1. PREMESSA

   La  presente  direttiva  fa  parte  del  vasto disegno di riordino
dell'attivita'  di  approvvigionamento dei materiali di commissariato
intrapreso  da Commiservizi e tendente a rendere le procedure il piu'
possibile  indipendenti  da  elementi  discrezionali, in un quadro di
efficienza, efficacia, trasparenza ed imparzialita'.
   Essa costituisce il naturale completamento dei principi innovativi
contenuti  nella  direttiva  sui  collaudi  n.  UCT/2/0001/COM  dal 4
gennaio 1999.
   Con  la  citata  direttiva  veniva,  tra  l'altro,  esplicitamente
riconosciuta  l'assoluta  autonomia  di giudizio della Commissione di
collaudo  rispetto  alle  attivita' e conclusioni dell'Ente esecutore
del contratto, la cui attivita' ha conservato e conserva tutta la sua
essenzialita'  in  un  contesto di autonomia degli atti compiuti e di
diretta responsabilita'.
   Le  norme  per  l'esecuzione  contrattuale  che  seguono intendono
rendere manifesta tale essenzialita'.

   2. OGGETTO E SCOPO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

   Nel processo di approvvigionamento dei materiali di commissariato,
le norme sull'esecuzione contrattuale disciplinano la fase intermedia
fra  le attivita' per l'aggiudicazione della fornitura ed il collaudo
della  partita.  Le  norme  che  seguono  sono  pertanto,  in stretta
correlazione con quelle contenute nelle direttive di Commiservizi che
regolano l'aggiudicazione ed il collaudo.
   Alla  base dell'esecuzione contrattuale, come delle altre due fasi
dell'approvvigionamento,  sta  il  concetto  della  piena autonomia e
responsabilita'   dell'organo   preposto,  titolare  di  un  distinto
procedimento  tecnico ed amministrativo che nasce quando il contratto
di  fornitura  diventa  esecutivo  e  termina quando la partita viene
dichiarata   "pronta   al  collaudo".  L'attivita'  di  controllo  e'
legittimata  dall'art.  40  delle  Condizioni  Generali  d'Oneri  dei
Servizi  di  Commissariato  approvate  con  D.M. 5 agosto 1995 n. 583
(allegato  A)  (a  decorrere dal 01.08.2000, art. 24 del "Regolamento
concernente  il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati
dall'Amministrazione  della  difesa"  approvato con DM 14.04.2000, n.
200  (G.U. n. 167 del 19.7.2000)) e si concretizza nella verifica sul
posto delle fattispecie contrattualmente previste.
   Lo  scopo che sottende l'attivita' di cui trattasi e' il controllo
della  qualita' delle lavorazioni per prevenire eventuali difetti e/o
non  conformita' alle specifiche tecniche e per consentire alla ditta
fornitrice   di   predisporre  -  in  tempo  utile  -  idonee  azioni
correttive, in modo da non pregiudicare, in maniera irreversibile, la
qualita' finale dei materiali richiesti.
   Sotto   il   profilo  procedimentale,  l'attivita'  di  esecuzione
contrattuale ha la finalita' di:

- effettuare,  lavorazione  durante,  i campionamenti e le analisi di
  laboratorio che non e' possibile eseguire sul manufatto finito;
- segnalare, sempre lavorazione durante, le inadempienze contrattuali
  in modo da consentire l'adozione di correttivi da parte delle ditte
  aggiudicatarie della fornitura e, in ultima analisi, l'applicazione
  delle  previste  penalita' fino, nei casi estremi, alla risoluzione
  del contratto;
- certificare l'approntamento al collaudo della partita;
- fornire  alla  Commissione  di collaudo gli elementi di valutazione
  che scaturiscono dall'andamento complessivo delle lavorazioni.

   L'attivita'  di  esecuzione contrattuale viene affidata ad un ente
tecnicamente idoneo dall'organo che approva il contratto. Il titolare
di  tale  ente  (d'ora  in  poi  denominato  "Ente  esecutore") e' il
responsabile del procedimento.

