LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
   VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
   VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
   VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130;
   VISTA  la  delibera  n.  11971 del 14 maggio 1999, con la quale e'
stato   adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina  degli
emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come
modificata dalla delibera n. 12475 del 6 aprile 2000;
   RITENUTA l'opportunita' di modificare ed integrare le disposizioni
contenute nel predetto regolamento;
   CONSIDERATE  le  osservazioni  formulate  dagli  Enti ed Organismi
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
                              DELIBERA:
   I.  Il  regolamento  di  attuazione  del  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  concernente  la disciplina degli emittenti,
approvato  con  delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con
delibera  n.  12475 del 6 aprile 2000 e' modificato ed integrato come
segue:
   *  Nell'articolo  2,  la  lettera  e) e' sostituita dalle seguenti
lettere:
   'e)  'covered  warrant':  gli  strumenti  finanziari,  diversi dai
warrant,  che  conferiscono la facolta' di acquistare e/o di vendere,
alla  o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti
finanziari,  tassi  di  interesse,  valute,  merci  e relativi indici
(attivita' sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di
contratti  per  i  quali  e'  prevista una liquidazione monetaria, di
incassare  una  somma  di  denaro  determinata come differenza tra il
prezzo  di  liquidazione  dell'attivita'  sottostante  e il prezzo di
esercizio,  ovvero  come  differenza  tra il prezzo di esercizio e il
prezzo di liquidazione dell'attivita' sottostante;
   f)   'emittenti   strumenti  finanziari  diffusi':  gli  emittenti
italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a dieci miliardi
di  lire  e  con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a
duecento.';
   *  Nell'art.  7,  comma  1,  in  fine, sono aggiunte le parole 'Il
predetto  termine  e'  di  quindici  giorni  per  le  sollecitazioni,
finalizzate alla quotazione, aventi ad oggetto azioni non quotate ne'
diffuse,  e  per quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi
sulla base di programmi.';
   * Dopo l'art. 9 e' inserito il seguente:
                             'Art. 9 bis
      (Strumenti finanziari emessi sulla base di un programma)
   1.  Quando  la sollecitazione riguarda strumenti finanziari emessi
sulla  base  di  un  programma il contenuto del prospetto e i termini
istruttori,  decorrenti dall'invio della comunicazione, sono conformi
al  successivo  articolo  62.  L'avviso  integrativo del programma e'
pubblicato,  entro  il  giorno  antecedente  l'inizio  del periodo di
adesione  su  organi  di  stampa  adeguatamente  diffusi  e  mediante
deposito   presso  l'emittente  e  gli  intermediari  incaricati  del
collocamento e della raccolta delle adesioni; esso e' contestualmente
trasmesso alla Consob.';
   *  Nell'art.  15, comma 3, dopo le parole 'La comunicazione', sono
inserite le parole 'contenente le informazioni previste nell'allegato
1L,';
   * Nell'art.18, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   '1.  L'annuncio  pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti
dall'investimento proposto deve:
   a)  specificare  il  periodo  di  riferimento  per  il calcolo del
rendimento;
   b)  rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio connesso al
rendimento;
   c)  operare il confronto con il parametro oggettivo di riferimento
indicato  nel prospetto o comunicato ai sensi dell'articolo 27, comma
4;
   d)  indicare  tali  rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove
cio'  non  sia  possibile,  specificare  che essi sono al lordo degli
oneri fiscali;
   e)  specificare  che  non  vi e' garanzia di ottenimento di uguali
rendimenti in futuro.';
   * L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
                              'Art. 19
               (Diffusione degli annunci pubblicitari)
   1.  Gli  annunci  pubblicitari  aventi  ad  oggetto  OICR  e fondi
pensione aperti possono essere diffusi dal giorno successivo a quello
della loro trasmissione alla Consob.
   2.  Gli  altri annunci pubblicitari possono essere diffusi decorsi
dieci  giorni  da  quello della loro trasmissione alla Consob, con le
eventuali  modificazioni  da questa indicate. Possono tuttavia essere
diffusi sin dal giorno successivo alla trasmissione quelli contenenti
soltanto una o piu' delle seguenti indicazioni:
   a)  denominazione,  sede  sociale  e  eventuali  sedi  secondarie,
capitale  sociale,  oggetto  sociale, azionisti, gruppo societario di
appartenenza e ruolo dei soggetti che partecipano all'operazione;
   b)  periodo  della sollecitazione e recapito dei soggetti presso i
quali e' possibile assumere informazioni o aderire alla stessa;
   c)    denominazione,    tipologia,    periodo    di   operativita'
dell'investimento  proposto  ed  estremi  delle  eventuali,  connesse
autorizzazioni.';
   *  Nell'art.  21,  dopo  le  parole 'articolo 8", sono aggiunte le
parole 'comma 1,';
   *  Nell'art.  24,  comma  1,  le parole 'con le modalita' previste
dall'art.  8, lettere a) e b)' sono sostituite dalle parole 'entro il
giorno  precedente  la  diffusione  del  prospetto aggiornato' e alla
lettera  b)  dopo  le  parole 'prospetto informativo modificata' sono
inserite le parole 'o del modulo di sottoscrizione';
   *  Nell'art.  24,  comma  2 dopo le parole 'La parte di prospetto'
sono inserite le parole 'o il modulo di sottoscrizione';
   * L'art. 26 e' sostituito dal seguente:
                              'Art. 26
              (Aggiornamento del prospetto informativo)
   1.  Se  al  prospetto  riguardante  quote  o azioni di OICR esteri
armonizzati,   ricevuto   o  approvato  dall'autorita'  estera,  sono
apportate   variazioni,   il   prospetto   aggiornato  o  l'eventuale
supplemento e' tempestivamente depositato presso la Consob unitamente
alla  versione  in  lingua  italiana e ad una attestazione di vigenza
dell'autorita'  estera. Il prospetto aggiornato in lingua italiana e'
contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati del
collocamento,   senza   attendere   la  pubblicazione  dell'eventuale
aggiornamento del documento integrativo.
   2.  Alle  variazioni  riguardanti  il  documento integrativo ed il
modulo di sottoscrizione si applica l'articolo 24, commi 1 e 2. Se le
variazioni  riguardano  il  modulo  organizzativo, l'aggiornamento e'
autorizzato   entro   il   termine  previsto  nella  Sezione  IV  del
regolamento  della  Banca  d'Italia.  Se  le predette variazioni sono
contestuali  a  quelle del prospetto depositato in forza del comma 1,
la  Consob puo' richiedere che esse siano comunicate al pubblico, con
le opportune modalita', anche prima della pubblicazione del documento
integrativo aggiornato.
