1. PREMESSA La direttiva UCT/2/0001/COM del 4 gennaio 1999, in oltre due anni di applicazione, ha confermato la validita' della sua impostazione iniziale. I criteri fondamentali che l'hanno ispirata - autonomia delle commissioni di collaudo e casualita' degli accertamenti ottenuti con metodi matematico-statistici - hanno meritato la citazione ed il positivo apprezzamento della Corte dei Conti nella sua relazione annuale (anno 1999) al Parlamento. La seconda edizione della direttiva, diramata con lett. UCT/2/0511/COM del 1o febbraio 2000, avuto riguardo alla esperienza maturata nel primo anno di sua applicazione ed ai suggerimenti pervenuti dagli Ispettorati Logistici di Forza Armata, dai responsabili degli enti esecutori dei contratti e dai responsabili dell'attivita' di collaudo, ha introdotto il livello di collaudo centesimale quale ulteriore opzione fra i piani di campionamento indicizzati e l'estrazione a sorte della campionatura per la formazione del campione monte. In un quadro di piu' attuale applicabilita' e di connessione con la fase di esecuzione contrattuale - regolamentata dalla direttiva UCT/2/0322 del 20.01.2000 che si pone in corrispondenza biunivoca con la normativa sui collaudi - ha, altresi', precisato il carattere di eccezionalita' della ripetizione delle analisi e delle prove prestazionali effettuate durante l'esecuzione delle lavorazioni sulle materie prime e sui semilavorati. Questa terza edizione viene ora varata, al fine di raccogliere in un unico documento la normativa sui collaudi, atteso che e' stato necessario diramare la direttiva UCT/1/0070/COM del 10 gennaio 2001 per l'immediata applicazione degli articoli 28 e seguenti del Regolamento approvato con D.M. 200 del 14 aprile 2000, recante disposizioni innovative al procedimento di collaudo, sostanziate nella sottrazione alla commissione tecnica della decisione sull'esito del collaudo e nella abolizione della possibilita' di revisione della decisione in via amministrativa. Pertanto, la presente direttiva, che abroga ogni altra direttiva e disposizione in materia, disciplina compiutamente l'intero settore. Le disposizioni di cui alla presente direttiva trovano applicazione per i contratti stipulati in seguito a gare bandite dopo l'entrata in vigore della normativa di cui al citato decreto ministeriale (agosto 2000). in ossequio al principio della trasparenza e della tutela dell'interesse dell'Amministrazione e delle ditte accorrenti stesse, la presente direttiva e' visibile sul sito "internet" di Commiservizi "www.Commiservizi.Difesa.it." 2. IL NUOVO PROCEDIMENTO DI COLLAUDO Le nuove disposizioni sui collaudi delle forniture dei materiali del commissariato sono riportate nel Decreto Ministeriale 14 aprile 2000, n. 200 "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dell'Amministrazione della Difesa", che ha abrogato il precedente Decreto Ministeriale 5 agosto 1995, n. 583 "Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato". In particolare, le norme di riferimento sono quelle di cui al Capo IV "Procedimento di Collaudo" (artt. 28/32). Gli aspetti dell'attivita' di collaudo che hanno carattere di assoluta novita' sono: - il contraddittorio col contraente previsto in tutte le fasi dell'attivita' della commissione di collaudo; - la natura essenzialmente istruttoria dell'attivita' della commissione di collaudo; - la determinazione definitiva di accettazione/rifiuto demandata ad un organo decidente diverso dalla commissione di collaudo. Tale organo decidente e' normalmente identificato nel titolare della stazione appaltante od in un suo delegato di livello dirigenziale. Non mutano, invece, gli adempimenti essenziali ai quali e' tenuta la commissione di collaudo, ed in particolare: - identificazione ed isolamento della partita; - formazione delle campionature col metodo del "piano di campionamento indicizzato"; - esame organolettico ed analitico/prestazionale dei manufatti; - criteri di accettazione/rifiuto. 3. FONTI NORMATIVE Le norme di legge e regolamentari prese a riferimento per le attivita' delle commissioni di collaudo di seguito indicate, sono quelle contenute nelle seguenti fonti: - art. 122, 2o comma del R.C.G.S., vieta la partecipazione al collaudo di persone che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori; - art. 28 e seguenti del "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri con i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa", di cui si e' detto al precedente paragrafo 2. 4. