 100.
Il  presupposto  per la presentazione di una domanda di pagamento per
superfici  e'  la  coltivazione  a  seminativo di porzioni di terreno
identificabili. Di conseguenza il produttore deve presentare un piano
di  utilizzazione  delle  superfici  aziendali  dettagliando  ciascun
utilizzo/varieta'  coltivato  per particella catastale (o porzione di
essa) impiegata.
3.4.1 Codice utilizzo/varieta'
L'indicazione  dell'utilizzo  per  cui  si  richiede il pagamento per
superfici e' fondamentale per l'erogazione del premio stesso.
Le  varieta'  indicate  per ciascuna coltura devono essere congruenti
con gli utilizzi richiesti.
Se  la  particella  dichiarata  con  il  codice  utilizzo  6 (colza o
ravizzone)  presentasse  una  varieta' incongruente o non dichiarata,
verra' bloccata ai fini del pagamento del premio.
Si  rammenta  che  il  produttore  che  coltiva  colza e' obbligato a
seminare  solo  varieta'  certificate, ed ha l'obbligo di allegare la
fattura  di  acquisto  delle sementi. Se tale fattura (in originale o
copia   autenticata)  non  risultasse  rilevata,  la  domanda  verra'
bloccata ai fini dell'erogazione del premio.
Se  la  particela  dichiarata  con  il  codice  utilizzo  9,  24 o 50
(set-aside ordinario o no-food) presentasse un codice delle colonne A
e/o  B  del  quadro  B  delle  domande incongruente o non dichiarato,
verra' bloccata.
Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 55 (lino da fibra)
presentasse  una  varieta'  incongruente  o  non  dichiarata,  verra'
bloccata ai fini del pagamento del premio.
Si  rammenta  che  il  produttore  di  lino  da  fibra e' obbligato a
seminare  solo  varieta'  certificate, ed ha l'obbligo di allegare le
etichette ufficiali in originale (cartellini varietali) o copia della
fattura  di  acquisto  delle  sementi  certificate  utilizzate.  Se i
cartellini  o la fattura non risultassero rilevati, la demanda verra'
bloccata ai fini dell'erogazione del premio.
Se  la  particella  dichiarata  con  il  codice  utilizzo 56 (canapa)
presentasse  una  varieta'  incongruente  o  non  dichiarata,  verra'
bloccata ai fini del pagamento del premio.
Si  rammenta che il produttore di canapa e' obbligato a seminare solo
varieta'  certificate,  ed  ha  l'obbligo  di  allegare  le etichette
ufficiali  in  originale  (cartellini. variatali) Se i cartellini non
risultassero   rilevati,   la   domanda   verra'   bloccata  ai  fini
dell'erogazione dei premio.
La  quantita'  minima di semente certificata da impiegare ai fini dei
riconoscimento dell'aiutc e' di 35 kg/ha.
Adempimenti   specifici   per   la  coltivazione  della  canapa  sono
dettagliati in apposita regolamentazione.
Se  la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il codice
utilizzo  2  (grano  duro)  e  ubicata  in una delle zone vocate alla
coltivazione  di  grano  duro presentasse una varieta' incongruente o
non  dichiarata,  verra'  bloccata  ai  fini del pagamento del premio
supplementare.
3.4.1.1 Grano duro supplementare
Il premio supplementare per il grano duro non puo' essere erogato per
una  superficie  maggiore  a  quella  ammessa  per  il  pagamento per
superficie  (art.  6,  comma  9,  par. a) reg. (CE) n. 2316/99) ed e'
comunque  subordinata  all'utilizzo  di  sementi certificate (art. 6,
comma  4,  par.  b)  reo (GE) n. 2316/99), per le quali e' necessario
allegare  la copia delle fatture d' acquisto con, l'indicazione delle
varieta'  e  dei numero di' identificazione della partita "ENSE". Gli
originali   delle   fatture  di  acquisto  restano  in  possesso  dei
richiedente  per 5 anni, il quale e' tenuto ad esibirle all'organo di
controllo  al momento del sopralluogo aziendale. Per i produttori che
forniscono   all'ENSE   le   etici-ette   delle  varieta'  coltivate,
l'adempimento  e'  soddisfatto  con.  la  presentazione,  in  sede di
controllo  in  azienda, di documentazione rilasciata dall'ENSE stesso
attestare  l'avvenuto  ritiro  delle  sementi  (art.  3,  par. 36 del
Decreto MiPAF del 04/04/2000)
Il  quantitativo  di  sementi  certificate  indicato  in domanda deve
corrispondere  a  quelli  riferiti  alle fatture di acquisto allegate
alla  domanda  stessa  e deve essere almeno pari a 180 Kg/ha (art. 3,
par. 2 del Decreto MiPAF del 04/04/2000).
