1. PREMESSA

   La  direttiva UCT/2/0001/COM del 4 gennaio 1999, in oltre due anni
di  applicazione,  ha  confermato la validita' della sua impostazione
iniziale.
   I  criteri  fondamentali  che  l'hanno  ispirata - autonomia delle
commissioni  di collaudo e casualita' degli accertamenti ottenuti con
metodi  matematico-statistici  -  hanno  meritato  la citazione ed il
positivo  apprezzamento  della  Corte  dei  Conti nella sua relazione
annuale (anno 1999) al Parlamento.
   La   seconda   edizione   della   direttiva,  diramata  con  lett.
UCT/2/0511/COM  del  1o febbraio 2000, avuto riguardo alla esperienza
maturata  nel  primo  anno  di  sua  applicazione  ed ai suggerimenti
pervenuti   dagli   Ispettorati   Logistici   di  Forza  Armata,  dai
responsabili  degli  enti  esecutori dei contratti e dai responsabili
dell'attivita'  di  collaudo,  ha  introdotto  il livello di collaudo
centesimale  quale  ulteriore  opzione  fra  i piani di campionamento
indicizzati   e  l'estrazione  a  sorte  della  campionatura  per  la
formazione   del  campione  monte.  In  un  quadro  di  piu'  attuale
applicabilita'   e   di   connessione   con  la  fase  di  esecuzione
contrattuale   -   regolamentata   dalla   direttiva  UCT/2/0322  del
20.01.2000  che  si pone in corrispondenza biunivoca con la normativa
sui collaudi - ha, altresi', precisato il carattere di eccezionalita'
della   ripetizione   delle   analisi  e  delle  prove  prestazionali
effettuate durante l'esecuzione delle lavorazioni sulle materie prime
e sui semilavorati.
   Questa  terza edizione viene ora varata, al fine di raccogliere in
un  unico  documento  la  normativa sui collaudi, atteso che e' stato
necessario  diramare  la direttiva UCT/1/0070/COM del 10 gennaio 2001
per  l'immediata  applicazione  degli  articoli  28  e  seguenti  del
Regolamento  approvato  con  D.M.  200  del  14  aprile 2000, recante
disposizioni  innovative  al  procedimento  di  collaudo, sostanziate
nella sottrazione alla commissione tecnica della decisione sull'esito
del collaudo e nella abolizione della possibilita' di revisione della
decisione in via amministrativa.
   Pertanto, la presente direttiva, che abroga ogni altra direttiva e
disposizione in materia, disciplina compiutamente l'intero settore.
   Le   disposizioni   di   cui   alla   presente  direttiva  trovano
applicazione per i contratti stipulati in seguito a gare bandite dopo
l'entrata  in  vigore  della  normativa  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale (agosto 2000).
   in   ossequio  al  principio  della  trasparenza  e  della  tutela
dell'interesse  dell'Amministrazione e delle ditte accorrenti stesse,
la presente direttiva e' visibile sul sito "internet" di Commiservizi
"www.Commiservizi.Difesa.it."

   2. IL NUOVO PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

   Le  nuove  disposizioni sui collaudi delle forniture dei materiali
del  commissariato  sono riportate nel Decreto Ministeriale 14 aprile
2000,  n. 200 "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri
per  i contratti stipulati dell'Amministrazione della Difesa", che ha
abrogato  il  precedente  Decreto  Ministeriale 5 agosto 1995, n. 583
"Regolamento  recante  norme  in  tema  di  attivita'  contrattuale e
condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato".
   In particolare, le norme di riferimento sono quelle di cui al Capo
IV "Procedimento di Collaudo" (artt. 28/32).
   Gli  aspetti  dell'attivita'  di  collaudo  che hanno carattere di
assoluta novita' sono:

- il  contraddittorio  col  contraente  previsto  in  tutte  le  fasi
  dell'attivita' della commissione di collaudo;
- la   natura   essenzialmente   istruttoria   dell'attivita'   della
  commissione di collaudo;
- la  determinazione  definitiva di accettazione/rifiuto demandata ad
  un organo decidente diverso dalla commissione di collaudo.