   3. QUADRO ORGANIZZATIVO DI RIFERIMENTO

   L'attivita' di esecuzione contrattuale coinvolge i seguenti organi
dell'Amministrazione Militare:
   l'Autorita'     responsabile    dell'approvvigionamento;    presso
Commiservizi e' la Divisione tecnica competente per materia;

- l'Ente esecutore;
- l'Ufficiale incaricato della vigilanza sulle lavorazioni;
- la Commissione di collaudo.

   L'Autorita' responsabile dell'approvvigionamento fornisce all'Ente
esecutore  gli  elementi  di  base per il controllo delle lavorazioni
(contratto,  specifiche tecniche, indicazione del campione ufficiale,
ecc.)  ed  adotta  i  provvedimenti  amministrativi  conseguenti alle
segnalazioni  di  inadempienza della Ditta. In termini generali, tale
Autorita'  costituisce il punto di riferimento funzionale, tecnico ed
amministrativo dell'Ente esecutore.
   L'Ente  esecutore  pianifica e dirige, per ciascun contratto avuto
in  esecuzione, la relativa attivita' di vigilanza sulle lavorazioni,
fa  eseguire  le analisi sui campioni, provvede alle diffide, segnala
all'autorita'   responsabile   dell'approvvigionamento  le  eventuali
inadempienze delle Ditte, certifica l'approntamento al collaudo della
partita e, infine, redige e mette a disposizione della Commissione di
collaudo   la   relazione  di  esecuzione  contrattuale.  In  termini
generali, l'Ente esecutore e' la piattaforma operativa dell'attivita'
di cui trattasi.
   L'Ufficiale  incaricato della vigilanza sulle lavorazioni effettua
i sopralluoghi tecnici, redige i relativi verbali, preleva i campioni
e  propone all'Ente esecutore i provvedimenti da adottare in presenza
di  inadempimenti.  in termini generali, egli e' il braccio esecutivo
dell'attivita',  incaricato  di  raccogliere  gli elementi di fatto a
sostegno delle decisioni da prendere. Dipende dal Direttore dell'Ente
esecutore,  il  quale  ne dirige, coordina e controlla l'attivita' di
vigilanza ad esso affidata.
   La  Commissione  di collaudo esamina le risultanze dell'esecuzione
contrattuale  e ne tiene conto - senza, peraltro, esserne vincolata -
per  orientare  l'esame  organolettico  dei manufatti e le analisi di
laboratorio da far eseguire.

   4. ATTIVITA' DELL'ENTE ESECUTORE

   L'Ente  esecutore  ha  il  compito di seguire lo svolgimento degli
impegni  negoziali assunti dalla Ditta con il contratto di fornitura,
verificandone  la regolarita' e assicurandone la correttezza rispetto
al  prescritto.  Cio', attraverso una tempestiva e rigorosa attivita'
di  controllo  sulle  lavorazioni, estesa all'intera durata del ciclo
produttivo,  atta  a prevenire eventuali irregolarita' e/o situazioni
di  anomalie  del  processo produttivo aziendale, nonche', a porre in
essere ogni azione idonea al ripristino delle condizioni contrattuali
   Quanto  sopra,  al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di  una
fornitura   quanto   piu'  possibile  corrispondente  al  prescritto,
monitorando - costantemente - le varie fase di lavorazioni e, piu' in
generale,  allo  scopo  di  consentire  una sensibile contrazione dei
tempi  di espletamento delle operazioni finali di collaudo, fornendo,
all'uopo,   un   "quadro"  esaustivo  dell'andamento  dell'esecuzione
contrattuale  e  della situazione complessiva del livello qualitativo
della  produzione  presente  nei  materiali  in  provvista,  tale  da
snellire  e rendere piu' funzionale l'attivita' delle Commissioni di'
collaudo. Tale attivita' si traduce in:
- pianificazione dell'attivita' di vigilanza delle lavorazioni;
- attivita' di vigilanza sulle lavorazioni;
- certificazione dell'approntamento al collaudo;
- relazione sulla attivita' di esecuzione contrattuale.

5. PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE LAVORAZIONI

La  pianificazione  dell'attivita'  di vigilanza sulle lavorazioni ha
inizio, in alternativa, al momento della ricezione di:

- richiesta eventuale del quinto anticipato;
- comunicazione della avvenuta approvazione del contratto;
- avviso di inizio delle lavorazioni da parte della Ditta.