   3.   Le   variazioni  del  prospetto  informativo  che  riguardano
l'identita'    del    gestore,    le    caratteristiche    essenziali
dell'investimento  o che comportano l'aumento delle spese applicabili
ai partecipanti in misura superiore al venti per cento sono trasmesse
tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.';
   * Dopo il comma 3 dell'art. 27 e' inserito il seguente:
   '4.  Gli  offerenti  quote o azioni di OICR esteri comunicano alla
Consob  i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare
negli   eventuali  annunci  pubblicitari  indicandone  i  criteri  di
elaborazione  ed  i  luoghi  dove possono essere reperite le relative
valorizzazioni.';
   *  Nell'art.  28, comma 1, in fine, le parole 'In tale caso non e'
consentito lo svolgimento di attivita' pubblicitaria' sono soppresse;
   * Nell'art. 33, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
   '4.  Nelle  sollecitazioni  indicate  dal  comma  2,  lett. d), il
prospetto  informativo  di  emittenti  con  azioni quotate in mercati
regolamentati  di  Stati appartenenti all'OCSE e' redatto secondo gli
schemi applicabili agli emittenti quotati in Italia.';
   * Nell'art. 40, i commi 2 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
   '2.  Il  periodo  di  adesione  e'  concordato  con la societa' di
gestione del mercato o, nel caso di strumenti finanziari non quotati,
con  la Consob: tra un minimo di venticinque e un massimo di quaranta
giorni  per  le offerte effettuate ai sensi degli articoli 106, comma
4,  e  107 del Testo Unico; tra un minimo di quindici e un massimo di
venticinque   giorni   per  le  altre  offerte.  La  Consob,  sentiti
l'offerente  e  la  societa'  di  gestione  del  mercato,  puo',  con
provvedimento   motivato   da   esigenze   di   corretto  svolgimento
dell'offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata fini
ad un massimo di cinquantacinque giorni.'
   7.  Le  adesioni  alle offerte possono essere raccolte sul mercato
regolamentato   secondo  le  modalita'  indicate  dalla  societa'  di
gestione  del  mercato  nel regolamento previsto dall'articolo 62 del
Testo Unico.';
   * L'art. 41 e' sostituito dal seguente:
                              'Art. 41
                       (Norme di trasparenza)
   1.  Le  dichiarazioni  e  le  comunicazioni  diffuse  sull'offerta
indicano  il  soggetto  che  le ha rese e sono ispirate a principi di
chiarezza,   completezza   e  conoscibilita'  da  parte  di  tutti  i
destinatari.
   2.   Durante   il   periodo   intercorrente   fra  la  data  della
comunicazione  prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e
la data indicata per il pagamento del corrispettivo:
   a)  i  soggetti  interessati  diffondono dichiarazioni riguardanti
l'offerta  e  l'emittente  soltanto  tramite  comunicati  al mercato,
contestualmente trasmessi alla Consob;
   b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob
e  al  mercato  le  operazioni  di  acquisto  e  vendita di strumenti
finanziari  oggetto  d'offerta  o  che diano diritto ad acquistarli o
venderli  da  essi compiute anche per interposta persona, indicando i
corrispettivi pattuiti;
   c)  l'offerente  e  i  soggetti  incaricati  della  raccolta delle
adesioni  diffondono  almeno  settimanalmente  i dati sulle adesioni;
nelle  offerte  su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene
giornalmente tramite la societa' di gestione del mercato.';
   3.  Ogni  messaggio  in  qualsiasi  forma diffuso avente carattere
promozionale   relativo   all'offerta  ovvero  inteso  a  contrastare
un'offerta  deve  essere  riconoscibile come tale. Le informazioni in
esso  contenute  sono  espresse  in modo chiaro, corretto e motivato,
sono  coerenti con quelle riportate nella documentazione gia' diffusa
e  non  inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e
degli  strumenti  finanziari  coinvolti.  Copia  di detti messaggi e'
trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
   4.  Prima  del  pagamento,  l'offerente  pubblica, con le medesime
modalita' dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla
conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facolta' previste nel
documento d'offerta.
   5. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla
chiusura   della   stessa,   la  Consob  puo'  richiedere,  ai  sensi
dell'articolo  114,  commi  3 e 4 del Testo Unico, agli offerenti, ai
controllanti,   anche   congiuntamente,   degli   offerenti  e  degli
emittenti,  alle  loro  societa' controllate e ai soggetti incaricati
della  raccolta  delle  adesioni  che  siano  resi pubblici notizie e
documenti necessari per l'informazione del pubblico.
   6.  Dalla  data  della  comunicazione  prevista dall'articolo 102,
comma   1,  del  Testo  Unico,  e  fino  a  un  anno  dalla  chiusura
dell'offerta, la Consob puo':
   a)  richiedere  notizie  e  documenti, ai sensi dell'articolo 115,
comma  1,  lettere  a)  e  b)  del  Testo  Unico,  agli offerenti, ai
controllanti  anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti
e  ai  soggetti  incaricati  della  raccolta  delle adesioni, ai loro
amministratori, sindaci, revisori e dirigenti;
   b)  eseguire  ispezioni,  ai  sensi  dell'articolo  115,  comma 1,
lettera  c),  del  Testo Unico, presso gli offerenti, i controllanti,
anche  congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti
incaricati della raccolta delle adesioni.';
   * Nell'art. 42, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   '2.  Se  gli  offerenti, nel periodo compreso tra la comunicazione
prevista  dall'articolo  102,  comma 1, del Testo Unico e la data del
pagamento del corrispettivo, acquistano, direttamente, indirettamente
o  per  interposta  persona,  gli  strumenti  finanziari  oggetto  di
offerta,  ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a
prezzi superiori al corrispettivo dell'offerta, adeguano quest'ultimo
al prezzo piu' alto pagato.';
   *  Nell'art.  43,  comma  1,  in  fine,  dopo  le  parole  'per la
chiusura', sono inserite le parole 'del periodo di adesione.';
   * Nell'art. 43, comma 2, le parole 'L'aumento e' pari ad almeno il
due  per  cento  del  corrispettivo globale per ciascuna categoria di
strumenti finanziari interessata' sono soppresse;
   * L'art. 44 e' sostituito dal seguente:
                              'Art. 44
                        (Offerte concorrenti)
   1.  Le  offerte  concorrenti  e  i  rilanci  sono  ammessi  se  il
corrispettivo  globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari
interessata e' superiore a quello dell'ultima offerta o rilancio o se
comportano  l'eliminazione  di  una  condizione  di  efficacia. Per i
rilanci non e' ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.