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO Le commissioni di collaudo dovranno essere nominate, normalmente, dopo l'approvazione del contratto di fornitura e si dovranno riunire con immediatezza non appena ricevuta la comunicazione di "pronto al collaudo". Delle commissioni di collaudo deve far parte almeno un perito merceologico. La designazione deve essere, di volta in volta, casuale senza ricorrere a rigidi vincoli procedurali ed a "rose" di nomi precostituite. in rappresentanza dell'utenza, uno dei membri delle commissioni deve essere sempre tratto - attingendo, con criteri casuali, preferibilmente dai reparti operativi delle Forze Armate - dagli ufficiali d'arma dell'Esercito e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze Armate, aventi grado non inferiore a capitano. La composizione delle commissioni a nomina accentrata deve avere caratterizzazione interforze ogni qual volta possibile. Per le commissioni decentrate, il titolare della stazione appaltante deve attenersi alle disposizioni di cui sopra per quanto riguarda l'ufficiale d'arma, mentre valutera' di volta in volta la possibilita' di caratterizzare interforze la commissione richiedendo personale qualificato al comando paritetico di altra Forza Armata. Delle commissioni di collaudo non possono far parte gli ufficiali che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione del contratto e gli ufficiali in ausiliaria o in riserva. 5. CONTRADDITTORIO COL CONTRAENTE Uno degli elementi essenziali che caratterizza il nuovo procedimento di collaudo e' il contraddittorio con la ditta fornitrice (contraente), da attivare sin dall'inizio. A tal fine, il presidente della commissione di collaudo deve dare comunicazione scritta al contraente - anche a mezzo fax - del luogo e del giorno di effettuazione del collaudo, con l'invito ad intervenire personalmente, o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento. Le decisioni della commissione devono essere prese tenuto conto delle osservazioni del contraente. Il presidente della commissione provvede ad inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato definitivo di collaudo (v. para 9.b.) al contraente che, debitamente invitato, non abbia presenziato al collaudo, ovvero che, pur essendo presente, non abbia firmato, per presa conoscenza, il citato certificato. Qualora il contraente non concordi con le valutazioni e le proposte della commissione di collaudo, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il certificato di collaudo o dalla data di ricezione della raccomandata di cui al precedente capoverso, puo' inviare alla commissione contro deduzioni e le documentazioni ritenute piu' opportune. La lettera di invito a presenziare deve far menzione di tale possibilita'. 6. ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO Come evidenziato in premessa, le attivita' della commissione di collaudo di accertamento degli elementi di fatto che indicano la rispondenza o meno della fornitura alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni riportate in contratto non si discostano da quelle prescritte nelle precedenti direttive sui collaudi emanate da Commiservizi. Tuttavia, al termine delle operazioni e del contraddittorio col contraente, la commissione esprime soltanto proposte di accettazione o rifiuto, con la relativa motivazione. Gli elementi di fatto vengono accertati mediante operazioni preliminari di identificazione della partita, di formazione della campionatura da sottoporre a collaudo e di isolamento della partita. Si passa, poi, all'esame organolettico ed all'esame analitico e prestazionale per concludere con apposita certificazione dell'attivita' svolta (certificato di collaudo) contenente la proposta di accettazione/rifiuto della commissione. Tali operazioni vengono descritte nei paragrafi che seguono. 7. OPERAZIONI PRELIMINARI a. Identificazione della partita La commissione deve, in dettaglio: - individuare in modo inequivocabile e documentato la partita da collaudare, verificando che la stessa a termini contrattuali sia isolata in appositi spazi, sigillata dall'ufficiale incaricato dell'accertamento del "pronti al collaudo", e sia disposta in modo da rendere possibili le operazioni di collaudo previste (in particolare la commissione deve verificare la possibilita' di estrarre un campione da qualsiasi punto della partita); - accertare l'effettiva quantita' e tipologia dei materiali consegnati, verificandone la corrispondenza rispetto a quanto previsto in contratto; - esaminare la relazione di esecuzione contrattuale e dell'ente che ha seguito le lavorazioni ed ha comunicato che la fornitura e' pronta per il collaudo; - effettuare una prima valutazione generale circa i caratteri esteriori della fornitura quali l'aspetto, l'omogeneita', lo stato di conservazione. b. Formazione della campionatura