Qualora  il  quantitativo  di sementi certificate indicato in domanda
risulti inferiore a quello riscontrato nelle fatture allegate,
procedera'  alla  liquidazione  della  superficie  corrispondente  al
quantitative indicato e non a quello fatturato.
Qualora  il  quantitativo  di sementi certificate indicato in domanda
risulti  superiore  a  quello  riscontrato  nelle fatture allegate si
procedera'  alla  liquidazione  della  superficie  corrispondente  al
quantitativo fatturato e non a quello indicato (art. 9 del reg. (CEE)
n. 3887/92).
3.4.2 Tipo di conduzione
E'   assolutamente  necessario  indicare  correttamente  il  tipo  di
conduzione  di  ciascuna  particella  indicata  nella  domanda, anche
perche'  tale  informazione  sara'  tenuta  in considerazione ai fini
della risoluzione di eventuali superi.
L'assenza  di tale indicazione comporta l'esclusione della superficie
della particella ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile.
3.4.3 Ubicazione
L'entita'   del  pagamento  per  superficie  varia  in  funzione  del
ubicazione  della  parcella  di terreno; riveste, dunque, particolare
importanza  la  corretta  indicazione  degli  estremi ,identificativi
della particella stessa.
L'incongruenza  una  il  codice  Istat e la denominazione del comune,
oppure   la  mancata  o  errata  indicazione  di  un  comune  rendono
impossibile  l'effettuazione  del pagamento di quanto richiesto sulla
particella stesa.
Altro  elemento  identificativo  e'  la  sezione  censuaria, che deve
essere  impostata  correttamente per quei comuni che la prevedono; la
mancata  o  errata  indicazione  della  sezione  censuaria produce il
blocco della particella ai fini del pagamento del premio.
La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero
della  particella  catastale  produce  il  blocco della particella ai
fini' del pagamento del premio.
Si   ricorda   che   per  ogni  particella  contrassegnata  da  "casi
particolari"   e'  necessario  produrre  la  relativa  documentazione
giustificativa
Le  particelle  catastali  oggetto  di  frazionamento per le quali il
produttore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la
certificazione  catastale  (valida  ai  sensi  dell'emananda delibera
dell'AG.E.A.),  dovranno  essere evidenziate sulla domanda impostando
la  colonna  "casi  particolari"  al  valore  "5" (frazionamento), ed
inserendo    nel   fascicolo   del   produttore   la   documentazione
giustificativa richiesta per i" casi particolari".
Si   raccomanda  di  porre  particolare  attenzione  alle  particelle
dichiarate  nell'ambito  dei  "casi particolari" come zona coperta da
segreto   militare   uso  civico  e  demanio,  che  saranno  comunque
assoggettate ad accertamenti specifici.
Qualora  si  dovessero  dichiarare appezzamenti demaniali non censiti
dal   Catasto   Nazionale   e  per  i  quali  non  esiste  il  numero
identificativo  di  particella  e/o  il  numero  del  foglio,  dovra'
comunque   essere  dichiarato  dal  produttore  il  caso  particolare
"demanio"   indicando   tutti  .  riferimenti  catastali  in  proprio
possesso.
In  tali  casi  e' necessario che nel fascicolo del produttore ci sia
una    documentazione    idonea    a    dimostrare   la   titolarita'
dell'appezzamento.
Tali  domande  saranno  sottoposte  a  controlli  puntuali  da  parte
dell'AG.E.A..
Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori
amministrati  con il Catasto fondiario ex austriaco, sara' necessario
seguire   le  disposizioni  vigenti  impartite  con  la  Disposizione
Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.
Qualora   vengano  riscontrate  anomalie  riferite  alla  ubicazione,
all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad essa
riferite  non  saranno  prese  in  considerazione ai fini del calcolo
della  superficie  ammissibile  e  verranno  applicate le conseguenti
penalita'.
Per  le  domande  sottoposte  ai  controlli oggettivi sara' possibile
effettuare  correzioni  solo  in caso di errata acquisizione da parte
dell'Amministrazione.
Il  produttore  ha  la  possibilita'  di rinunciare alla richiesta di
premio  per  una  specifica  particella  per  causa di forza maggiore
(documentata), con la conseguente esclusione dal pagamento del premio
per la superficie in questione e senza penalita'.