   2.  Le  offerte  concorrenti  sono pubblicate fino a cinque giorni
prima  della  data  prevista  per la chiusura del periodo di adesione
dell'offerta  precedente  e  comunque,  in  caso di proroga, entro il
cinquantesimo giorno dalla pubblicazione della prima offerta.
   3.  I  rilanci sono effettuati mediante pubblicazione di un avviso
contenente la natura
   e  l'entita'  del  rilancio  e  l'avvenuto rilascio delle garanzie
integrative.
   4.  Fatta  salva la facolta' di cui al comma successivo, i rilanci
debbono  essere  effettuati  entro  il termine di cinque giorni dalla
pubblicazione dell'offerta concorrente o di un precedente rilancio di
altro offerente.
   5.  Nessun  rilancio puo' essere effettuato oltre il decimo giorno
anteriore  alla chiusura del periodo di adesione dell'ultima offerta.
L'ultimo giorno utile tutti gli offerenti, ad eccezione di quelli per
i  quali  sia  gia' scaduto il termine previsto dal comma precedente,
possono  effettuare  un ulteriore rilancio, previa comunicazione alla
Consob.
   6.  Il periodo di adesione delle offerte e la data prevista per la
pubblicazione  dei  risultati  sono  allineati  a  quelli dell'ultima
offerta concorrente, salvo che gli offerenti precedenti, entro cinque
giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, comunichino alla
Consob  e  al  mercato  di  voler  mantenere  inalterata  la scadenza
originaria; in tal caso essi non possono effettuare rilanci.
   7. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo
104  del Testo Unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo
di adesione alle offerte indicate nel comma 4, il periodo di adesione
alle stesse e' prorogato di dieci giorni.
   8.  Dopo  la  pubblicazione  di  un'offerta  concorrente  o  di un
rilancio  le  adesioni alle altre offerte sono revocabili. Nei cinque
giorni  successivi  alla pubblicazione dei risultati dell'offerta che
ha prevalso possono essere conferiti ad essa gli strumenti finanziari
apportati alle altre offerte.
   9.  In  presenza  di  offerte concorrenti e fino alla chiusura del
periodo   di   adesione   gli   offerenti   non  possono  acquistare,
direttamente,  indirettamente o per interposta persona, gli strumenti
finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche
a  data  successiva,  a  prezzi superiori al corrispettivo della loro
offerta.';
   *  Nell'art.  45,  le due espressioni 'azioni con diritto di voto'
sono sostituite dalle parole 'azioni ordinarie';
   *  Nell'art.  46, la parola 'all'acquisizione' e' sostituita dalle
seguenti 'all'acquisto, anche indiretto ai sensi dell'art. 45,';
   *  Nell'art.  47, comma 2, la parola 'quotati' e' sostituita dalle
parole 'ammessi a quotazione';
   *  Nell'art.  49,  la  lettera  f) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente:
   'f) e' conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate,
in  base  ad  effettive e motivate esigenze industriali, con delibera
assembleare della societa' le cui azioni dovrebbero altrimenti essere
oggetto di offerta.';
   *  Nell'art.  51,  comma 1, la lettera b) e' soppressa e le parole
'c)  obbligazioni  strutturate'  sono  sostituite  dalle seguenti 'b)
obbligazioni strutturate';
   *  Nell'art.  53,  comma  1,  in  fine  le parole 'Si applicano le
disposizioni  dell'art. 5, commi 4 e 5", sono sostituite dalle parole
'Si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 5.';
   * Nell'art. 57, i commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
   '1.  Qualora  nei dodici mesi precedenti la data della domanda sia
stato   pubblicato   un  prospetto  informativo  trasmesso  ai  sensi
dell'articolo  94,  comma  1,  del  Testo  Unico  o  un  prospetto di
quotazione   relativi   ai   medesimi  strumenti  finanziari,  ovvero
contenenti  informazioni equivalenti a quelle richieste dal prospetto
di  quotazione  applicabile  secondo gli schemi dell'allegato 1B, gli
emittenti  possono,  in  luogo  di  un nuovo prospetto, utilizzare il
prospetto   gia'   pubblicato,   corredato  di  una  nota  contenente
l'aggiornamento   delle  informazioni,  le  integrazioni  riguardanti
eventi  significativi  accaduti successivamente nonche', se del caso,
le  caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della domanda.
In  tal  caso  il  prospetto  e'  reso  pubblico nei termini e con le
modalita'  previsti  dall'art. 56. La Consob puo' comunque richiedere
la  predisposizione  di  un nuovo prospetto per le finalita' indicate
dall'art. 94, comma 2, del Testo Unico.
   3.  Qualora  un emittente, con azioni negoziate da almeno due anni
in  un  mercato  regolamentato  italiano,  presenti la domanda per la
quotazione  in altro mercato regolamentato italiano delle azioni o di
altri  strumenti  finanziari,  la Consob puo' esentare, in tutto o in
parte,  l'emittente  dalla redazione del prospetto se lo stesso abbia
gia'  pubblicato  un  prospetto contenente informazioni equivalenti a
quelle dell'Allegato 1B.';
   *  Nell'art.  58, comma 1, lett. c), in fine, dopo le parole 'alla
sollecitazione' sono aggiunte le parole 'o alla quotazione';
   * Nell'art. 61, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
   '2.  La  pubblicazione del documento informativo sull'emittente e'
autorizzata  dalla  Consob  con  le  modalita' e nei termini previsti
dall'articolo  7,  comma  3.  La societa' di gestione del mercato da'
notizia  dell'avvenuta  pubblicazione  del  documento.  Il  documento
pubblicato  e'  utilizzato  per  tutte  le ammissioni effettuate fino
all'approvazione del bilancio successivo.
   3. Salvo il caso previsto dal successivo articolo 62, in occasione
delle   singole   ammissioni  la  domanda  e'  corredata  della  nota
integrativa.  Entro  venti  giorni dalla data della domanda la Consob
autorizza  la pubblicazione della nota. Il termine e' sospeso in caso
di  richiesta  di documenti o informazioni e riprende a decorrere dal
ricevimento    da   parte   della   Consob   di   quanto   richiesto.
L'autorizzazione   non   e'  rilasciata  se  non  e'  intervenuto  il
provvedimento  di  ammissione a quotazione da parte della societa' di
gestione del mercato.';
   * L'art. 62 e' sostituito dal seguente:
                              'Art. 62
               (Obbligazioni e covered warrant emessi
                     sulla base di un programma)
   1.   Quando   l'emissione   di   strumenti   finanziari   indicati
all'articolo 61, comma 1, e' effettuata sulla base di un programma la
domanda  e' corredata da una o piu' note integrative valide per tutte
le  emissioni  rientranti  nel  programma e dal documento informativo
sull'emittente, se non ancora pubblicato.