da sottoporre al collaudo (1) Determinazione del numero dei campioni La commissione individua automaticamente la numerosita' del "campione monte", in rapporto alla dimensione quantitativa complessiva della partita da collaudare, applicando i "livelli di collaudo" dei "piani di campionamento indicizzati introdotti dalla normativa UNI ISO 2859. Le relative tabelle sono in allegato A, unitamente ad una nota esplicativa. Il "livello di collaudo", che determina automaticamente anche la scala di accettabilita' - rifiuto della partita (v. s/para 8.a), viene stabilito nel contratto oppure nell'atto di nomina della commissione. Oltre ai "livelli di collaudo ordinari" (LCO), sono previsti livelli di collaudo speciali" (LCS) che, a parita' di quantitativo in collaudo, determinano un campione meno numeroso e il "livello di collaudo centesimale" (LCC), in caso sia necessario esaminare la partita capo per capo. (2) Formazione del "campione monte" Se il contratto prevede la clausola della numerazione progressiva dei singoli articoli costituenti la fornitura, la commissione procede all'estrazione a sorte dei numeri per l'individuazione dei campioni da prelevare. Tale operazione puo' avvenire, oltre che con i metodi tradizionali, utilizzando un apposito programma informatico per la generazione di numeri casuali. Il relativo floppy disk, distribuito da Commiservizi con la direttiva n. UCT/2/3656/COM del 18.5.1999 posta in appendice alla presente direttiva, puo' essere richiesto all'ente incaricato dell'esecuzione contrattuale. Se il contratto non prevede la cennata clausola, la commissione deve assicurare la rappresentativita' della campionatura attraverso un prelevamento esteso e distribuito omogeneamente sull'intera partita ottenuto con modalita' che piu' si avvicinano all'estrazione a sorte. Tali modalita' devono essere verbalizzate. (3) Formazione della campionatura e controcampionatura per le analisi di laboratorio Dal "campione monte", la commissione preleva un adeguato numero di campioni (e di controcampioni da consegnare alla ditta) da inviare alle analisi di laboratorio ritenute necessarie (v. piu' avanti para 8.b) e da conservare a disposizione per eventuali controlli successivi e/o contestazioni. Il numero e la composizione dei campioni da inviare alle analisi deve essere sufficiente a garantire il regolare e funzionale espletamento di tutte le prove di laboratorio previste dalle specifiche tecniche. Qualora dai prodotti finiti non sia possibile trarre provini di dimensioni sufficienti per l'esecuzione di tutti gli accertamenti tecnologici ed analitici richiesti, i citati provini dovranno essere tratti da campionamenti di materie prime, all'uopo prelevate dall'ente esecutore durante la fase produttiva in contraddittorio con la ditta (v. s/para 8.b). La campionatura selezionata per l'invio alle analisi deve essere sigillata a mezzo punzonatura con i contrassegni dell'ente per conto del quale si effettua il collaudo, nonche' munita di cartellino recante gli estremi del contratto di riferimento, il contenuto del campione e le sigle dei membri della commissione. Si deve altresi' procedere alla costituzione di due controcampionature, da sigillare in appositi contenitori separati e "cartellinate" con apposizione di sigla da parte dei membri della commissione e del titolare o rappresentante legale della ditta se presente alle operazioni di collaudo. Di tali controcampionature, una va messa a disposizione della ditta, ove ne faccia richiesta, l'altra deve essere custodita, per eventuali successivi riscontri analitici che si rendessero necessari, a cura dell'ente esecutore. In caso di giudizio conclusivo di accettazione della fornitura, tale controcampionatura restera' in carico al consegnatario del materiale dell'ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, per un periodo di 12 mesi dalla data di accettazione della partita originaria. Successivamente, potra' essere immessa nell'ordinario flusso logistico di Forza Armata. In caso di rifiuto della partita, la suddetta campionatura sara' restituita alla ditta con oneri e spese a suo carico. Nel caso si renda necessario l'invio della campionatura alle analisi, l'operazione deve essere registrata nel verbale di collaudo, ove, in particolare devono essere individuati anche gli eventuali laboratori esterni incaricati di effettuare specifiche analisi eventualmente non praticabili all'interno dei laboratori dell'A.D., dando carico, comunque, all'ente esecutore dei successivi adempimenti inerenti alla formalizzazione delle richieste di che trattasi ed ai connessi oneri di spesa. Ove la commissione non indichi, con adeguate motivazioni, soluzioni