La rinuncia alla richiesta di premio per una determinata particella o
parte   di   essa   senza  alcuna  giustificazione,  comporta  invece
l'esclusione  dal pagamento del premio per la superficie in questione
e l'applicazione delle penalita'.
Qualora  una  particella dichiarata a seminativo risulti impiegata in
utilizzi  non  compatibili  con  il  pagamento  per  superfici verra'
esclusa   dal   pagamento   del   premio   e  verranno  applicate  le
penalizzazioni previste.
3.4.4 Il Sistema Informativo Geografico (G.I.S.) AG.E.A.
Il  G.I.S.  e'  un  sistema informativo che associa e referenzia dati
qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
Nell'ambito  del  Sistema  Integrato  di  Gestione  e Controllo delle
parcicelle  agricole (SIGC) l'Unione Europea ha promosso e finanziato
un  sistema  informativo geografico, finalizzato a fornire agli Stati
membri uno strumento di controllo rapido ed efficace.
Il  G.I.S.  realizzato dall'AG.E.A. e' basato sulle ortofoto digitali
provenienti  dalle  riprese  aere  dell'intero  territorio nazionale,
integrate  con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale
dei  Terreni  e  con le informazioni grafiche generate dal censimento
delle  superfici  non  eligibili e dai controlli oggettivi effettuati
dall'Amministrazione nel corso delle campagne 1999 e 2000.
Le  ortofoto  digitali  soro  prodotte  in scala nominale 1:10.000 ed
inquadrate  nel  sistema  cartografico  nazionale facente riferimento
alla cartografia I.G.M. ufficiale dello Stato italiano.
La  metodologia  di  realizzazione  della  base  fotocartografica del
G.I.S.  e'  articolata  fondamentalmente  in tre fasi: riprese aeree,
produzione dell'ortofoto digitale, creazione delle duple digitali.
La   dupla   digitale,   che  rappresenta  la  base  fotocartografica
principale   dei   G.I.S.,   e'  il  prodotto  della  sovrapposizione
informatica  della  mappa  catastale  alla  fotografia aerea ed e' il
documento  fondamentale  per la consultazione, l'identificazione e la
misurazione degli' appezzamentiagricoli oggetto di verifica.
Le riprese aeree rese disponibili si riferiscono a voli effettuati su
tutto   il  territorio  nazionale  tra  il  1996  ed  il  2000  e  le
informazioni  catastali  sono  relative  alla cartografia dell'intero
territorio nazionale.
3.4.4.1 Controllo di eligibilita' delle particelle dichiarate
Su   richiesta   della  Commissione  U.E.,  e'  stato  effettuato  il
censimento  delle superfici non eligibili e costituita una Banca Dati
di  riferimento  che  individua  il  valore  massimo della superficie
ammissibile a contributo per ogni singola particella catastale.
Dal  punto  di  vista  agronomico  si  definisce  come superficie non
eligibile quella porzione di terreno destinata a:
• usi non agricoli;
• colture forestali;
• colture permanenti;
• pascoli permanenti.
Tutto  il  territorio  italiano  dichiarato a premio nelle domande di
aiuto 1999 e 2000 e coperto dalla verifica di non eligibilita'.
3.4.5 Superi
La superficie utilizzata viene sottoposta ad ulteriori controlli, per
verificare  che  essa sia stata dichiarata correttamente e che non ci
siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio.
Una   particella  (identificata  da:  codice  istat  comune,  sezione
censuaria,  numero  del  foglio di mappa, numero di particella; viene
definita  "in  supere"  quando  la  somma  delle superfici utilizzate
supera la superficie catastale.
3.4.5.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda
Per  ciascuna  particella dichiarata dal produttore in una domanda si
effettua  un  confronto  tra  la  somma delle superfici dichiarate ai
diversi utilizzi e la superficie catastale.
Il   superamento   della  superficie  dichiarata  rispetto  a  quella
catastale  produce  il  blocco della particella ai fini del pagamento
del  premio  e l'applicazione delle penalita' previste (ad esclusione
delle  particelle  sottoposte ai controlli oggettivi, per le quali il
termine di confronto e' la superficie accertata in loco).
3.4.5.2 Supero nell'ambito di piu' domande
Per  ciascuna  particella  dichiarata  da  due  o piu' produttori, si
effettua  un  confronto  tra  la  somma  delle  superfici  dichiarate
stilizzate e la superficie catastale.
Nel   calcolo  dei  superi  non  vengono  considerate  le  particelle
dichiarate a "Pascolo" nell'ambito delle "altre utilizzazioni".