   2.  Le  note  integrative  relative  al  programma contengono, per
ciascuna  tipologia  di  prodotto,  tutte  le informazioni prescritte
dall'allegato  1B,  ad  eccezione  di  quelle, individuate nella nota
stessa,  definibili  solo  al  momento  delle  singole  emissioni. In
occasione  di  ciascuna emissione, le restanti informazioni sono rese
note  con un avviso integrativo del programma, redatto in conformita'
al  modello  riportato  in  allegato  1B, pubblicato, entro il giorno
antecedente  l'inizio delle negoziazioni, mediante deposito presso la
societa'  di  gestione  del  mercato  e  la  sede  dell'emittente,  e
contestualmente trasmesso alla Consob..
   3.  L'autorizzazione  alla pubblicazione delle note integrative e,
se    presentato    contestualmente,    del   documento   informativo
sull'emittente   e'  rilasciata  nel  termine  di  60  giorni.  Detta
autorizzazione non e' rilasciata se non e' intervenuto il giudizio di
ammissibilita' alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto del
programma da parte della societa' di gestione del mercato.
   4.  L'autorizzazione  alla  pubblicazione  di  modifiche alle note
integrative e' autorizzata entro venti giorni dalla relativa domanda.
In    occasione    dell'aggiornamento   del   documento   informativo
sull'emittente  conseguente  all'approvazione del bilancio successivo
la   Consob  puo'  chiedere  modifiche  alle  note  integrative  gia'
pubblicate.';
   * Nell'art. 65, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera d):
   'd)  'emittenti covered warrant': i soggetti italiani che emettono
covered warrant quotati in borsa in Italia.';
   *  Nell'art.  69,  la  lettera  c) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente:
   'c) riportino, con evidenza grafica, un'avvertenza nella quale sia
indicato  che  chi  li  diffonde  puo'  avere  un  proprio  specifico
interesse  riguardo  agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle
operazioni   oggetto   di   analisi,   indicandone   le   ragioni   e
l'estensione.';
   *  Nell'art.  69,  comma  2,  dopo  le  parole 'dell'intermediario
autorizzato' sono inserite le parole 'o delle societa' in rapporto di
controllo con esso' e le parole 'e' effettuato entro quindici giorni'
sono sostituite dalle parole 'e' effettuato entro dieci giorni';
   * Nell'art. 70, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   '3.  Gli  stessi  emittenti, in ipotesi di operazioni di fusione o
scissione   significative,   individuate   secondo  criteri  generali
predeterminati  dalla  Consob,  o  su  richiesta  di quest'ultima, in
relazione    alle    caratteristiche   dell'operazione,   mettono   a
disposizione  del  pubblico  presso  la sede sociale e la societa' di
gestione del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'assemblea,   un   documento   informativo  redatto  in  conformita'
all'allegato 3B.';
   * Il comma 4 dell'art. 70 e' soppresso;
   * L'art. 71 e' sostituito dal seguente:
                              'Art. 71
                      (Acquisizioni e cessioni)
   1.  Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione
o  di  cessione  significative,  individuate secondo criteri generali
predeterminati  dalla  Consob,  o  su  richiesta  di quest'ultima, in
relazione    alle    caratteristiche   dell'operazione,   mettono   a
disposizione  del  pubblico  presso  la sede sociale e la societa' di
gestione   del  mercato,  entro  quindici  giorni  dalla  conclusione
dell'operazione,  un  documento  informativo  redatto  in conformita'
all'allegato  3B.  Dell'avvenuto  deposito  e' data immediata notizia
mediante  un  avviso  pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale.';
   * Nell'art. 72, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
   '3.   Gli   stessi   emittenti,  in  occasione  di  operazioni  di
conversione  di  azioni  di  una  categoria  in  azioni  di categoria
diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale,
la  societa'  di  gestione  del mercato e presso i depositari, per il
tramite  della  societa' di gestione accentrata e con le modalita' da
questa  stabilite,  almeno  il  giorno  di  borsa  aperta antecedente
l'inizio   del   periodo   di   conversione,   la   relazione   degli
amministratori  integrata  con  le  informazioni  necessarie  per  la
conversione.   Dell'avvenuto   deposito  e'  data  immediata  notizia
mediante  un  avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale.  I depositari, tramite la societa' di gestione accentrata,
comunicano  giornalmente  i  dati sulle richieste di conversione alla
societa'  di  gestione  del  mercato  che  li rende pubblici entro il
giorno  di  borsa  aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni
dalla  conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati
della  conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a
diffusione nazionale.';
   * L'art. 75 e' sostituito dal seguente:
                              'Art. 75
             (Emittenti obbligazioni e covered warrant)
   1.  Agli emittenti obbligazioni e covered warrant, in occasione di
operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dell'atto
costitutivo  idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti
strumenti  finanziari,  si  applicano  l'articolo  70, commi 1 e 2, e
l'articolo 72, commi 1 e 2.';
   * Nell'art. 76, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   '1.  Nell'avviso  di  convocazione  dell'assemblea e' data notizia
che,  nei  termini previsti dagli articoli 70, 72, 73, 74 e 75, sara'
depositata  la  documentazione  richiamata  dagli stessi articoli con
l'indicazione  che  i  soci  hanno  la  facolta' di ottenerne copia a
proprie spese.';
   * L'art. 88 e' sostituito dal seguente:
                              'Art. 88
                  (Equivalenza delle informazioni)
   1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di
altri  Paesi  dell'Unione Europea mettono a disposizione del pubblico
le ulteriori informazioni fornite in altri paesi.
   2. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di
paesi   extra-comunitari  mettono  a  disposizione  del  pubblico  le
ulteriori  informazioni  fornite  in  tali  paesi  se le stesse hanno
importanza  per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato
italiano.';
   *  Nell'art.  95,  la  rubrica  ed  il comma 1 sono sostituiti dai
seguenti:
                              'Art. 95
             (Emittenti obbligazioni e covered warrant)
   1.  Agli  emittenti  obbligazioni  e covered warrant, in occasione
delle operazioni previste dall'articolo 75, si applica l'articolo 90,
comma 1, e l'articolo 92.';
   *  Nell'art.  96,  la  lettera  a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente:
   'a)  la  documentazione  prevista dall'art. 77, comma 1, lett. a),
b), e c), nei termini ivi indicati;';
   *  Nell'art.  97,  la  rubrica  ed  il comma 1 sono sostituiti dai
seguenti:
                              'Art. 97
             (Emittenti obbligazioni e covered warrant)
   1.  Gli  emittenti obbligazioni e covered warrant trasmettono alla
Consob,  a  richiesta  della  stessa,  la  documentazione  richiamata
dall'articolo 96, lettera a).';
   * L'art. 105 e' sostituito dal seguente:
                              'Art. 105
                     (Operazioni straordinarie)
   1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi
dalla  borsa  si applicano le disposizioni previste dalla Sezione II,
Capo II, del presente Titolo.