   Tale  organo  decidente  e'  normalmente identificato nel titolare
della   stazione   appaltante  od  in  un  suo  delegato  di  livello
dirigenziale. Non mutano, invece, gli adempimenti essenziali ai quali
e' tenuta la commissione di collaudo, ed in particolare:
- identificazione ed isolamento della partita;
-   formazione   delle   campionature   col   metodo  del  "piano  di
campionamento indicizzato";
- esame organolettico ed analitico/prestazionale dei manufatti;
- criteri di accettazione/rifiuto.

3. FONTI NORMATIVE

   Le  norme  di  legge  e  regolamentari  prese a riferimento per le
attivita'  delle  commissioni  di  collaudo di seguito indicate, sono
quelle contenute nelle seguenti fonti:
- art.  122,  2o  comma  del  R.C.G.S.,  vieta  la  partecipazione al
  collaudo  di  persone  che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione
  dei lavori;
- art.  28  e  seguenti  del  "Regolamento  concernente il capitolato
  generale  d'oneri  con  i  contratti stipulati dall'Amministrazione
  della Difesa", di cui si e' detto al precedente paragrafo 2.

4. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO

   Le  commissioni di collaudo dovranno essere nominate, normalmente,
dopo  l'approvazione del contratto di fornitura e si dovranno riunire
con  immediatezza  non appena ricevuta la comunicazione di "pronto al
collaudo".  Delle  commissioni  di  collaudo deve far parte almeno un
perito  merceologico. La designazione deve essere, di volta in volta,
casuale  senza  ricorrere a rigidi vincoli procedurali ed a "rose" di
nomi precostituite.
   in  rappresentanza  dell'utenza,  uno dei membri delle commissioni
deve   essere  sempre  tratto  -  attingendo,  con  criteri  casuali,
preferibilmente  dai  reparti  operativi  delle  Forze Armate - dagli
ufficiali d'arma dell'Esercito e dei ruoli corrispondenti delle altre
Forze  Armate, aventi grado non inferiore a capitano. La composizione
delle  commissioni  a  nomina accentrata deve avere caratterizzazione
interforze ogni qual volta possibile.
   Per   le   commissioni  decentrate,  il  titolare  della  stazione
appaltante  deve  attenersi alle disposizioni di cui sopra per quanto
riguarda  l'ufficiale  d'arma,  mentre valutera' di volta in volta la
possibilita'  di caratterizzare interforze la commissione richiedendo
personale qualificato al comando paritetico di altra Forza Armata.
   Delle  commissioni di collaudo non possono far parte gli ufficiali
che  hanno  diretto  o  sorvegliato  l'esecuzione del contratto e gli
ufficiali in ausiliaria o in riserva.

   5. CONTRADDITTORIO COL CONTRAENTE

   Uno   degli   elementi   essenziali   che  caratterizza  il  nuovo
procedimento   di   collaudo  e'  il  contraddittorio  con  la  ditta
fornitrice (contraente), da attivare sin dall'inizio.
   A  tal fine, il presidente della commissione di collaudo deve dare
comunicazione scritta al contraente - anche a mezzo fax - del luogo e
del giorno di effettuazione del collaudo, con l'invito ad intervenire
personalmente,  o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare
al procedimento.
   Le  decisioni  della  commissione devono essere prese tenuto conto
delle osservazioni del contraente.
   Il  presidente  della  commissione  provvede  ad  inviare, a mezzo
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  il  certificato
definitivo  di collaudo (v. para 9.b.) al contraente che, debitamente
invitato,  non abbia presenziato al collaudo, ovvero che, pur essendo
presente,   non  abbia  firmato,  per  presa  conoscenza,  il  citato
certificato.
   Qualora  il  contraente  non  concordi  con  le  valutazioni  e le
proposte  della commissione di collaudo, entro venti giorni da quello
in  cui  ha  firmato  il  certificato  di  collaudo  o  dalla data di
ricezione  della  raccomandata  di  cui al precedente capoverso, puo'
inviare   alla  commissione  contro  deduzioni  e  le  documentazioni
ritenute piu' opportune.
   La  lettera  di  invito  a  presenziare  deve far menzione di tale
possibilita'.