Tale fase, si concretizza nei seguenti passaggi operativi:

- designazione  dell'Ufficiale  incaricato  della  sorveglianza delle
  lavorazioni;
- programmazione dei tempi e delle modalita' di visita tecnica per la
  sorveglianza delle lavorazioni.

a.  Designazione  dell'Ufficiale  incaricato della sorveglianza sulle
lavorazioni

   Deve  essere  basata sulla indispensabile competenza professionale
del  personale  incaricato,  costituendo, tale attivita', presupposto
essenziale  perche' i controlli stessi sortiscano gli effetti voluti,
a tutela degli interessi dell'A.D.

A tal fine, i titolari degli Enti esecutori:

- affideranno  la  responsabilita' della vigilanza a Ufficiali periti
  in merceologia;
- disporranno  affiancamenti  tesi a completare l'iter formativo, con
  tirocinio pratico per gli Ufficiali periti di nuova assegnazione;
- cureranno  che tra gli Ufficiali periti stessi ci sia costantemente
  l'indispensabile scambio di informazioni ed esperienze.

   E'  buona  norma  che responsabile della vigilanza dell'esecuzione
contrattuale  sia  -  salvo  casi  eccezionali  - un solo Ufficiale e
sempre  lo  stesso,  affinche'  egli  possa  disporre, dall'inizio di
lavorazione  fino al termine, di tutti i dati attinenti la produzione
in esecuzione.
   In  casi  assolutamente  eccezionali,  ove  lo  impongano  urgenza
temporale  ed  indisponibilita'  di  personale, il titolare dell'Ente
esecutore  potra'  avocare  a se' la responsabilita' della vigilanza,
delegando ad Ufficiale perito le attivita' successive.
   La designazione dell'Ufficiale dovra' essere attuata predisponendo
la  nomina  in  apposito  O.D.G.  nonche'  con ordine scritto diretto
all'interessato, da riportare, in tal caso, in ordine cronologico, in
un  "registro"  interno  a  fogli  numerati e parafati. In ogni caso,
l'Ufficiale  riportera'  gli  estremi  della designazione sul proprio
"memoriale" o registro interno inerente allo specifico incarico.
   Il   titolare   dell'Ente   esecutore   fara'   in   modo   che  -
compatibilmente  con  la disponibilita' di personale - sia assicurata
la   rotazione   degli  Ufficiali  incaricati  della  vigilanza,  con
riferimento a due parametri:

- oggetto della fornitura;
- Ditta titolare del contratto.

b.  Programmazione  dei  tempi  e delle modalita' di esecuzione della
sorveglianza sulle lavorazioni

   Costituisce  l'attivita'  preliminare  che  -  obbligatoriamente -
l'Ufficiale  deve  porre  in atto non appena ricevuta la designazione
dal titolare dell'Ente esecutore.
   E'  necessario,  in  tale  fase,  che la pianificazione consideri,
innanzitutto,  l'obiettivo  principale  dell'attivita'  di vigilanza,
ovvero,  quello  di prevenire eventuali difetti o non conformita' del
processo  di  produzione ed eventualmente, qualora presenti, di porre
idonee misure correttive.
   Pertanto,  e'  indispensabile  che  sia  sempre  assicurata, nella
predisposizione  dei  tempi  delle  visite  di controllo da espletare
presso   l'organizzazione   produttiva   dell'azienda,   la   massima
tempestivita'  delle  operazioni  di  vigilanza,  in  modo  che siano
affrontate e risolte sul nascere situazioni anomale connesse a:

- non rispondenza "tecnica" della lavorazione intrapresa;
- mancato rispetto delle norme contrattuali.

   La  scelta  del  momento  in  cui  effettuare  la  vigilanza sulle
lavorazioni e' comunque subordinata a vari fattori, quali:

- durata totale presunta del ciclo complessivo delle lavorazioni;
- "complessita'" e "criticita'" operativa dei manufatti in fornitura;
- affidabilita' e precedenti esperienze della Ditta fornitrice.

