IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre 2000 con il quale e' stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte degli Stati membri attribuendo all'Italia, per la campagna di pesca 2001, un massimale di 4.958 tonnellate; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri delle quote di pesca del tonno rosso e, in particolare, l'art. 1 in materia di "tonnare fisse"; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. La quota di cattura del tonno rosso attribuita, per la campagna di pesca 2001, al comparto "tonnare fisse" e' pari a 223,11 tonnellate complessive. 2. L'elenco degli impianti denominati "tonnare fisse" di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 e reso noto nell'allegato A al presente decreto. 3. L'elenco e' costituito dagli impianti i cui titolari sono risultati in possesso di diritti storici oppure di concessione in essere alla data dell'8 maggio 2000.