   6. ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO

   Come  evidenziato  in  premessa, le attivita' della commissione di
collaudo  di  accertamento  degli  elementi  di fatto che indicano la
rispondenza o meno della fornitura alle prescrizioni tecniche ed alle
condizioni  riportate  in  contratto  non  si  discostano  da  quelle
prescritte   nelle  precedenti  direttive  sui  collaudi  emanate  da
Commiservizi.
   Tuttavia,  al  termine  delle operazioni e del contraddittorio col
contraente,  la commissione esprime soltanto proposte di accettazione
o rifiuto, con la relativa motivazione.
   Gli  elementi  di  fatto  vengono  accertati  mediante  operazioni
preliminari  di  identificazione  della  partita, di formazione della
campionatura da sottoporre a collaudo e di isolamento della partita.
   Si  passa,  poi,  all'esame organolettico ed all'esame analitico e
prestazionale    per    concludere    con   apposita   certificazione
dell'attivita'   svolta   (certificato  di  collaudo)  contenente  la
proposta di accettazione/rifiuto della commissione.

Tali operazioni vengono descritte nei paragrafi che seguono.

7. OPERAZIONI PRELIMINARI

a. Identificazione della partita

La commissione deve, in dettaglio:

- individuare  in  modo  inequivocabile  e  documentato la partita da
  collaudare,  verificando  che  la stessa a termini contrattuali sia
  isolata  in  appositi  spazi,  sigillata  dall'ufficiale incaricato
  dell'accertamento  del "pronti al collaudo", e sia disposta in modo
  da  rendere  possibili  le  operazioni  di  collaudo  previste  (in
  particolare  la  commissione  deve  verificare  la  possibilita' di
  estrarre un campione da qualsiasi punto della partita);
- accertare   l'effettiva   quantita'   e   tipologia  dei  materiali
  consegnati,  verificandone  la  corrispondenza  rispetto  a  quanto
  previsto in contratto;
- esaminare  la  relazione di esecuzione contrattuale e dell'ente che
  ha  seguito  le  lavorazioni  ed  ha comunicato che la fornitura e'
  pronta per il collaudo;
- effettuare   una  prima  valutazione  generale  circa  i  caratteri
  esteriori  della fornitura quali l'aspetto, l'omogeneita', lo stato
  di conservazione.

b. Formazione della campionatura da sottoporre al collaudo

(1) Determinazione del numero dei campioni

   La   commissione  individua  automaticamente  la  numerosita'  del
"campione   monte",   in   rapporto   alla   dimensione  quantitativa
complessiva  della  partita  da  collaudare, applicando i "livelli di
collaudo"  dei  "piani  di campionamento indicizzati introdotti dalla
normativa  UNI  ISO  2859.  Le  relative  tabelle sono in allegato A,
unitamente  ad  una  nota  esplicativa. Il "livello di collaudo", che
determina  automaticamente anche la scala di accettabilita' - rifiuto
della  partita  (v. s/para 8.a), viene stabilito nel contratto oppure
nell'atto di nomina della commissione.
   Oltre  ai  "livelli  di  collaudo  ordinari"  (LCO), sono previsti
livelli di collaudo speciali" (LCS) che, a parita' di quantitativo in
collaudo,  determinano  un  campione  meno  numeroso e il "livello di
collaudo  centesimale"  (LCC),  in  caso  sia necessario esaminare la
partita capo per capo.