   In ogni caso, ferma restando la totale autonomia di programmazione
e  decisione  del  Direttore  dell'Ente esecutore, i controlli devono
comunque essere effettuati:

- nella prima settimana dalla data di inizio delle lavorazioni;
-  nella fase di produzione dei semilavorati e dei primi esemplari di
manufatti finiti;
- nella fase intermedia della produzione dei manufatti finiti.

   E'  evidente  che,  alla  luce  di  quanto  sopra  detto, al primo
possono/devono fare seguito ulteriori controlli, non solo nel caso di
lavorazioni protratte nel tempo, ma anche, al fine di verificare:

- il mantenimento di uno standard organizzativo e qualitativo;
- l'adozione di quei provvedimenti - eventualmente adottati a seguito
  di specifico rilievo in sede di primo controllo - tesi a migliorare
  la qualita' del prodotto e/o a rimuovere i difetti riscontrati.

   In  caso  di  lavorazioni  articolate  in  piu'  fasi, i controlli
andranno   effettuati   particolarmente   per   ogni   singola  fase,
rispettando le modalita' gia' indicate.
   Le  modalita'  operative particolari di controllo dovranno essere,
ovviamente, definite sulla base:

- del  testo  contrattuale,  con  speciale  attenzione  ad  eventuali
  varianti e condizioni di fornitura particolari;
- delle  specifiche  tecniche  e  del  campione ufficiale da portare,
  possibilmente, a seguito nel sopralluogo;
- del  piano  di  qualita' contrattualmente previsto, elaborato dalla
  Ditta       ed      approvato      dall'Autorita'      responsabile
  dell'approvvigionamento.

6. ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE LAVORAZIONI

   L'attivita'  di  vigilanza  deve  essere  riferita  alla struttura
produttiva dell'azienda con riguardo:

- alla  rispondenza  delle  procedure  adottate  nelle  varie fasi di
  lavorazione  rispetto  a  quelle  riportate nel "piano di qualita'"
  posto   a   base  dell'esecuzione  contrattuale  dei  materiali  in
  fornitura ed approvato da Commiservizi;
- alla  conformita'  tecnica  della  produzione  ed alla verifica del
  pieno rispetto degli obblighi contrattualmente posti a carico della
  ditta contraente.

a. Rispondenza delle procedure al "piano di qualita'"

   La  verifica  delle  procedure di produzione, sulla base di quanto
pianificato  dal  responsabile  dell'azienda  nel "piano di qualita'"
elaborato "ad hoc" per la fornitura, deve essere espletata attraverso
il  riscontro  dell'effettiva  organizzazione  del  personale,  delle
attrezzature e dei macchinari presenti nello stabilimento.

Detta organizzazione va verificata attraverso:

- l'accertamento  del  personale  responsabile,  in ambito aziendale,
  dell'approvazione   del   "piano  di  qualita'"  e  della  corretta
  attuazione delle procedure di controllo qualita' ivi previste;
- la corrispondenza tra la data di effettivo inizio della lavorazione
  e quella segnalata all'A.D.;
- il  censimento  delle unita' lavorative effettivamente addette alla
  produzione oggetto della fornitura;
- la  produzione media giornaliera gia' effettuata e programmata fino
  all'esaurimento della lavorazione;
- il riscontro della corrispondenza:
- tra la data di inizio della lavorazione e la produzione effettuata;
- del termine di lavorazione preventivamente indicato dalla Ditta (in
  rapporto, anche, alle scadenze contrattuali).
- la  conformita'  dell'organizzazione  del  ciclo  di  lavorazione a
  quanto   dichiarato   contrattualmente   e  risultante  dal  "piano
  qualita'".
In questa fase, fra l'altro, dovranno essere utilmente consultati:
- i  diagrammi/piani di lavorazione della Ditta indicanti il piano di
  controllo di qualita/ispezione della produzione;
- i procedimenti di taratura delle attrezzature e dei macchinari e le
  relative  schede  tecniche per ciascuna di esse con la periodicita'
  delle manutenzioni effettuate;
- le  bolle  (o documenti equivalenti) di consegna ed introduzione di
  materie prime e semilavorati.