   2. Gli stessi emittenti trasmettono alla Consob:
   a)  il  documento  informativo predisposto ai sensi degli articoli
70,  comma  3,  71,  nonche' gli avvisi di avvenuta pubblicazione dei
predetti documenti, contestualmente alla diffusione al pubblico;
   b)  il  verbale delle assemblee di cui agli articoli 70,72,73 e 74
nonche'  la  relazione  illustrativa predisposta dagli amministratori
per  tali assemblee, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea
ha deliberato;
   c)  il  verbale previsto dagli articoli 2420 ter e 2443 del codice
civile, entro trenta giorni dalla riunione consiliare.
   3.  Agli  emittenti  obbligazioni  e  covered  warrant quotati nei
mercati   regolamentati   diversi   dalla   borsa   si  applicano  le
disposizioni previste dagli articoli 75 e 76.';
   * L'art. 106 e' sostituito dal seguente:
                              'Art. 106
                      (Informazione periodica)
   1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi
dalla  borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77,
78, 79, 80, 81 e 83.
   2.  Gli  stessi  emittenti,  contestualmente  alla  diffusione  al
pubblico,  trasmettono  alla  Consob la documentazione prevista dagli
articoli  77, comma 1, lettere a), b) e c), e 81 nonche' le ulteriori
informazioni  contabili  di  carattere  periodico  contemplate  dalla
disciplina dei relativi mercati di quotazione.
   3.  Agli  emittenti  obbligazioni  e  covered  warrant quotati nei
mercati   regolamentati   diversi   dalla   borsa   si  applicano  le
disposizioni  previste  dagli  articoli  77  e 83 e dall'articolo 97,
comma 1.';
   * Nell'art. 107, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   '2.  Agli  emittenti  obbligazioni  e  covered warrant quotati nei
mercati  regolamentati  diversi dalla borsa si applicano gli articoli
84 e 88.';
   *  Nell'art.  114,  comma 3, in fine, dopo le parole 'nel paese di
quotazione'  sono  inserite  le parole 'se le stesse hanno importanza
per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.';
   *  Nell'art.  116,  comma 3, in fine, dopo le parole 'nel paese di
quotazione'  sono  inserite  le parole 'se le stesse hanno importanza
per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.';
   * Dopo l'art. 116 e' inserito il seguente:
                            'Art. 116-bis
           (Informazioni ulteriori in materia di bilanci)
   1.   Gli   emittenti  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
regolamentati italiani, aventi sede legale all'estero, se il bilancio
di   esercizio  e  quello  consolidato  nonche'  la  relazione  degli
amministratori non sono conformi alle disposizioni emanate in materia
dall'Unione Europea e se i principi contabili applicati non danno una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria  della societa' e del risultato economico dell'esercizio,
mettono  a  disposizione  del  pubblico le informazioni complementari
necessarie.';
   *  Nell'art. 127, comma 3, in fine, dopo le parole 'anche mediante
riproduzione  su  strumenti  informatici'  sono  inserite  le  parole
'unitamente al modello previsto dall'Allegato 4C.';
   * Nell'art.128, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   '2.   Copia   dell'estratto   e  di  quanto  pubblicato  ai  sensi
dell'articolo   131   e'   trasmesso   alla  Consob,  anche  mediante
riproduzione   su   supporto   informatico,   entro   il   giorno  di
pubblicazione,  con  indicazione  del  quotidiano  e  della  data  di
pubblicazione.  Nelle ipotesi previste dall'articolo 131, comma 2, il
supporto  contiene  l'ultimo  estratto  del patto pubblicato ai sensi
dell'articolo  130, ovvero dell'articolo 131, comma 1, aggiornato con
le  modifiche  intervenute.  Ove necessario, il supporto e' integrato
con  il  modello  previsto dalla Allegato 4C contenente l'indicazione
dei dati aggiornati.';
   * Nell'art. 152, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   '1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano
alle  societa'  controllate  a decorrere dall'esercizio nel corso del
quale  si  acquisisce  il  controllo  o  si  realizzano i presupposti
previsti  dall'art.  151, commi 1 e 2; le stesse disposizioni possono
applicarsi   dall'esercizio   successivo,  se  il  controllo  o  tali
presupposti si realizzano nel secondo semestre.';
   * Nell'art. 153, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   '2. L'obbligo di contestuale trasmissione alla Consob si considera
adempiuto  se  la  diffusione  degli  avvisi e dei comunicati avviene
mediante  il  loro inserimento nei sistemi telematici di trasmissione
delle informazioni attivati dalla societa' di gestione dei mercati ai
quali ha accesso la Consob.';
   *  Nell'Allegato 1A, lettera A), la lettera o) e' sostituita dalla
seguente:
   'in  caso  di  emittente  estero,  l'attestazione rilasciata da un
socio  o  da  un amministratore di una societa' di revisione iscritta
nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto
nel  Registro  dei  revisori  contabili istituito presso il Ministero
della Giustizia che confermi:
   -  la  sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del
revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e
quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;
   -  la  sostanziale  equivalenza dei principi di revisione adottati
(ai  fini  del  rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli
raccomandati dalla Consob.' ;
   * Nell' Allegato 1B - Parte prima:
   -  la  nota  1  e'  sostituita  dalla  seguente  'Nei casi di sola
sollecitazione ovvero di sola quotazione le richieste contenute negli
schemi da 1 a 6 devono essere seguite in quanto applicabili.';
   -  il  punto  VI  e'  sostituito  dal  seguente 'VI - OBBLIGAZIONI
STRUTTURATE   (compresi   gli   strumenti   finanziari  c.d.  reverse
convertible)
   1.   Il   prospetto   relativo  alla  quotazione  di  obbligazioni
strutturate   emesse   da   istituti   di   credito  ovvero  da  enti
sovranazionali deve contenere le informazioni previste dallo schema 6
(obbligazioni  bancarie). Lo stesso schema si applica alla offerta di
strumenti  finanziari  reverse  convertible  emessi  da  istituti  di
credito  e  concernenti  strumenti  finanziari sottostanti quotati in
Italia o in mercati di Paesi appartenenti all'OCSE.