   (2) Formazione del "campione monte"

   Se  il contratto prevede la clausola della numerazione progressiva
dei singoli articoli costituenti la fornitura, la commissione procede
all'estrazione  a  sorte dei numeri per l'individuazione dei campioni
da  prelevare.  Tale operazione puo' avvenire, oltre che con i metodi
tradizionali,  utilizzando  un  apposito programma informatico per la
generazione  di  numeri casuali. Il relativo floppy disk, distribuito
da  Commiservizi  con  la  direttiva  n. UCT/2/3656/COM del 18.5.1999
posta  in  appendice  alla  presente direttiva, puo' essere richiesto
all'ente incaricato dell'esecuzione contrattuale. Se il contratto non
prevede  la  cennata  clausola,  la  commissione  deve  assicurare la
rappresentativita'  della  campionatura  attraverso  un  prelevamento
esteso  e  distribuito omogeneamente sull'intera partita ottenuto con
modalita'  che  piu'  si  avvicinano  all'estrazione  a  sorte.  Tali
modalita' devono essere verbalizzate.

   (3)  Formazione  della  campionatura  e  controcampionatura per le
analisi di laboratorio

   Dal "campione monte", la commissione preleva un adeguato numero di
campioni  (e  di  controcampioni da consegnare alla ditta) da inviare
alle  analisi di laboratorio ritenute necessarie (v. piu' avanti para
8.b)   e   da  conservare  a  disposizione  per  eventuali  controlli
successivi e/o contestazioni.
   Il  numero  e la composizione dei campioni da inviare alle analisi
deve   essere  sufficiente  a  garantire  il  regolare  e  funzionale
espletamento   di  tutte  le  prove  di  laboratorio  previste  dalle
specifiche tecniche.
   Qualora  dai  prodotti  finiti non sia possibile trarre provini di
dimensioni  sufficienti  per  l'esecuzione  di tutti gli accertamenti
tecnologici  ed analitici richiesti, i citati provini dovranno essere
tratti   da   campionamenti  di  materie  prime,  all'uopo  prelevate
dall'ente esecutore durante la fase produttiva in contraddittorio con
la ditta (v. s/para 8.b).
   La  campionatura  selezionata per l'invio alle analisi deve essere
sigillata  a mezzo punzonatura con i contrassegni dell'ente per conto
del  quale  si  effettua  il  collaudo,  nonche' munita di cartellino
recante  gli  estremi  del contratto di riferimento, il contenuto del
campione e le sigle dei membri della commissione.
   Si    deve   altresi'   procedere   alla   costituzione   di   due
controcampionature,  da  sigillare in appositi contenitori separati e
"cartellinate"  con  apposizione  di  sigla da parte dei membri della
commissione  e  del  titolare  o rappresentante legale della ditta se
presente alle operazioni di collaudo. Di tali controcampionature, una
va messa a disposizione della ditta, ove ne faccia richiesta, l'altra
deve  essere  custodita, per eventuali successivi riscontri analitici
che si rendessero necessari, a cura dell'ente esecutore.
   In  caso  di  giudizio conclusivo di accettazione della fornitura,
tale  controcampionatura  restera'  in  carico  al  consegnatario del
materiale  dell'ente  incaricato dell'esecuzione contrattuale, per un
periodo   di  12  mesi  dalla  data  di  accettazione  della  partita
originaria.
   Successivamente,   potra'  essere  immessa  nell'ordinario  flusso
logistico di Forza Armata.
   In  caso  di rifiuto della partita, la suddetta campionatura sara'
restituita alla ditta con oneri e spese a suo carico.
   Nel  caso  si  renda  necessario  l'invio  della campionatura alle
analisi, l'operazione deve essere registrata nel verbale di collaudo,
ove,  in  particolare  devono  essere individuati anche gli eventuali
laboratori   esterni  incaricati  di  effettuare  specifiche  analisi
eventualmente  non  praticabili all'interno dei laboratori dell'A.D.,
dando carico, comunque, all'ente esecutore dei successivi adempimenti
inerenti  alla  formalizzazione delle richieste di che trattasi ed ai
connessi oneri di spesa.
   Ove   la   commissione  non  indichi,  con  adeguate  motivazioni,
soluzioni   alternative,   le  analisi  e  prove  prestazionali  sono
effettuate nel laboratorio dell'ente esecutore.