   La  documentazione  delle  procedure  adottate dall'azienda per la
gestione  del  sistema di qualita' dovra' evidenziare le modalita' da
seguire  nel  caso si presentassero problemi di qualita' (ad esempio:
non   conformita',   difetti  di  lavorazione,  ecc.)  che  dovessero
insorgere  in  specifici  settori produttivi dello stabilimento od in
quelli     dei     suoi     eventuali    subfornitori    (autorizzati
dall'Amministrazione) e le conseguenti azioni correttive intraprese o
da intraprendere.
   Infine,  dovranno essere visibili i moduli aziendali impiegati per
dare  evidenza obiettiva delle prove e delle verifiche eseguite dalla
Ditta  nel  corso  del  processo  produttivo  e della conformita' del
prodotto finito ai requisiti contrattuali.
   In  particolare, deve essere verificata l'idoneita' e la frequenza
dei  campionamenti  dei materiali in produzione, adottati all'interno
dei reparti della Ditta per i controlli di qualita' in relazione alle
norme  di  collaudo  previste  in  contratto  (livello  di collaudo e
livello di qualita' accettabile).
   I  riscontri  documentali dei risultati ottenuti debbono essere in
linea con le norme di collaudo citate.

   b.  Conformita'  tecnica della produzione, campionatura ed analisi
di laboratorio

   La  conformita'  tecnica  della  produzione  ai requisiti previsti
nelle specifiche tecniche poste a base dei materiali in fornitura, va
verificata, in via preliminare, attraverso l'accertamento:

- della conoscenza, da parte dei responsabili della produzione, delle
  specifiche  tecniche  (aggiornate  e  comunque  conformi  a  quelle
  allegate al contratto) relative al materiale in fornitura;
- dell'avvenuta  acquisizione  delle  modellazioni  in carta (qualora
  trattasi  di  effetti di vestiario con confezione sartoriale) e del
  campione ufficiale di riferimento.

Successivamente,  l'Ufficiale incaricato deve procedere, nell'ordine,
alle seguenti verifiche:

- materie prime: composizione chimico-fisica;
- semilavorati/accessori: requisiti fisico-chimici e prestazionali.

   I  controlli  devono essere tesi al riscontro della corrispondenza
della  produzione  in  atto  ai  requisiti  tecnico-prestazionali  ed
organolettici  richiesti nelle specifiche tecniche poste a base della
provvista, anche mediante campionature ed analisi di laboratorio.

   (1) Campionatura

   La  verifica  dei requisiti tecnico-professionali ed organolettici
deve  essere  effettuata su un'adeguata campionatura di materiali, da
prelevare  casualmente  nel corso del sopralluogo e da sottopone alle
prove  di laboratorio richieste nelle relative specifiche tecniche ed
al  confronto  diretto  con  il campione ufficiale di riferimento che
l'Ufficiale  avra'  cura di portare a seguito ogni volta che cio' sia
necessario e possibile.
   Tale  campionatura,  da  effettuarsi  - in contrapposizione con la
ditta  -  in  maniera  "rappresentativa"  ed  in misura congrua (tale
cioe', da permettere lo svolgimento delle prove di analisi previste),
va fatta in "duplice esemplare" da destinare:

- n. 1 campionatura per analisi di laboratorio;
- n. 1 campionatura a disposizione della Commissione di collaudo;
-  n. 1 campionatura ("controcampione") dovra' essere consegnato alla
Ditta,  identico,  per qualita', quantita' e modalita' di formazione,
ai due precedenti.

   Alla  formazione  dei  campioni  presenziera'  l'incaricato  della
Ditta, che controfirmera' i cartellini di identificazione.
   Sui   predetti   cartellini  di  identificazione  dovranno  essere
riportati i seguenti elementi essenziali:

- numero contratto;
- nominativo della Ditta;
- oggetto della fornitura;
- data del prelevamento;
- localita' del prelevamento;
- firma dell'Ufficiale e del responsabile e/o incaricato della Ditta.

   Tutte   le  campionature  vanno  opportunamente  "assemblate",  in
maniera  tale da assicurare l'integrita' e la sicura riconoscibilita'
della confezione (uso di piombo e pinza).