Il  superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto
a  quella  catastale  produce  il blocco della particella ai fini del
pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste.
3.4.5.3 Supero rispetto all'accertato
Per  ogni  particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo
oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente
dichiarata  ad  un  determinato  utilizzo  e  la superficie accertata
relativamente allo stesso utilizzo.
Il  superamento  della  superficie  complessivamente dichiarata ad un
determinato  utilizzo  rispetto  a  quella  effettivamente accertata,
produce il blocco della particella ai fini dei pagamento del premio e
l'applicazione delle penalita' previste.
3.4.5.4 Supero con altri regimi di aiuto
3.4.5.4.1 Tabacco
Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la
superficie indicata nella domanda "Tabacco".
Il  superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto
a  quella  catastale  produce  il blocco della particella ai fini del
pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste.
3.4.5.4.2 Pomodoro
Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la
superficie   indicata   nella   domanda  "Pomodoro"  in  coltivazione
principale.
Il  superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto
a  quella  catastale  produce  il blocco della particella ai fini del
pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste.
4 CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI
I controlli amministrativi saranno completati da. controlli oggettivi
effettuati   in   contraddittorio   presso   le  aziende  o  mediante
telerilevamento aereo e/o da satellite.
Tali   controlli   saranno  effettuati  su  un  campione  di  aziende
selezionato secondo un piano di campionatura.
I  sopralluoghi  aziendali  sono  programmati attraverso le procedure
previste  dalle  disposizioni contenute nel regolamento dei Consiglio
(CEE)  3509/92,  che istituisce un sistema integrato di gestione e di
controllo  di  taluni  regimi  di  aiuti  comunitari,  e in quello di
applicazione  della  Commissione  (CEE)  n.  3887/92, con particolare
riferimento all'art. 6, paragrafi 3 e 4 del reg. n. 3887/92.
Qualora  si  constati  che  la superficie effettivamente accertata e'
superiore  a  quella  dichiarata  nella  domanda di pagamento, per il
calcolo  dell'importo  dell'aiuto  viene  presa  in considerazione la
superficie dichiarata.
In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la determinazione
delle  superfici ammissibili sono quelli precedentemente indicati nel
paragrafo "controlli amministrativi - controlli sulle particelle".
Nel caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente per
negligenza  grave, l'imprenditore e' escluso dal beneficio del regime
di aiuto in questione per l'anno considerato.
In   caso   di   falsa   dichiarazione   formulata   deliberatamente,
l'imprenditore  escluso  dal  beneficio di qualsiasi regime di' aiuto
rientrante  nella  gestione  prevista  dal  reg. (CEE) n. 3508/92 per
l'anno  considerato  e  per  l'anno  civile  successivo,  e  per  una
superficie  uguale  a  quella  per  la  quale la sua domanda e' stata
rifiutata.
Si  richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande riferite
ad aziende selezionate per i controlli oggettivi non potranno formare
oggetto  di  alcuna  variazione,  atteso  che i controlli stessi sono
effettuati  sui dati indicati in domanda e non su quelli che potranno
essere forniti successivamente al controllo stesso.
5 CONTROLLI SULLE SUPERFICI
5.1 SET-ASIDE
"L'obbligo  di  ritiro  dalla  produzione e' stabilito in proporzione
alla superficie a seminativo per la quale e' presentata la richiesta"
(compresa  quella  che  viene  lasciata a riposo) (art. 6, par. 1 del
reg. (CE) n. 1251/99).
I  terreni  ritirati  dalla  produzione possono essere utilizzati per
ottenere  materiali  per  la  fabbricazione di prodotti destinati, in
primo  luogo  al consumo umano o animale (cod. utilizzo 24 e/o 50), a
condizione  che vengano applicati efficaci sistemi di controllo (art.
6, par. 3 del reg. (CE) n. 1251/99).
Nessun  pagamento  e'  dovuto  per terreni messi a riposo su cui sono
coltivati barbabietole da zucchero (cod. ut. 24 e/o 50, varieta' 24),
topinambur  (cod.  ut.  24  e/o  50, varieta' 83) o radici di cicoria
(cod.  ut.  24  e/o 50, varieta' 91) (art. 1, par. 2 del reg. (CE) n.
2461/1999).