c. Isolamento della partita

Terminate   le  operazioni  di  campionamento,  la  commissione  deve
procedere:

- nel  caso di collaudo in fabbrica, a sigillare la partita con spago
  e   cartellino   identificativo   della   partita   assicurato  con
  punzonatura a piombo recante i sigilli dell'Amministrazione Difesa;
  le  operazioni di dissigillo dovranno sempre avvenire alla presenza
  di   un   rappresentante   dell'Amministrazione   Difesa  e  di  un
  rappresentante della ditta;
- nel caso di collaudo presso magazzini o infrastrutture militari, ad
  isolare  la  partita a mezzo di apposito nastro nonche' con tabelle
  recanti i dati riconoscitivi della stessa (denominazione e tipo del
  manufatto, quantitativo, estremi contratto).

   I  capi  oggetto  di  esame  che non sono andati distrutti vengono
reimmessi nella partita al termine dell'esame; dopo questa operazione
la  commissione  provvede all'isolamento definitivo della partita nei
modi sopraindicati.

8. ESAME DEI MANUFATTI

a. Esame organolettico

   La commissione procede all'esame organolettico di tutti i campioni
selezionati per il "campione monte", al fine di individuare quanti di
questi presentano difetti.

I campioni difettati vengono numerali e classificati come:

- campioni  difettati  del  primo tipo, quelli che presentano difetti
  tali  da  pregiudicare  sotto  il  profilo  funzionale e/o estetico
  l'utilizzazione del capo;
- campioni difettati del secondo tipo, gli altri campioni difettati.

   Il  rinvenimento dei campioni con difetti del primo tipo (anche di
uno solo) rende inaccettabile la partita in collaudo.
   Il  rinvenimento  di  campioni  con difetti del secondo tipo rende
inaccettabile la partita in collaudo ove il numero superi il "livello
di  qualita'  accettabile"  (LQA)  determinato  in base al livello di
collaudo"  utilizzato  (v.  sopra para 7.b.(1)). I relativi numeri di
accettazione  e rifiuto sono riportati nelle tabelle di cui al citato
allegato A.
   Nel  caso  che  l'esame  organolettico debba estendersi a tutta la
partita  in  collaudo  ("livello  di  collaudo  centesimale")  ed  il
contratto  non  preveda  procedure  particolari  di  collaudo, i capi
difettati  del  primo  e  secondo  tipo  sono  restituiti  alla ditta
fornitrice.
   Se  il  numero  complessivo  di  questi  supera la "tolleranza del
ventesimo",  la  partita  non puo' essere accettata per insufficienza
del quantitativo consegnato.
   Anche  i  campioni  difettati  del secondo tipo rinvenuti entro il
numero  di  accettazione  sono  restituiti  alla  ditta  e  vanno  in
detrazione al quantitativo della fornitura.
   Al  termine  dell'esame  organolettico,  se  non sono pervenute le
risultanze  delle  analisi  eventualmente  richieste,  devono  essere
verbalizzate le operazioni effettuate e sospeso il collaudo.
   La  commissione  si  riunisce  nuovamente  per  le  determinazioni
conclusive non appena disponibili le risultanze di laboratorio.
   L'effettuazione/ripetizione  delle analisi che normalmente vengono
esperite  nel  corso  della  vigilanza sulle lavorazioni, deve essere
richiesta non appena ne venga riconosciuta la necessita'.

   b. Esame analitico e prestazionale

   La commissione deve richiedere le analisi/prove di laboratorio che
secondo  quanto  previsto  dalle  specifiche tecniche, possono essere
effettuate soltanto sul prodotto finito.
   Per  quanto  riguarda,  invece,  le materie prime e i semilavorati
nonche'  tutti  gli  altri  controlli analitici effettuati durante le
lavorazioni,   la  commissione  ha  facolta'  di  far  effettuare  le
analisi/prove  di  laboratorio  soltanto  ove le stesse non risultino
dalla    relazione    di   esecuzione   contrattuale   ovvero   siano
insoddisfacenti.  La  richiesta di tali analisi, che comportano spese
aggiuntive  e  ritardano  l'iter  del  collaudo,  deve  essere sempre
adeguatamente motivata nel verbale di collaudo.
   Le  analisi previste dalle specifiche tecniche sul prodotto finito
debbono   essere  chieste  non  appena  terminate  le  operazioni  di
campionatura.  La  mancata rispondenza delle analisi e delle prove di
laboratorio   agli   "standard"   delle   specifiche  tecniche  rende
inaccettabile la partita in collaudo.