   (2) Analisi di laboratorio

   In  considerazione  dell'importanza  e  delicatezza delle predette
attivita'  -  in  stretta  correlazione  con  la  qualita' finale dei
materiali  in provvista e con la loro idoneita', quindi, a soddisfare
le  esigenze  dell'A.D.  -  i  relativi  riscontri  analitici  devono
necessariamente  essere definiti con la massima tempestivita'. Per le
analisi  merceologiche  e  prestazionali  espletate  all'interno  del
laboratorio  dell'Ente  esecutore,  gli  esiti devono essere definiti
entro e non oltre cinque giorni dalla data del sopralluogo.
   L'espletamento  delle  analisi di laboratorio e l'accertamento, in
generale,  dei  predetti  requisiti sui materiali prelevati nel corso
del   controllo  sulle  lavorazioni,  sono  obbligatori  quando  tali
verifiche presuppongono:

- accertamenti  di  requisiti  tecnico-prestazionali  che non possono
  essere ripetuti sul manufatto finito;
- complessita'   e   tempi   delle   determinazioni   analitiche   di
  laboratorio, non compatibili con l'attivita' di collaudo.

   In   tali   ipotesi,   motivi   di   opportunita'   impongono   di
razionalizzare l'esecuzione dell'attivita' di controllo allo scopo di
agevolare  i compiti finali della Commissione di collaudo, espletando
in  maniera  esaustiva  e  corretta le prove di laboratorio richieste
nelle  relative  specifiche  tecniche  e  contenendo  i tempi tecnici
necessari alla definizione del giudizio conclusivo di collaudo.

   7. SEGNALAZIONE DEGLI INCONVENIENTI, DIFETTI E DIFFORMITA'

   Come   richiamato,   il   principale   obiettivo   dell'esecuzione
contrattuale,  e  quindi della vigilanza sulle lavorazioni, e' quello
di   individuare   per   tempo  eventuali  inconvenienti,  difetti  e
difformita' e farli eliminare/correggere prima che l'intera fornitura
sia inevitabilmente compromessa.
   Pertanto,  le  manchevolezze riscontrate nel corso del sopralluogo
debbono  immediatamente  essere  comunicate alla Ditta dall'Ufficiale
incaricato  della vigilanza, facendone menzione nel verbale di visita
tecnica (v. para. 8).
   L'Ente  esecutore ha altresi' l'obbligo, qualora si rilevino dalle
prove  analitiche  espletate  sui  materiali  prelevati nel corso del
sopralluogo  delle  non  conformita'  e/o  difetti di lavorazione, di
segnalare prontamente (anche a mezzo fax) al responsabile della Ditta
gli inconvenienti in atto.
   In  caso  di  difetti  che,  per  gravita',  possano compromettere
l'estetica  e la funzionalita' dei materiali finiti, l'Ente deve, per
iscritto  (anche  a  mezzo  fax), diffidare la Ditta dal presentare i
manufatti non in possesso dei requisiti tecnici richiesti.
   Nel caso di difformita' della reale situazione dell'organizzazione
produttiva  rispetto  a  quella  prevista dal "piano di qualita'", la
"contestazione"  deve  sempre essere formalizzata con diffida scritta
che  intimi  l'adozione  di  tutte  le  azioni  atte  a ricondurre la
produzione nell'alveo del "piano di qualita'".
   Tutte   le   comunicazioni   inviate   alla  Ditta  devono  essere
indirizzate,  per le azioni di competenza, all'Autorita' responsabile
dell'approvvigionamento,  unitamente al verbale di visita tecnica (v.
para 8) dal quale scaturiscono.
   Quando   tale   autorita'  si  identifica  con  una  Divisione  di
Commiservizi,   le  comunicazioni  vanno  inviate  anche  all'Ufficio
Coordinamento Tecnico.

   8. VERBALE DI VISITA TECNICA

   Tutte  le  operazioni effettuate in occasione dei sopralluoghi per
la vigilanza sulle lavorazioni debbono essere fatte constatare con un
apposito  verbale,  redatto seduta stante dall'Ufficiale incaricato e
controfirmato  dal  rappresentante della Ditta, che potra' apporvi le
sue   controdeduzioni.  Tale  documento  deve  essere  immediatamente
visionato  dal  titolare  dell'Ente  esecutore,  al  quale compete la
decisione  in  ordine  ad eventuali iniziative susseguenti (ulteriori
controlli, diffide, comunicazioni a terzi, ecc.).