I coltivatori che dichiarano terreni sui quali puo' essere conseguita
una   produzione  superiore  a  92  tonnellate  di  cereali,  colture
proteiche,   lino  non  tessile,  semi  oleosi  lino  destinato  alla
produzione  di  fibre  e  canapa  destinata alla produzione di fibre,
ottenuta  sulla  base  delle  rese  utilizzate  per  il  pagamento ed
indicate nel piano di regionalizzazione, hanno l'obbligo di mettere a
riposo una superficie aziendale pari al 10%. A tutti i coltivatori e'
data  la  facolta'  di  ritirare  dalla produzione i terreni entro il
limite  massimo  del 14%; nelle aree individuate ai sensi della legge
n.  365  dell'11 dicembre 2000, tale limite massimo e' fissato al 20%
(art.  2  del  DECRETO  MiPAF  2001  di  modifica  del  DECRETO MiPAF
04/04/2000).
Vengono  sottoposte  a controllo per il set-acide tutte le domande di
pagamento per superficie.
Prendendo  in  considerazione  sia  la distribuzione geografica delle
particelle  costituenti  l'azienda,  sia  le  deroghe e le tolleranze
ammesse   come   previsto   dalla   normativa,  viene  verificata  la
correttezza  delle  proporozioni  tra  le superfici seminate (escluso
lenticchie,  ceci,  vecce e risone) e le superfici messe a riposo per
ciascuna zona agraria interessata.
Le  superfici  messe  a riposo devono rispettare la, proporzionalita'
con  le,  superfici  seminate  per  ogni  "regione"  (art. 4, par. 15
Decreto  MiPAF  del  04/04/2000); ai criteri di proporzionalita' sono
ammessi i seguenti principi di deroga:
1. aziende su piu' zone contigue;
2. zone con obbligo di set-acide minore o uguale a 2 ha;
Per  usufruire  della  deroga  di  cui  al  precedente  punto  1,  e'
necessario barrare la casella 4 delle dichiarazioni, nella "sezione X
- Riepilogo generale" del modello di domanda di pagamento.
Nei  casi  di deroga, tuttavia, la superficie da ritirare deve essere
adeguata  per  tenere  conto  della  differenza  tra  le  varie  rese
utilizzate   per  il  pagamento  relativo  al  ritiro  nelle  regioni
interessate.  L'applicazione  delle  deroghe  non puo' comportare una
diminuzione  degli  ettari messi a riposo, rispetto a quelli previsti
nell'ambito del ritiro obbligatorio (art. 4, par. 16-18 Decreto MiPAF
del 04/04/2000).
Possono   essere   contabilizzate   come  superfici  messe  a  riposo
obbligatorio  e per le quali non. e' concesso alcun. pagamento quelle
dichiarante  con il codice utilizzo 9 e le varieta' 54 e 55 (ritirate
dalla  produzione  ai  sensi  del reg. (CE) n. 1257/99) (art. 4, par.
19-20 Decreto MiPAF del 04/04/2000).
Nei casi seguenti:
•  se  le  proporzioni  tra le terre seminate e le messe a riposo non
sono corrette
•  dopo  l'esclusione  in  via  cautelativa  (fino  alla verifica del
rispetto  del  contratto e/o della dichiarazione di trasformazione in
biogas)  dalle  superfici  messe  a  riposo  non  alimentare  (codice
utilizzo  24  e/o  50  e  codice varieta' fino a 92) dal totale delle
superfici messe a riposo (codice 9 + codice 24 + codice 50)
viene  effettuato  il  riproporzionamento  delle  superfici a pregio,
abbassando  il  limite  ammissibile per zona-coltura del le superfici
coltivate (art. 21 reg. (CE) n. 2316/99).
Se  il  produttore con una produttivita' > 92 t dichiara di mettere a
riposo  complessivamente  meno  di 30 are (art. 4, par. 6 del Decreto
MiPAF del 04/04/2000), si produrra' il mancato pagamento per tutte le
colture  che  concorrono  al  calcolo  della  superficie da mettere a
riposo (quindi, ad esclusione di lenticchie, ceci, vecce e risone).
Nel  caso  in  cui  il  produttore  ecceda  la quantita' di set-sside
consentita,  si'  abbassera'  il  limite ammissibile per zona-coltura
delle  superfici  messe  a riposo. Se il produttore ha dichiarato una
produttivita' > 92 t, la superficie riproporzionata non potra' essere
inferiore a 3000 metri.
"Nel  caso si accerti un set-aside volontario inferiore al dichiarato
e  una  superficie  a set-aside volontario inferiore a 3000 mq, [...]
non si procede a riparametrare tutte le colture in
base  al  set-aside  realmente  accertato,  ma  si  penalizza il solo
utilizzo  a  set-aside"  (punto  2  del  prot.  MiPAF  n.  1)/279 del
17/04/2000,   relativo   ai   "quesiti   interpretativi   regolamento
seminativi 2000") .
