IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, recante il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento  (CE)  del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre
2000  con  il  quale  e'  stato  esplicitato il totale ammissibile di
cattura (TAC) del tonno rosso da parte degli Stati membri attribuendo
all'Italia,  per  la  campagna  di  pesca 2001, un massimale di 4.958
tonnellate;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 luglio  2000, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  180  del  3 agosto  2000,  concernente  la
determinazione dei criteri delle quote di pesca del tonno rosso e, in
particolare, l'art. 1 in materia di "tonnare fisse";
  Sentiti  il  Comitato  nazionale per la conservazione e la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001,
hanno reso parere favorevole;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La quota di cattura del tonno rosso attribuita, per la campagna
di  pesca  2001,  al  comparto  "tonnare  fisse"  e'  pari  a  223,11
tonnellate complessive.
  2.  L'elenco  degli  impianti  denominati  "tonnare  fisse"  di cui
all'art.  1  del  decreto  ministeriale  27 luglio  2000  e reso noto
nell'allegato A al presente decreto.
  3.  L'elenco  e'  costituito  dagli  impianti  i  cui titolari sono
risultati  in  possesso  di  diritti storici oppure di concessione in
essere alla data dell'8 maggio 2000.