9. OPERAZIONI CONCLUSIVE

a. Esito del collaudo

Le  risultanze degli esami organolettici e di laboratorio determinano
la proposta della commissione che puo' essere:

- di  accettazione, quando gli esami di laboratorio risultano a norma
  ed  i  capi  difettati del secondo tipo sono inferiori al numero di
  rifiuto   risultante   dal  "piano  di  campionamento  indicizzato"
  applicato;
- di rifiuto, in caso contrario.

   Il  cosiddetto  giudizio di rivedibilita', da adottare soltanto in
casi  eccezionali,  non  costituisce  un  vero  e proprio giudizio di
collaudo,  ma una sospensiva, infatti, sara' la stessa commissione di
collaudo a riunirsi nuovamente alla data stabilita per esaminare se i
manufatti  sono  stati  nel  frattempo  messi  a  norma  della  ditta
fornitrice.

   b. Certificazione dell'attivita' svolta

   Come  gia' accennato nei paragrafi precedenti, tutte le operazioni
eseguite  dalla  commissione  debbono essere verbalizzate in appositi
certificati  di  collaudo.  Tali  verbalizzazioni debbono avere forma
analitica,   per   fornite   gli  elementi  di  valutazione  adeguati
all'organo decidente.
   Al termine dell'esame organolettico, ed in attesa delle risultanze
analitiche  eventualmente  richieste,  viene  redatto  un certificato
provvisorio  di  collaudo che verbalizza soltanto le attivita' svolte
senza conclusioni circa proposte di accettazione/rifiuto.
   Una  volta  pervenuti  i  referti  di laboratorio viene redatto il
certificato  definitivo  di  collaudo  che  reca  la  proposta  della
commissione.  Il certificato di collaudo provvisorio viene allegato a
quello definitivo.

Costituiscono,   altresi',  allegati  al  certificato  definitivo  di
collaudo:

- la relazione di esecuzione contrattuale;
- i referti analitici;
- gli specchi riepilogativi dei controlli dimensionali;
-   ogni   altro  documento  (originale  o  copia)  utilizzato  dalla
commissione per pervenire alla proposta.

   A  titolo  indicativo in allegato B viene riportata una traccia di
certificato  provvisorio  di  collaudo e di certificato definitivo di
collaudo.

   10. INTERVENTO DEL CONTRAENTE E SUCCESSIVO ITER PROCEDIMENTALE

   Come  si  e'  visto  nel  precedente  para.  5, il contraente puo'
partecipare  alle  operazioni di collaudo e la commissione deve tener
conto  delle  sue  osservazioni,  che  debbono  essere opportunamente
verbalizzare.
   Il  certificato  definitivo  del  collaudo deve essere firmato per
conoscenza del contraente.
   Trascorsi   venti   giorni   dalla   data  di  sottoscrizione  del
certificato,  ovvero  trascorsi  venti giorni dalla data di ricezione
della  raccomandata  con avviso di ricevimento nel caso il contraente
non   abbia   voluto  sottoscrivere  o  non  abbia  presenziato  alle
operazioni   di  collaudo,  se  non  pervengono  controdeduzioni,  il
certificato  definitivo  di  collaudo  e  la  relativa documentazione
allegata vengono inviati, a cura del presidente della commissione, in
due   originali   e   due  copie,  all'organo  cui  compete  decidere
l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a collaudo, indicato
nel  relativo  contratto  o in altro provvedimento del titolare della
stazione  appaltante.  Se,  invece,  il  contraente presenta, entro i
predetti termini, controdeduzioni e documentazione, la commissione e'
tenuta a prendere atto di tali documenti ed esaminarli per esprimersi
nuovamente  entro  10  giorni, confermando o modificando le primitive
proposte e motivandone le ragioni.
   Tutta   la  documentazione  deve  poi  essere  inviata  all'organo
decidente.
   E'   possibile  che,  in  questa  fase  il  contraente  chieda  la
"rivedibilita'"  della  fornitura,  in presenza di difetti lievi che,
con  idonee  operazioni di rilavorazione e/o selezione possono essere
eliminati.
   Su tale richiesta si pronuncia la commissione.
   In   caso   di  accoglimento,  il  periodo  intercorrente  fra  la
sospensione  del  collaudo  e  la fornitura, deve essere computato ai
fini  dal  calcolo  delle  penalita'  per  ritardata  consegna.  Tale
condizione deve essere formalmente notificata al contraente.