Il   verbale   dovra'  essere  redatto  secondo  il  seguente  schema
sinottico.

PREMESSA:

- nominativo della Ditta;
- oggetto della fornitura;
- numero e data del contratto;
- estremi dell'ordine ricevuto;
- data del controllo;
- localita' del controllo;
- documentazione visionata preventivamente.

ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE (soltanto per il primo sopralluogo):

- unita' lavorative presenti in stabilimento;
- turni di lavoro effettuati;
- altre lavorazioni (militari e non) eventualmente in corso;
- possesso della licenza del Ministero dell'interno (ove prevista);
- valutazione sull'idoneita' organizzativa e del parco macchine.

ASSETTO ORGANIZZATIVO RIFERITO ALLA PRODUZIONE DI INTERESSE:

- data di effettivo inizio della lavorazione;
- unita' lavorative addette alla produzione di interesse;
-  tipo,  quantita'  e data di introduzione delle materie prime e dei
semilavorati;
- manufatti finiti gia' prodotti;
- manufatti in corso di lavorazione;
- standard produttivo giornaliero medio;
-   conformita'   del   ciclo   di   lavorazione  a  quanto  indicato
contrattualmente e "piano qualita'" approvato dall'A.D.;
-  valutazione  sull'idoneita'  organizzativa e sulla possibilita' di
rispettare i termini contrattuali.

RISPONDENZA TECNICA DELLA PRODUZIONE:

-   presenza  in  stabilimento  delle  specifiche  tecniche  e  delle
modellazioni  in  carta  e  del  campione  ufficiale  di  riferimento
(eventuali);
- controlli "a vista" effettuati;
- confronto tra prodotto finito e campione ufficiale;
- riscontri dimensionali essenziali (specchio allegato);
- rispetto della ripartizione in taglie;
-  controllo  qualita'  in  aderenza  a  quanto  previsto  dal "piano
qualita'";
- valutazione di eventuali difetti riscontrabili organoletticamente;
- eventuali contestazioni.

ALTRI ELEMENTI:

- composizione analitica della campionatura;
- nominativo dell'incaricato della Ditta presente al controllo;
- durata del controllo.

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

Nella redazione del verbale, si dovra':

- evitare  l'uso  di  aggettivazioni  imprecise  e generiche (come ad
  esempio:      frequentemente,      leggermente,     saltuariamente,
  sporadicamente, etc,);
- indicare  in  termini  percentuali  la estensione orientativa degli
  eventuali difetti;
- richiamare l'incidenza di tali difetti sulla idoneita' estetica e/o
  funzionale dei manufatti.

9.   CONCLUSIONE   DELL'ESECUZIONE   CONTRATTUALE  CERTIFICAZIONE  DI
APPRONTAMENTO PER IL COLLAUDO CONTROLLO CENTESIMALE