   2.  Se l'offerta riguarda strumenti finanziari reverse convertible
concernenti  strumenti finanziari sottostanti non quotati in Italia o
in  mercati  di  Paesi  appartenenti  all'OCSE,  si applica lo schema
relativo   all'offerta   di  obbligazioni  convertibili  (schema  5).
Tuttavia,  se  l'emittente e' un istituto di credito le 'informazioni
relative  all'emittente gli strumenti finanziari' dello schema 5 sono
sostituite  dalle  corrispondenti informazioni contenute nello schema
6.
   3. Nei rimanenti casi, alla quotazione di obbligazioni strutturate
e   all'offerta   di  strumenti  finanziari  reverse  convertible  si
applicano gli schemi relativi alla quotazione/offerta di obbligazioni
(schemi 3 e 4).';
   *  Nell'Allegato  1B  - Parte seconda, il titolo e' sostituito dal
seguente  'Parte seconda: A) Struttura dello schema 1 e dimostrazione
della  'scissione'  degli  schemi  1,  2,  3,  4  e  5  nel documento
informativo    sull'emittente   e   nella   nota   integrativa   alla
sollecitazione/quotazione';
   *  Nell'Allegato  1B  -  Parte seconda, Schema 1, la lettera D) e'
sostituita dalla seguente:
   'D)   INFORMAZIONI   DI   SINTESI  SUL  PROFILO  DELL'EMITTENTE  E
DELL'OPERAZIONE
   D.1) L'emittente
   D.2) L'offerta
   D.3) Dati contabili e moltiplicatori';
   *  Nell'Allegato  1B  -  Parte seconda, dopo la tabella denominata
'Scissione  schema  5" sono inserite le seguenti parole 'B) struttura
degli schemi 6 e 7 e dimostrazione della scissione';
   *   Nell'Allegato  1B  -  Parte  seconda,  le  tabelle  denominate
'Scissione  schema  6"  e 'Scissione schema 7", sono sostituite dagli
schemi e dalle tabelle allegate (Allegato n. 1);
   *  Nell'Allegato  1B  -  Parte  terza,  Schema 1, la lettera D) e'
sostituita dalla lettera allegata (Allegato n. 2);
   *  Nell'Allegato  1B - Parte terza, Schema 1, lettera H), capitolo
IV, i punti 4.13.1.1 e 4.13.3 sono sostituiti dai seguenti:
   '4.13.1.1  -  Per le societa' di recente costituzione, nonche' per
quelle che hanno subito recentemente modifiche sostanziali nella loro
struttura  patrimoniale,  le  informazioni  di  cui ai punti da 4.1 a
4.12,  ove  applicabili,  devono essere redatte su base pro-forma, in
modo da rappresentare agli investitori, in conformita' ai principi in
materia,    l'andamento   economico,   patrimoniale   e   finanziario
dell'emittente  quale  si  sarebbe  configurato se l'emittente stesso
avesse    conseguito   l'assetto   (inteso   anche   come   area   di
consolidamento)  che  lo  caratterizza al momento dell'operazione nel
periodo a cui esse si riferiscono.',
   '4.13.3  -  Inserire  un  rinvio  alla documentazione riportata in
appendice  per  quanto  attiene  alla  relazione  della  societa'  di
revisione  sui  dati  economici, patrimoniali e finanziari pro-forma,
contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per
la  redazione  dei  dati pro-forma, sulla corretta applicazione della
metodologia   utilizzata   nonche'  sulla  correttezza  dei  principi
contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.';
   *  Nell'Allegato  1B  - Parte terza, Schema 2, all'inizio, dopo le
parole  'ad  eccezione di quello delle lettere E, F, G, H, L, Q e S.'
e' inserito il seguente periodo 'Per quanto riguarda la lettera D gli
elementi informativi richiesti andranno inseriti ove applicabili.';
   *  Nell'Allegato  1B  -  Parte  terza,  Schema 2, la lettera D) e'
sostituita dalla seguente:
   'D)   INFORMAZIONI   DI   SINTESI  SUL  PROFILO  DELL'EMITTENTE  E
DELL'OPERAZIONE
   D.1)  L'emittente  (con  esclusione  del  punto  D.1.1 dei dati di
sintesi dello schema 1)
   D.2) L'offerta
   D.3) Dati contabili e moltiplicatori';
   *  Nell'Allegato  1B - Parte terza, Schema 3, lettera H), capitolo
IV, i punti 4.14.1 e 4.14.4 sono sostituiti dai seguenti:
   '4.14.1  -  Per  le  societa'  che  hanno  subito nell'ultimo anno
modifiche  sostanziali  nella  loro  struttura  patrimoniale  tali da
incidere sulla valutazione della solvibilita' dell'emittente, fornire
una  sintesi  dello  stato patrimoniale su base pro-forma, in modo da
rappresentare   agli  investitori,  in  conformita'  ai  principi  in
materia,  l'andamento  patrimoniale  dell'emittente, quale si sarebbe
configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso
come   area   di  consolidamento)  che  lo  caratterizza  al  momento
dell'operazione  nel  periodo  a  cui  si riferiscono le informazioni
presentate.',
   '4.14.4  -  Inserire  un  rinvio  alla documentazione riportata in
appendice  per  quanto  attiene  alla  relazione  della  societa'  di
revisione   sui   dati   pro-forma,   contenente  il  giudizio  sulla
ragionevolezza  delle  ipotesi  di  base  per  la  redazione dei dati
pro-forma,  sulla  corretta applicazione della metodologia utilizzata
nonche'  sulla  correttezza  dei  principi  contabili adottati per la
redazione dei medesimi dati.';
   *  Nell'allegato  1B  -  Parte  terza,  Schema  6,  il  titolo  e'
sostituito dal seguente 'Prospetto di quotazione di obbligazioni e di
sollecitazione  di  strumenti  finanziari c.d. reverse convertible di
emittenti  istituiti  all'interno  della  U.E. e soggetti a vigilanza
prudenziale';
   *  Nell'allegato 1B - Parte terza, Schema 6, all'inizio, le parole
'I contenuti dello schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L,
O,  P, Q ed S vanno riprodotti. In particolare, non sono richieste le
informazioni di cui alle lettere E, F, H, O, P e Q, mentre per quanto
riguarda  le  lettere  G,  L  e  S,  se ne riporta successivamente il
contenuto.' sono sostituite dalle seguenti:
   'Nel  caso  di  quotazione  di  obbligazioni  di emittenti bancari
istituiti  all'interno  della  U.E.  soggetti a vigilanza prudenziale
vanno  riprodotti  i  contenuti  dello  schema  3  ad eccezione delle
lettere  E,  F,  G,  H,  L,  O,  P,  Q ed S. In particolare, non sono
richieste  le  informazioni  di  cui  alle lettere E, F, H, O, P e Q,
mentre  per  quanto  riguarda  le  lettere  G,  L  e S, se ne riporta
successivamente il contenuto.
