IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, recante il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento  (CE)  del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre
2000  che  stabilisce, per l'anno 2001, le possibilita' di pesca e le
condizioni  ad  essa  associate  per alcuni stocks o gruppi di stocks
ittici  e che attribuisce all'Italia un totale ammissibile di cattura
(TAC) del tonno rosso pari a 4.958 tonnellate;
  Vista  la raccomandazione adottata dall'ICCAT nella sessione di Rio
de Janeiro 1999 che impone ad ogni Stato membro o Parte cooperante il
rilevamento  statistico  della  pesca sportiva del tonno rosso svolta
nelle  zone  di mare, tra le quali il Mediterraneo, contemplate dalle
norme istitutive di detta Commissione internazionale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 luglio  2000, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  180  del  3 agosto  2000,  concernente  la
determinazione dei criteri delle quote di pesca del tonno rosso e, in
particolare,  l'art.  5  in  materia  di  iscrizione  all'elenco  dei
pescatori sportivi del tonno rosso;
  Ritenuto   necessario   dare  applicazione  al  suindicato  decreto
ministeriale  27 luglio  2000  al  fine  di  garantire un trasparente
svolgimento  della  pesca  sportiva  italiana  del  tonno  rosso e di
ottemperare  ai  sopra  menzionati  obblighi  internazionali, tenendo
conto  che,  con  decreto  ministeriale  di  pari data concernente la
ripartizione  della  quota  nazionale  di cattura del tonno rosso tra
sistemi di pesca, e' stato attribuito al settore della pesca sportiva
un TAC complessivo di 173,53 tonnellate;
  Sentiti  il  Comitato  nazionale per la conservazione e la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  Commissione  consultiva
centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001,
hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'elenco dei pescatori sportivi di tonno rosso di cui all'art. 5
del  decreto ministeriale 27 luglio 2000 e' reso noto nell'allegato A
al presente decreto.
  2.  I soggetti indicati nell'elenco in allegato A svolgono la pesca
sportiva  del  tonno  rosso  nel  rispetto dei limiti stabiliti dalle
pertinenti  disposizioni  del  decreto ministeriale 27 luglio 2000 e,
comunque, per la campagna di pesca 2001, fino al raggiungimento della
quota 173,53 tonnellate complessivamente attribuita al settore.