alternative, le analisi e prove prestazionali sono effettuate nel laboratorio dell'ente esecutore. c. Isolamento della partita Terminate le operazioni di campionamento, la commissione deve procedere: - nel caso di collaudo in fabbrica, a sigillare la partita con spago e cartellino identificativo della partita assicurato con punzonatura a piombo recante i sigilli dell'Amministrazione Difesa; le operazioni di dissigillo dovranno sempre avvenire alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione Difesa e di un rappresentante della ditta; - nel caso di collaudo presso magazzini o infrastrutture militari, ad isolare la partita a mezzo di apposito nastro nonche' con tabelle recanti i dati riconoscitivi della stessa (denominazione e tipo del manufatto, quantitativo, estremi contratto). I capi oggetto di esame che non sono andati distrutti vengono reimmessi nella partita al termine dell'esame; dopo questa operazione la commissione provvede all'isolamento definitivo della partita nei modi sopraindicati. 8. ESAME DEI MANUFATTI a. Esame organolettico La commissione procede all'esame organolettico di tutti i campioni selezionati per il "campione monte", al fine di individuare quanti di questi presentano difetti. I campioni difettati vengono numerali e classificati come: - campioni difettati del primo tipo, quelli che presentano difetti tali da pregiudicare sotto il profilo funzionale e/o estetico l'utilizzazione del capo; - campioni difettati del secondo tipo, gli altri campioni difettati. Il rinvenimento dei campioni con difetti del primo tipo (anche di uno solo) rende inaccettabile la partita in collaudo. Il rinvenimento di campioni con difetti del secondo tipo rende inaccettabile la partita in collaudo ove il numero superi il "livello di qualita' accettabile" (LQA) determinato in base al livello di collaudo" utilizzato (v. sopra para 7.b.(1)). I relativi numeri di accettazione e rifiuto sono riportati nelle tabelle di cui al citato allegato A. Nel caso che l'esame organolettico debba estendersi a tutta la partita in collaudo ("livello di collaudo centesimale") ed il contratto non preveda procedure particolari di collaudo, i capi difettati del primo e secondo tipo sono restituiti alla ditta fornitrice. Se il numero complessivo di questi supera la "tolleranza del ventesimo", la partita non puo' essere accettata per insufficienza del quantitativo consegnato. Anche i campioni difettati del secondo tipo rinvenuti entro il numero di accettazione sono restituiti alla ditta e vanno in detrazione al quantitativo della fornitura. Al termine dell'esame organolettico, se non sono pervenute le risultanze delle analisi eventualmente richieste, devono essere verbalizzate le operazioni effettuate e sospeso il collaudo. La commissione si riunisce nuovamente per le determinazioni conclusive non appena disponibili le risultanze di laboratorio. L'effettuazione/ripetizione delle analisi che normalmente vengono esperite nel corso della vigilanza sulle lavorazioni, deve essere richiesta non appena ne venga riconosciuta la necessita'. b. Esame analitico e prestazionale La commissione deve richiedere le analisi/prove di laboratorio che secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche, possono essere effettuate soltanto sul prodotto finito. Per quanto riguarda, invece, le materie prime e i semilavorati nonche' tutti gli altri controlli analitici effettuati durante le lavorazioni, la commissione ha facolta' di far effettuare le analisi/prove di laboratorio soltanto ove le stesse non risultino dalla relazione di esecuzione contrattuale ovvero siano insoddisfacenti. La richiesta di tali analisi, che comportano spese aggiuntive e ritardano l'iter del collaudo, deve essere sempre adeguatamente motivata nel verbale di collaudo. Le analisi previste dalle specifiche tecniche sul prodotto finito debbono essere chieste non appena terminate le operazioni di campionatura. La mancata rispondenza delle analisi e delle prove di laboratorio agli "standard" delle specifiche tecniche rende inaccettabile la partita in collaudo. 