"  ...  E'  possibile  derogare parzialmente spostando solo una parte
delle  superfici d'obbligo in un'altra zona" (punto 4 del prot. MiPAF
n.   1)/279  del  17/04/2000,  relativo  ai  "quesiti  interpretativi
regolamento seminativi 2000").
Si rammenta che la deroga dei 2 ettari puo' essere applicata soltanto
spostando  il  proprio  obbligo  verso  un'altra  zona  di produzione
diversa da quella deve si trovano le superfici coltivate.
5.2 MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE
In  alternativa  alla  messa  a  riposo  ordinarla il produttore puo'
destinare  una  parte o l'intera superficie da lasciare a riposo alla
coltivazione di prodotti da destinare alla trasformazione finalizzata
all'ottenimento  di  prodotti  ad  uso  non alimentare, ne' umano ne'
animale, oppure alla trasformazione in biogas nella propria azienda.
Le  superfici  investite  a tali colture devono essere dichiarante in
domanda con codice utilizzo "24" e/o "50".
Il  produttore che dichiari di coltivare specie/varieta' indicate con
i  codici  utilizzo 24/50, limitatamente alle varieta' elencate nella
tabella  delle  note esplicative per la compilazione delle domande di
pagamento per superfici, deve avere stipulato uno o piu' contratti di
coltivazione (una copia di ciascuno deve essere allegata alla domanda
di  pagamento  per superfici) con un collettore o primo trasformatore
riconosciuti dall'AG.E.A.
Il  reg.  (CE) n. 587/2001 del 26 marzo 2001 obbliga il produttore di
canapa  (codice  NC  ex  5301 10 00: canapa greggia o macerata per la
trasformazione  in  prodotti  non contemplati dal regolamento (CE) n.
1673/2000  (Cannabis  sativa L.) ) a indicare la quantita' di sementi
utilizzate,  in kg/ha e ad allegare le etichette ufficiali che devono
figurare sugli imballaggi delle sementi utilizzate. Qualora le semine
avvengano  dopo  la  scadenza  dei termini per la presentazione della
domanda di pagamento, le etichette possono essere depositate entro il
30  giugno.  L'indicazione  delle  quantita' di sementi dovra' essere
indicata,  per  il  raccolto  2001,  allegando  una  dichiarazione al
modello di domanda.
Le  medesime  procedure  e  modalita'  si  intendono applicate per la
canapa coltivata sui terreni ritirati dalla produzione ed indirizzata
nella filiera non alimentare di cui al Reg. CE n. 2461/99.
Nell'ambito del sistema integrato di controllo si effettueranno delle
verifiche  per  accertare  che  le particelle oggetto di contratto di
coltivazione non siano dichiarate ad utilizzi diversi.
Il  contratto  in originale deve essere depositato in AG.E.A. entro e
non  oltre  la  daga  di  scadenza della domanda PAC Seminativi, pena
l'irricevibilita' dello stesso.
Per  la  compilazione  dei  contratti  si  rimanda  alle prescrizioni
contenute nella circolare AIMA n. 19 del 1/12/97.
Si  richiama  in  particolare  l'attenzione  sul  fatto  che  dopo la
presentazione  dei  contratti  non  sara'  consentito  correggere e/o
integrare  i  dati  risultati mancati ed il contratto medesimo dovra'
ritenersi nullo.
Qualora le parti contraenti modifichino o rischiano il contratto dopo
che  il  richiedente ha presentato domanda di pagamento per superfici
ed   entro  la  data  prevista  per  il  deposito  delle  domande  di
variazione,  il  richiedente  conserva  il  diritto  al pagamento per
superfici  soltanto  se  informa l'AG.E.A. della modifica/risoluzione
del  contratto  e presenta una domanda di variazione per la richiesta
di  pagamento  per  superfici  (le  superfici  non  piu', oggetto del
contratto  devono  essere  messe  a  riposo e le materie prime devono
essere  distrutte  o  interrate; cio' dovra' essere dimostrato da una
attestazione  rilasciata  da  un  funzionario  regionale operante nel
settore agricole o sanitario e trasmessa dai produttore all'AG.E.A.).
Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'AG.E.A. la
copia  del  contratto modificato o rescisso prima della data prevista
per  il  deposito  delle  variazioni  alla  domanda  di pagamento per
superfici.