   Le operazioni conclusive dell'esecuzione contrattuale iniziano non
appena  la  Ditta  consegna  la  partita  nel  luogo contrattualmente
stabilito,  ovvero  comunica che la partita e' pronta per il collaudo
in fabbrica.
   In  entrambi  i casi, l'Ufficiale incaricato della vigilanza sulle
lavorazioni  deve effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare
la  quantita' e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti
i  manufatti  - specialmente in relazione all'esigenza di prelevare i
capi  (o  gli imballaggi) numerati estratti a sorte per la formazione
del  campione monte - nonche' l'idoneita' dei locali dove la merce e'
depositata.
   In  base  agli  esiti  del  sopralluogo, l'Ente esecutore comunica
all'Autorita'  responsabile dell'approvvigionamento che la partita e'
pronta  per  il  collaudo,  ovvero  richiede alla Ditta fornitrice di
correggere le manchevolezze riscontrate.
   Quando  la  fornitura riguarda notevoli quantitativi di calzature,
pellame, tessuti, ecc., l'Ente esecutore puo' anche essere incaricato
dall'Autorita'  responsabile dell'approvvigionamento di effettuare il
"controllo centesimale" della partita.
   Tale  operazione  ausiliaria  non e' da confondere col "livello di
collaudo  centesimale",  che  impone  alla Commissione di collaudo di
effettuare  in  proprio il controllo sensoriale di tutti i capi della
fornitura.
   Per  lo  svolgimento del "controllo centesimale", l'Ente esecutore
comanda   un'apposita  squadra  di  personale  specializzato  diretta
dall'Ufficiale  incaricato  della vigilanza sulle lavorazioni. I capi
difettati vengono restituiti alla Ditta. La partita non potra' essere
certificata  "pronta  al  collaudo"  se  i capi difettati eccedono la
tolleranza del ventesimo.
   E'  da  sottolineare  che,  dopo il "controllo centesimale" a cura
dell'Ente  esecutore,  la Commissione di collaudo procede comunque ai
propri  controlli  secondo il "livello di collaudo" ed il "livello di
qualita'  accettabile"  contrattualmente  previsti, ferma restando la
discrezionale   decisione   di   procedere   con   proprio  controllo
centesimale   in   conformita'  a  quanto  previsto  dalla  direttiva
UCT/2/001/COM del 4.1.1999.

   10. RELAZIONE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

   Contestualmente  alla comunicazione di partita pronta al collaudo,
l'Ente    esecutore    invia    all'Autorita'    responsabile   dell'
approvvigionamento   una   relazione   sull'attivita'  di  esecuzione
contrattuale,  che  costituisce il documento conclusivo e riassuntivo
dell'attivita' posta in essere dall'Ente per la specifica fornitura.
   Tale  documento deve essere, altresi', consegnato alla Commissione
di  collaudo  prima  dell'inizio  delle operazioni di controllo della
fornitura.  Infatti,  il  suo  scopo sostanziale e' quello di fornire
alla  citata  Commissione  uno  strumento  ausiliario  per agevolare,
quanto piu' possibile, i compiti di accertamento finale dei requisiti
tecnico-prestazionali  dei  materiali  in  esame fornendo elementi di
fatto a sostegno del giudizio di accettazione/rifiuto della partita.
   La  relazione  deve  riportare  -  cronologicamente, dalla data di
inizio  dell'esecuzione  contrattuale  a  quella della certificazione
dell'approntamento   per  il  collaudo  -  l'attivita'  di  controllo
espletata  dall'Ente  e  dall'Ufficiale  incaricato,  i  sopralluoghi
effettuati,  le  comunicazioni  intercorse  con la Ditta, le prove di
laboratorio  ed  organolettiche  espletate  con  i relativi risultati
analitici,  ponendo in evidenza la conformita' o meno con i requisiti
tecnici  richiesti  nelle  specifiche  tecniche  poste  a  base della
fornitura.

Tale relazione dovra' contenere i seguenti dati essenziali:

- nominativo della Ditta;
- oggetto della fornitura;
- numero e data del contratto;
-   estremi  dell'ordine  ricevuto  (Atto  di  nomina  dell'Ufficiale
incaricato);
- pianificazione dell'attivita' dell'Ufficiale incaricato;
- data dei sopralluoghi
- esiti analitici delle prove eseguite;
- comunicazioni intercorse con la Ditta;
- conformita' o meno dei riscontri di laboratorio ed organolettici ai
requisiti tecnico-prestazionali richiesti.

Vi dovranno essere allegati:

- i verbali di visita tecnica;
- le contestazioni scritte effettuate alla Ditta ed i riscontri delle
stesse;
- i referti di laboratorio delle prove analitiche eseguite;
- gli esiti verbalizzati del "controllo centesimale" ove previsto.

11. AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA

   La  presente  direttiva  si riferisce alle esecuzioni contrattuali
delle forniture accentrate e decentrate di materiali di commissariato
nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa.
   Le  relative  norme  entrano in vigore a decorrere dal 1o febbraio
2000.
   Ogni precedente disposizione in contrasto e' abrogata.

Roma, 20 gennaio 2000

                                         Il direttore generale: SENSI