   Nel  caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari
c.d.  reverse  convertible di emittenti bancari istituiti all'interno
della  U.E.  e  soggetti  a  vigilanza prudenziale vanno riprodotti i
contenuti  dello  schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L e
S.  In  particolare,  non  sono richieste le informazioni di cui alle
lettere  E, F, e H, mentre per quanto riguarda le lettere G, L e S se
ne riporta successivamente il contenuto.';
   *  Nell'allegato  1B  -  Parte  terza,  Schema  6, al numero XIII,
lettera  S),  dopo  il  punto  13.5  e'  inserito il seguente '13.6 -
Relazioni  semestrali  e  trimestrali  approvate successivamente alla
pubblicazione del documento sull'emittente.';
   *  Nell'Allegato 1B - Parte terza, lo Schema 7 e' sostituito dallo
schema allegato (Allegato n. 3);
   *  Nell'Allegato 1B - Parte terza, lo Schema 8 e' sostituito dallo
schema allegato (Allegato n. 4);
   *  Nell'Allegato 1B - Parte terza, lo Schema 9 e' sostituito dallo
schema allegato (Allegato n. 5);
   * Nell'Allegato 1B - Parte terza, lo Schema 13 e' sostituito dallo
schema allegato (Allegato n. 6);
   * Nell'Allegato 1E, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
   'e)  l'attestazione  rilasciata da un socio o da un amministratore
di  una  societa'  di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.
161  del  Testo  Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi:
   a)  la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del
revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e
quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;
   b)  la  sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati
(ai  fini  del  rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli
raccomandati dalla Consob.';
   * L'Allegato 1G e' sostituito dal testo allegato (Allegato n. 7);
   * L'Allegato 1H e' sostituito dal testo allegato (Allegato n. 8);
   * Nell'Allegato 1I, Tavola 1, l'ultimo capoverso e' sostituito dal
seguente:
   'Infine, allo scopo di consentire alla Consob il riconoscimento di
forme  equivalenti  di  revisione,  alla domanda deve essere allegata
un'attestazione  rilasciata da un socio o da un amministratore di una
societa'  di  revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del
Testo  Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero della Giustizia, che confermi:
   -  la  sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del
revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e
quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;
   -  la  sostanziale  equivalenza dei principi di revisione adottati
(ai  fini  del  rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli
raccomandati dalla Consob.';
   *  Nell'allegato 1I, nel titolo della Tavola 3, in fine, le parole
'prospetto di quotazione di obbligazioni e altri strumenti finanziari
di debito' sono sostituite dalle seguenti 'prospetto di quotazione di
obbligazioni e altri strumenti di debito';
   *  Nell'Allegato  1I,  Tavola  3, al punto 3.1, in fine, prima del
punto 3.2 sono inserite le seguenti parole:
   'Per  le  obbligazioni  sottoposte  ad un ordinamento estero, deve
essere  allegata  alla  domanda  una  dichiarazione, suffragata da un
apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere
la  professione nell'ordinamento cui l'emissione e' sottoposta, nella
quale venga confermato che:
   -  gli  strumenti  finanziari  di cui viene richiesta l'ammissione
sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni
altra  disposizione  applicabile  e  sono  conformi  alle leggi ed ai
regolamenti  cui  sono  soggetti, anche per cio' che concerne la loro
eventuale rappresentazione cartolare;
   -   non   sussistono   impedimenti   alla   osservanza   da  parte
dell'emittente    delle   disposizioni,   dell'ordinamento   italiano
concernenti  gli  obblighi  informativi  nei confronti del pubblico e
della Consob ad essi applicabili;
   -  non  sussistono  impedimenti  di  alcun genere all'esercizio di
tutti  i  diritti  relativi  agli strumenti finanziari per i quali si
richiede  l'ammissione,  da parte di tutti i portatori che si trovino
in condizioni identiche.
   La  dichiarazione  deve  inoltre  contenere un'idonea attestazione
dell'emittente  circa le modalita' di esercizio dei diritti spettanti
ai titolari.';
   *  Nell'Allegato  1I,  Tavola  3, al punto 3.4, in fine, prima del
punto   3.5   sono   inserite   le  seguenti  parole  'Gli  emittenti
obbligazioni  assoggettate  ad un ordinamento estero devono, inoltre,
allegare  la  documentazione di cui all'ultima parte del paragrafo n.