9. OPERAZIONI CONCLUSIVE a. Esito del collaudo Le risultanze degli esami organolettici e di laboratorio determinano la proposta della commissione che puo' essere: - di accettazione, quando gli esami di laboratorio risultano a norma ed i capi difettati del secondo tipo sono inferiori al numero di rifiuto risultante dal "piano di campionamento indicizzato" applicato; - di rifiuto, in caso contrario. Il cosiddetto giudizio di rivedibilita', da adottare soltanto in casi eccezionali, non costituisce un vero e proprio giudizio di collaudo, ma una sospensiva, infatti, sara' la stessa commissione di collaudo a riunirsi nuovamente alla data stabilita per esaminare se i manufatti sono stati nel frattempo messi a norma della ditta fornitrice. b. Certificazione dell'attivita' svolta Come gia' accennato nei paragrafi precedenti, tutte le operazioni eseguite dalla commissione debbono essere verbalizzate in appositi certificati di collaudo. Tali verbalizzazioni debbono avere forma analitica, per fornite gli elementi di valutazione adeguati all'organo decidente. Al termine dell'esame organolettico, ed in attesa delle risultanze analitiche eventualmente richieste, viene redatto un certificato provvisorio di collaudo che verbalizza soltanto le attivita' svolte senza conclusioni circa proposte di accettazione/rifiuto. Una volta pervenuti i referti di laboratorio viene redatto il certificato definitivo di collaudo che reca la proposta della commissione. Il certificato di collaudo provvisorio viene allegato a quello definitivo. Costituiscono, altresi', allegati al certificato definitivo di collaudo: - la relazione di esecuzione contrattuale; - i referti analitici; - gli specchi riepilogativi dei controlli dimensionali; - ogni altro documento (originale o copia) utilizzato dalla commissione per pervenire alla proposta. A titolo indicativo in allegato B viene riportata una traccia di certificato provvisorio di collaudo e di certificato definitivo di collaudo. 10. INTERVENTO DEL CONTRAENTE E SUCCESSIVO ITER PROCEDIMENTALE Come si e' visto nel precedente para. 5, il contraente puo' partecipare alle operazioni di collaudo e la commissione deve tener conto delle sue osservazioni, che debbono essere opportunamente verbalizzare. Il certificato definitivo del collaudo deve essere firmato per conoscenza del contraente. Trascorsi venti giorni dalla data di sottoscrizione del certificato, ovvero trascorsi venti giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento nel caso il contraente non abbia voluto sottoscrivere o non abbia presenziato alle operazioni di collaudo, se non pervengono controdeduzioni, il certificato definitivo di collaudo e la relativa documentazione allegata vengono inviati, a cura del presidente della commissione, in due originali e due copie, all'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a collaudo, indicato nel relativo contratto o in altro provvedimento del titolare della stazione appaltante. Se, invece, il contraente presenta, entro i predetti termini, controdeduzioni e documentazione, la commissione e' tenuta a prendere atto di tali documenti ed esaminarli per esprimersi nuovamente entro 10 giorni, confermando o modificando le primitive proposte e motivandone le ragioni. Tutta la documentazione deve poi essere inviata all'organo decidente. E' possibile che, in questa fase il contraente chieda la "rivedibilita'" della fornitura, in presenza di difetti lievi che, con idonee operazioni di rilavorazione e/o selezione possono essere eliminati. Su tale richiesta si pronuncia la commissione. In caso di accoglimento, il periodo intercorrente fra la sospensione del collaudo e la fornitura, deve essere computato ai fini dal calcolo delle penalita' per ritardata consegna. Tale condizione deve essere formalmente notificata al contraente. 11. DETERMINAZIONE DI ACCETTAZIONE/RIFIUTO La stazione appaltante determina, con provvedimento interno, l'organo istituzionalmente incaricato della istruzione della pratica, a premessa della determinazione dell'organo decidente. Tale organo, in particolare: - verifica i contenuti del certificato di collaudo e delle controdeduzioni eventualmente profferte dal contraente, sulla base dei documenti cartacei, senza procedere, di norma, ad esame di campionature e/o effettuazione di nuove analisi chimico-fisiche; - provvede agli accertamenti piu' opportuni in caso di discordanza fra commissione e contraente su elementi di fatto; - valuta la rilevanza sotto il profilo estetico e funzionale dei difetti eventualmente riscontrati, anche in ragione della loro incidenza percentuale sull'intera fornitura; - procede ad un raffronto con i precedenti "storici" comparabili con il collaudo in esame, al fine di garantire omogeneita' di comportamenti da parte dell'Amministrazione. L'attivita' istruttoria si conclude con la redazione di una relazione sulle attivita' svolte dalla commissione, contenente motivata proposte di: - accettazione; - accettazione con sconto; - rifiuto. L'accettazione con sconto deve essere considerata un'ipotesi del tutto residuale cui ricorrere quando le difformita' della fornitura dal campione tipo e della condizioni tecniche siano lievissime e non imputabili a mancanza di buona fede e professionalita' del contraente nel corso delle lavorazioni, o quando sussistano documentate urgenti esigenze logistiche. Anche in tale ultimo caso, comunque, i difetti riscontrati non dovranno pregiudicare l'uso, l'estetica e la durata dei beni. La quantificazione percentuale dello sconto dovra', in ogni caso, tener conto sia della minore utilita' e/o valore della fornitura, che del grado di diligenza dimostrato dal contraente nell'esecuzione delle lavorazioni. L'organo decidente adotta il provvedimento definitivo di sua competenza con apposita determinazione, di cui vengono forniti, a titolo di orientamento, negli allegati C, D ed E i fac-simile per ciascuna delle ipotesi considerate. 