Le  domande  con  presenza  di  particelle  messe  a  riposo  per  la
produzione  di  prodotti  da non destinarsi all'alimentazione umana o
animale  (codice  stilizzo  24) o alla trasformazione in biogas nella
propria azienda (codice utilizzo 50) per le quali si rileva l'assenza
di contratti di coltivazione noi possono essere liquidate.
Per  tutte le domande per le quali sia stato depositato il contratto,
invece, si sospende il pagamento dalla pagamento per superfici per le
superfici  messe  a riposo no-food e applicando il riproporzionamento
delle  altre  colture,  in  attesa  della verifica del rispetto degli
adempimenti' contrattuali.
Il  pagamento  per superfici per i terreni messi a riposo puo' essere
versato prima della trasformazione della materia prima, se:
1.  e'  stata  consegnata  la  quantita'  di materia prima per cui il
produttore si era impegnato;
2.  e'  stata presentata all'AG.E.A. la dichiarazione di raccolta, di
consegna  e  di  presa  in  consegna della materia prima (entro il 15
ottobre  per le colture a semina autunnale e entro il 15 dicembre per
le colture a semina primaverile);
3.  e'  stata  fornita  la prova della costituzione della cauzione da
parte del primo trasformatore o del collettore;
4. e' stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi del
contratto  (presenza  delle  anagrafiche  dei  contraenti, durata del
contratto,  specie e superficie di ciascuna materia prima, condizioni
di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare
la   eventuale   destinazione   in   altri   Paesi  della  Comunita',
utilizzazioni  finali  delle  materie  prime, la specificazione della
quantita'  prevedibile  di  sottoprodotti nel caso di semi oleosi, la
presentazione di un contratto per ciascuna materia).
In  casi  di  mancato rispetto di tali adempimenti, viene bloccato il
pagamento della domanda.
Le  parcelle a riposo che interessano produzioni non alimentari e per
le  quali  l'imprenditrice  non ha assolto tutti gli obblighi ad esso
incombenti  considerano come superfici non riscontrate al momento del
controllo.
Qualora  si  verifichi  una riduzione della produzione prevista della
materia  prima  oggetto  di  contratto e tale riduzione non sia stata
giustificata   preventivamente,   nei   confronti   del   coltivatore
interessato   e'   irrogata   la  sanzione  di  cui  al  paragrafo  4
dell'articolo   9   del   regolamento   CEE   c.  3887/92  (riduzione
proporzionale  delle superfici ammissibili al pagamento per superfici
prevista per il riposo delle terre).
Le rese cui fare riferimento per il calcolo della produzione prevista
per  ciascuna  specie  e varieta' di semi oleosi sono riportate nelle
specifiche disposizioni che l'AG.E.A. adotta in materia.
Si  richiama  l'attenzione  sul  fatto  che  la  produzione prevista,
ottenuta moltiplicando la resa per ettaro agli ettari coltivati, deve
essere espressa in chilogrammi.
Si   evidenzia  inoltre  che,  qualora  durante  il  ciclo  colturale
sopravvengano  andamenti  climatici  sfavorevoli  e  cause  di  forza
maggiore  (danni  causati  da calamita' naturali, animali od uccelli)
tali  da  far  prevedere una riduzione delle produzioni il produttore
puo'  comunicare  all'AG.E.A.  per  mezzo  di  un modello "lettera di
variazione"  la nuova quantita' per cui si impegna a consegnare. Tale
variazione   produttiva  deve  essere  supportata  da  certificazione
probante, rilasciata dall'Ente Regionale o Provinciale e/o da perizia
giurata di parte.
5.3 SET-ASIDE PLURIENNALE
I  produttori possono richiedere il pagamento relative, al ritiro dei
terreni  dalla produzione per un periodo pluriennale compreso tra i 2
e   i   5  anni.  A  tale  scopo,  il  coltivatore  interessato  deve
sottoscrivere  l'impegno nel modello di domanda ed indicare il numero
di  anni per i quali sottoscrive l'impegno. Inoltre, deve indicare le
particelle prescelte indicando i seguenti valori nella colonna B:
-2, per le superfici per le quali assume un nuovo impegno;
-3, per le superfici gia' oggetto di impegno pluriennale.
Il  coltivatore  ha  la  facolta' di recedere dalla scelta effettuata
senza alcuna penalita' solo nelle seguenti fattispecie:
-nel  caso in cui decida di ritirare dalla produzione o di imboschire
le  superfici  di cui trattasi nell'ambito di uno dei regimi previsti
dagli articoli 22, 23, 29 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/99;
-in  casi  particolari  autorizzati dall'AG.E.A. (es.: ricomposizione
fondiaria  o  verificarsi  di eventi imprevedibili indipendenti dalla
volonta' del coltivatore.