   11. DETERMINAZIONE DI ACCETTAZIONE/RIFIUTO

   La  stazione  appaltante  determina,  con  provvedimento  interno,
l'organo istituzionalmente incaricato della istruzione della pratica,
a premessa della determinazione dell'organo decidente.

Tale organo, in particolare:

- verifica   i   contenuti   del  certificato  di  collaudo  e  delle
  controdeduzioni  eventualmente profferte dal contraente, sulla base
  dei  documenti  cartacei,  senza  procedere,  di norma, ad esame di
  campionature e/o effettuazione di nuove analisi chimico-fisiche;
- provvede  agli  accertamenti  piu' opportuni in caso di discordanza
  fra commissione e contraente su elementi di fatto;
- valuta  la  rilevanza  sotto  il  profilo estetico e funzionale dei
  difetti  eventualmente  riscontrati,  anche  in  ragione della loro
  incidenza percentuale sull'intera fornitura;
- procede  ad un raffronto con i precedenti "storici" comparabili con
  il   collaudo  in  esame,  al  fine  di  garantire  omogeneita'  di
  comportamenti da parte dell'Amministrazione.

L'attivita' istruttoria si conclude con la redazione di una relazione
sulle   attivita'   svolte  dalla  commissione,  contenente  motivata
proposte di:

- accettazione;
- accettazione con sconto;
- rifiuto.

   L'accettazione  con  sconto deve essere considerata un'ipotesi del
tutto  residuale  cui ricorrere quando le difformita' della fornitura
dal  campione tipo e della condizioni tecniche siano lievissime e non
imputabili a mancanza di buona fede e professionalita' del contraente
nel  corso delle lavorazioni, o quando sussistano documentate urgenti
esigenze logistiche.
   Anche  in  tale  ultimo  caso, comunque, i difetti riscontrati non
dovranno pregiudicare l'uso, l'estetica e la durata dei beni.
   La  quantificazione percentuale dello sconto dovra', in ogni caso,
tener conto sia della minore utilita' e/o valore della fornitura, che
del  grado  di  diligenza  dimostrato  dal contraente nell'esecuzione
delle lavorazioni.
   L'organo  decidente  adotta  il  provvedimento  definitivo  di sua
competenza  con  apposita  determinazione,  di cui vengono forniti, a
titolo  di  orientamento,  negli  allegati C, D ed E i fac-simile per
ciascuna delle ipotesi considerate.

   12. ADEMPIMENTI FINALI

   La  determinazione  di  accettazione, accettazione con sconto o di
rifiuto,   viene   formalmente   comunicata   al  contraente  a  cura
dell'organo incaricato dell'istruzione della pratica.
   Nella   comunicazione  deve  essere  precisato  che  tale  atto  -
definitivo  per  l'Amministrazione - puo' essere impugnato presso gli
organi  competenti,  entro i termini e secondo le modalita' stabilite
dalle disposizioni vigenti. L'organo incaricato dell'istruzione della
pratica  invia,  altresi',  tutto  il  carteggio  all'ente  esecutore
contrattuale,  che  provvedera' ai successivi adempimenti conseguenti
all'accettazione od al rifiuto della fornitura.