12. ADEMPIMENTI FINALI La determinazione di accettazione, accettazione con sconto o di rifiuto, viene formalmente comunicata al contraente a cura dell'organo incaricato dell'istruzione della pratica. Nella comunicazione deve essere precisato che tale atto - definitivo per l'Amministrazione - puo' essere impugnato presso gli organi competenti, entro i termini e secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti. L'organo incaricato dell'istruzione della pratica invia, altresi', tutto il carteggio all'ente esecutore contrattuale, che provvedera' ai successivi adempimenti conseguenti all'accettazione od al rifiuto della fornitura. 13. DETERMINAZIONE CONNESSE AL COLLAUDO DEI MATERIALI a. Bollatura dei materiali rifiutati o rivedibili In caso di rifiuto o di rivedibilita' i materiali debbano essere opportunamente contrassegnati con appositi bolli identificativi, a cura e spese della ditta fornitrice, sotto la stretta sorveglianza dell'ente responsabile dell'esecuzione contrattuale. Il contratto di fornitura deve prevedere tale onere. All'interno del bollo devono essere riportati le iniziali dell'ente esecutore, il numero di verbale e l'anno di riferimento. Ai materiali rivedibili deve essere applicato un bollo ovoidale (ai panni e alle tele deve essere tagliata meta' della testata). Ai materiali rifiutati definitivamente si imprime un bollo ottagonale (ai panni e alle tele deve essere tagliata meta' della testata). L'applicazione dei bolli deve aver luogo in modo che l'impronta resti chiara e duratura, senza inficiare l'estetica dei materiali. Nei casi in cui la particolare natura dei materiali non consenta l'apposizione di bolli (es.: oggetti di ferro, latta o altri metalli, nappine, fregi, coccarde, alamari, ecc.) o nei casi in cui la stessa possa comportare danni irreversibili al manufatto, la predetta procedura non deve avere luogo. b. Supporto tecnico-operativo alla commissione di collaudo dell'ente esecutore del contratto e della ditta fornitrice Fermo restando che la commissione e' responsabile unica delle operazioni di collaudo, l'ente esecutore del contratto deve fornire tutta l'assistenza tecnica e logistica richiesta dal presidente della commissione. In particolare, deve essere messa a disposizione della commissione la relazione di esecuzione contrattuale, nonche' tutta la documentazione inerente la fornitura che la commissione ritiene di dover consultare. Non puo' pero' essere richiesto l'intervento dell'ufficiale perito che ha seguito le lavorazioni e che ha accertato l'approntamento al collaudo della fornitura. Inoltre, l'ente esecutore deve mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per l'effettuazione di analisi di laboratorio e prove prestazionali eventualmente richieste dalla commissione, garantendo all'uopo il supporto tecnico da parte di personale specializzato e la piena efficienza e funzionalita' dei macchinari impiegati. Tuttavia, la commissione non e' obbligata a servirsi dal laboratorio dell'ente esecutore e potra' avanzare motivata richiesta alla stazione appaltante di avvalersi di laboratori esterni qualificati, certificati e di assoluta affidabilita'. I motivi della richiesta dovranno risultare anche nel certificato definitivo di collaudo. Se le operazioni di collaudo avvengono presso l'ente esecutore, questo deve, altresi', assicurare il supporto di segreteria e, qualora necessario, mettere a disposizione della commissione il personale e le attrezzature necessari alla identificazione della partita ed alla successiva movimentazione dei prodotti per la selezione ed il prelevamento dei campioni. Se le operazioni di collaudo avvengono in fabbrica, - in tali casi il contratto deve prevedere l'obbligo per la ditta di fornire l'assistenza tecnica e funzionale alla commissione ivi compreso il supporto di segreteria - l'ente esecutore deve fornire l'assistenza autorizzata dalla stazione appaltante su motivata richiesta della commissione. Roma, 15 marzo 2001 Il direttore generale: SENSI