Le  particelle  ritirate  dalla  produzione  per un periodo superiore
all'anno  beneficiano  del pagamento per superficie calcolato in base
all'importo  di  base  e  alle rese del piano di regionalizzazione in
vigore  al  momento  in  cui sottoscrivono l'impegno stesso (art. 20,
par. 2 del reg. (CE) n. 2316/99).
Il  produttore  che  receda  espressamente  dal proprio obbligo prima
della  scadenza del periodo e' tenuto a rimborsare un importo pari al
5%  del  pagamento  per superficie versate per la campagna precedente
sulle  superfici per le quali ha revocato l'impegno, moltiplicato per
il  numero  di  anni  per  i quali non adempie l'obbligo inizialmente
assunto (art. 20, par. 3 del reg. (CE) n. 2316/99).
Se,  a  seguito  oli  un  mutamento  della struttura dell'azienda, la
superficie ritirata dalla produzione per la quale il produttore si e'
impegnato  supera  la  percentuale  fissata dall'Italia, le superfici
oggetto  dell'impegno  sono  adeguate in base a tale limite (art. 20,
par. 5 del reg. (CE) n. 2316/99).
Il  produttore  che voglia recedere, anche parzialmente, dall'impegno
assunto  deve  utilizzare il modello predisposto dall'AG.E.A., il cui
fac-simile e' riportato nell'allegato II alla presente circolare.
6  AIUTO  DI INTEGRAZIONE ZONA SVANTAGGIATA PER I PRODUTTORI DI CARNI
OVINE O CAPRINE
Il  produttore che intende richiedere l'aiuto integrativo e' tenuto a
presentare la domanda di aiuto per superficie indicando tutte le
particelle  che determinano la superficie a fini agricoli. Inoltre il
produttore  e'  tenuto a segnalare le particelle sulle quali effettua
il pascolo ovicaprino (eventualmente dopo il raccolto delle colture a
premio) barrando la casella PASCOLO nel riquadro 8 del quadro 3 della
domanda di pagamento per superfici.
7 PREMIO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE PER I BOVINI
Ai  sensi  dell'art.  32  del  reg.  (CE)  n.  2392/99, il produttore
zootecnico    che    intende    beneficiare    del    pagamento   per
l'estensivizzazione  deve  precisare,  nella  domanda  di  aiuto  per
"superfici",  che  desidera  partecipare  al  regime di pagamento per
l'estensivizzazione.
Per  il  raccolto  2001,  in  via transitoria, la richiesta di premio
all'estensivizzazione  e'  dedotta  in  funzione  delle utilizzazioni
dichiarate  dal produttore nell'ambito dell'utilizzo foraggere attese
le disposizioni applicative del MiPAF.
Infatti, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Mi.P.A.F. 22 gennaio 2001,
"la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo
del  coefficiente  di  densita'  e'  costituita  per almeno il 50% da
pascolo  e per la restante parte da altra superficie foraggera. (...)
Non  costituiscono  superfici  foraggere,  ai  fini  del  premio  per
l'estensivizzazione,   quelle  superfici  coltivate  con  le  colture
riportate  nell'allegato 4". Tali colture sono individuate dai codici
varieta' da 1 a 18, da 20 a 22 e 39
nell'ambito della domanda di aiuto per "superfici".
Ai  sensi dell'art. 19 del citato Decreto "la superficie a pascolo e'
individuata  dal  codice  38  della  dichiarazione  seminativi;  soro
inoltre  equiparate  al  pascolo  anche  le superfici individuate dai
codici 36 e 37".
8 RICORSO AL CREDITO
L'Amministrazione  ha  previsto  il  rilascio  di  un  certificato di
credito  al  produttore  che  ne  faccia  richiesta  nella domanda di
pagamento.
Tale  certificato, riportante l'indicazione dell'importo e della data
di  pagamento,  sara'  inviato  dall'AG.E.A.  non  appena terminati i
controlli informatico-amministrativo ai produttori richiedenti la cui
domanda  di aiuto sia risultata priva di anomalie e/o non soggetta ai
controlli oggettivi.
Il  titolare  del  certificato  di  credito  potra'  rivolgersi ad un
Istituto bancario di sua fiducia.
                     Il direttore Area organismo pagatore: MIGLIORINI