   13. DETERMINAZIONE CONNESSE AL COLLAUDO DEI MATERIALI

   a. Bollatura dei materiali rifiutati o rivedibili

   In  caso  di rifiuto o di rivedibilita' i materiali debbano essere
opportunamente  contrassegnati  con  appositi bolli identificativi, a
cura  e  spese  della ditta fornitrice, sotto la stretta sorveglianza
dell'ente  responsabile dell'esecuzione contrattuale. Il contratto di
fornitura deve prevedere tale onere.
   All'interno   del   bollo  devono  essere  riportati  le  iniziali
dell'ente esecutore, il numero di verbale e l'anno di riferimento.
   Ai  materiali  rivedibili  deve essere applicato un bollo ovoidale
(ai panni e alle tele deve essere tagliata meta' della testata).
   Ai   materiali  rifiutati  definitivamente  si  imprime  un  bollo
ottagonale  (ai  panni  e  alle tele deve essere tagliata meta' della
testata).
   L'applicazione  dei  bolli  deve aver luogo in modo che l'impronta
resti chiara e duratura, senza inficiare l'estetica dei materiali.
   Nei  casi  in cui la particolare natura dei materiali non consenta
l'apposizione di bolli (es.: oggetti di ferro, latta o altri metalli,
nappine,  fregi, coccarde, alamari, ecc.) o nei casi in cui la stessa
possa  comportare  danni  irreversibili  al  manufatto,  la  predetta
procedura non deve avere luogo.

   b.   Supporto   tecnico-operativo  alla  commissione  di  collaudo
dell'ente esecutore del contratto e della ditta fornitrice

   Fermo  restando  che  la  commissione  e' responsabile unica delle
operazioni  di  collaudo, l'ente esecutore del contratto deve fornire
tutta l'assistenza tecnica e logistica richiesta dal presidente della
commissione.
   In particolare, deve essere messa a disposizione della commissione
la   relazione   di   esecuzione   contrattuale,   nonche'  tutta  la
documentazione  inerente  la  fornitura che la commissione ritiene di
dover consultare.
   Non puo' pero' essere richiesto l'intervento dell'ufficiale perito
che  ha  seguito le lavorazioni e che ha accertato l'approntamento al
collaudo della fornitura.
   Inoltre,  l'ente  esecutore  deve  mettere a disposizione tutte le
attrezzature necessarie per l'effettuazione di analisi di laboratorio
e  prove  prestazionali  eventualmente  richieste  dalla commissione,
garantendo  all'uopo  il  supporto  tecnico  da  parte  di  personale
specializzato  e  la  piena efficienza e funzionalita' dei macchinari
impiegati.
   Tuttavia,   la   commissione  non  e'  obbligata  a  servirsi  dal
laboratorio  dell'ente esecutore e potra' avanzare motivata richiesta
alla   stazione   appaltante   di  avvalersi  di  laboratori  esterni
qualificati, certificati e di assoluta affidabilita'.
   I  motivi della richiesta dovranno risultare anche nel certificato
definitivo di collaudo.
   Se  le  operazioni  di collaudo avvengono presso l'ente esecutore,
questo  deve,  altresi',  assicurare  il  supporto  di  segreteria e,
qualora  necessario,  mettere  a  disposizione  della  commissione il
personale  e  le  attrezzature  necessari  alla identificazione della
partita  ed  alla  successiva  movimentazione  dei  prodotti  per  la
selezione ed il prelevamento dei campioni.
   Se le operazioni di collaudo avvengono in fabbrica, - in tali casi
il  contratto  deve  prevedere  l'obbligo  per  la  ditta  di fornire
l'assistenza  tecnica  e  funzionale alla commissione ivi compreso il
supporto  di  segreteria - l'ente esecutore deve fornire l'assistenza
autorizzata  dalla  stazione  appaltante  su motivata richiesta della
commissione.

Roma, 15 marzo 2001

                                         Il direttore generale: SENSI