3.1 della presente Tavola.';
   * Nell'Allegato 1I, dopo la tavola 7 e' inserita l'allegata Tavola
8 (Allegato n. 9);
   * Dopo l'Allegato 1I e' inserito l'Allegato 1L (Allegato n. 10);
   *  Nell'Allegato  3A, all'inizio, dopo il trattino '- schema n. 5,
per  le  ipotesi  previste  dagli  articoli  2446  e  2447 del codice
civile',  e'  inserito  il  seguente  trattino '- schema n. 6, per le
ipotesi di conversione delle azioni';
   *  Nell'Allegato  3A,  dopo  lo Schema n. 5 e' inserito l'allegato
Schema n. 6 (Allegato n. 11);
   * Nell'Allegato 3B, Schema 1, i punti 5.1.1. e 5.3 sono sostituiti
dai seguenti:
   '5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di fusione, situazioni
patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli
investitori,  in  conformita'  ai principi in materia, gli effetti di
tale   operazione   sull'andamento   economico   e  sulla  situazione
patrimoniale  dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo
a  cui  si  riferiscono  i dati pro-forma presentati. Le informazioni
pro-forma  consistono  almeno  nello  stato  patrimoniale e nel conto
economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio
ovvero,   se   sono  trascorsi  piu'  di  nove  mesi  dalla  chiusura
dell'ultimo  esercizio,  al  successivo  semestre chiuso, rielaborati
pro-forma   e   corredati  di  note  esplicative  di  tali  prospetti
contabili',
   '5.3  Fornire la relazione della societa' di revisione concernente
l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale
relazione  contiene  il giudizio espresso dalla societa' di revisione
relativamente  alla  ragionevolezza  delle  ipotesi  di  base  per la
redazione  dei  dati  pro-forma,  alla  corretta  applicazione  della
metodologia   utilizzata   nonche'   alla  correttezza  dei  principi
contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.';
   *  Nell'Allegato  3B,  Schema  2,  i punti 4.1.1, 6.1.1 e 6.3 sono
sostituiti dai seguenti:
   '4.1.1   Fornire,   con   riguardo  all'operazione  di  scissione,
situazioni   patrimoniali  e  conti  economici  pro-forma,  idonei  a
rappresentare   agli  investitori,  in  conformita'  ai  principi  in
materia,  gli  effetti  di tale operazione sull'andamento economico e
sulla  situazione  patrimoniale  dell'emittente,  come  se essa fosse
avvenuta   nel   periodo  a  cui  si  riferiscono  i  dati  pro-forma
presentati.   I   dati   pro-forma   consistono  almeno  nello  stato
patrimoniale  e  nel  conto  economico  riclassificati della societa'
scissa  relativi  all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi piu'
di  nove  mesi  dalla  chiusura  dell'ultimo esercizio, al successivo
semestre   chiuso,   rielaborati   pro-forma   e  corredati  di  note
esplicative di tali prospetti contabili.',
   '6.1.1   Fornire   per  la/e  societa'  beneficiaria/e  situazioni
patrimoniali   e   conti   economici  pro-forma  relativi  all'ultimo
esercizio  ovvero,  nel caso in cui siano trascorsi piu' di nove mesi
dalla    chiusura    dell'ultimo   esercizio,   al   primo   semestre
dell'esercizio  in  corso,  corredati di note esplicative. I suddetti
dati  pro-forma  e  le  note  esplicative  sono costruiti seguendo le
indicazioni  del  capitolo  5 e sono accompagnate da note di commento
relative  all'andamento  dei  medesimi  dati  nel  periodo  preso  in
considerazione.',
   '6.3  Fornire la relazione della societa' di revisione concernente
l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale
relazione  contiene  il giudizio espresso dalla societa' di revisione
relativamente  alla  ragionevolezza  delle  ipotesi  di  base  per la
redazione  dei  dati  pro-forma,  alla  corretta  applicazione  della
metodologia   utilizzata   nonche'   alla  correttezza  dei  principi
contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.';
   *  Nell'Allegato 3B, Schema 3, i punti 5.1.1 e 5.3 sono sostituiti
dai seguenti:
   '5.1.1  Fornire, con riguardo all'operazione descritta al punto 2,
situazioni   patrimoniali  e  conti  economici  pro-forma,  idonei  a
rappresentare   agli  investitori,  in  conformita'  ai  principi  in
materia,  gli  effetti  di tale operazione sull'andamento economico e
sulla  situazione  patrimoniale  dell'emittente,  come  se essa fosse
avvenuta   nel   periodo  a  cui  si  riferiscono  i  dati  pro-forma
presentati.   I   dati   pro-forma   consistono  almeno  nello  stato
patrimoniale  e  nel  conto  economico  riclassificati dell'emittente
relativi  all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi piu' di nove
mesi  dalla  chiusura  dell'ultimo  esercizio, al successivo semestre
chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali
prospetti contabili.',
   '5.3  Fornire la relazione della societa' di revisione concernente
l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale
relazione  contiene  il giudizio espresso dalla societa' di revisione
relativamente  alla  ragionevolezza  delle  ipotesi  di  base  per la
redazione  dei  dati  pro-forma,  alla  corretta  applicazione  della
metodologia   utilizzata   nonche'   alla  correttezza  dei  principi
contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.';
   * Nell'Allegato 3B le note 3 e 8 sono soppresse, le note 4, 5, 6 e
7  rimangono  invariate con i numeri 3, 4, 5, e 6 e le note da 9 a 17
rimangono invariate con i numeri da 7 a 15;
   *  Nell'allegato  3F  i  punti  1.1.  e  1.5.  sono sostituiti dai
seguenti:
   '1.1.  I  soggetti  capigruppo di un gruppo, al quale appartengono
emittenti  italiani  con  strumenti  finanziari  quotati  nei mercati
regolamentati  italiani,  informano  la  Consob  delle  operazioni di
compravendita  aventi  ad  oggetto tali strumenti finanziari, diversi
dalle  obbligazioni  non  convertibili,  e diritti di opzione ad essi
relativi  nonche'  strumenti  finanziari  quotati  o  non quotati, da
chiunque   emessi,   che   attribuiscono   diritti   di   acquistare,
sottoscrivere o vendere i predetti strumenti finanziari quotati:
   a)  effettuate dagli emittenti o da altri soggetti appartenenti al
gruppo  per  proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti
al gruppo stesso;
   b)  effettuate da soggetti interposti, appositamente incaricati da
soggetti appartenenti al gruppo stesso.',
   '1.5.  Le comunicazioni possono essere inviate anche a mezzo telex
o  telefax  o  con  altre  modalita'  stabilite dalla Consob e devono
comunque  pervenire  alla  stessa  entro  il  terzo giorno lavorativo
successivo alla fine di ciascun mese.';
   * Nell'Allegato 3F lo Schema 2 e' sostituito dallo Schema allegato
(Allegato n. 12);
   *  Nell'Allegato  4  il titolo e' sostituito dal seguente 'ASSETTI
PROPRIETARI';
   * Nell'Allegato 4B le parti I e II, lettera A) sono sostituite dal
testo allegato (Allegato n.13);
   * Dopo l'Allegato 4B e' inserito l'Allegato 4C (Allegato n.14).
   II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob
e  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Essa  entra in vigore il quindicesimo
giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
salvo quanto disposto ai punti successivi:
   *  l'articolo 9 bis, le modifiche agli articoli 18, 19, 61, 62, 69
e  96  e le modifiche all'Allegato 1B, Parte prima, Parte seconda, ad
eccezione  di  quella  riguardante  lo  Schema 1, lettera D), e Parte
terza,  Schemi  6  e  7,  entrano in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   *  le  modifiche  all'Allegato 1B, Parte seconda, Schema 1 e Parte
terza, Schemi 1, 2 e 3, si applicano alle sollecitazioni comunicate e
alle  domande  di  autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di
quotazione presentate alla Consob a far data dal 1' luglio 2001;
   *  le  modifiche  all'Allegato  3B  si  applicano  alle operazioni
previste   dagli   artt.  70  e  71,  rispettivamente  deliberate  ed
effettuate a partire dal 1' luglio 2001;
   *  per  le  sollecitazioni in corso alla data di entrata in vigore
della  presente  delibera gli Schemi di prospetto 8, 9 e 13, previsti
dall'Allegato  1B,  si  applicano  a  partire dai primi aggiornamenti
effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 3.
  Roma, 18 aprile 2001
                                              IL PRESIDENTE: Spaventa